ART. 8. 
         Istituzione delle aree naturali protette nazionali 
 
1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in  via  definitiva
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentita la regione. 
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le  modalita'  di
cui  all'articolo  4,  sono  istituite  con  decreto   del   Ministro
dell'ambiente, sentita la regione. 
3. Qualora il parco o la  riserva  interessi  il  territorio  di  una
regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa. 
4. Qualora il parco o la riserva  interessi  il  territorio  di  piu'
regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province  autonome,
e' comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria. 
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale
possono  essere  integrate,  sino  alla  entrata  in   vigore   della
disciplina di ciascuna  area  protetta,  le  misure  di  salvaguardia
introdotte ai sensi dell'articoo 6. 
6.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  34,  commi  1  e   2,   e
dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di  enti  parco
si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo. 
7. Le aree protette marine sono istituite in base  alle  disposizioni
di cui all'articolo 18.