Art. 8. (Professioni sanitarie per le quali non e' richiesta la laurea) 1. Il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, e alle relative norme di attuazione, e' esteso a favore dei cittadini delle Comunita' europee.
Nota all'art. 8: - La legge 8 novembre 1984, n. 752, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 311 del 12 novembre 1984. Cosi' dispone: "Articolo unico. - I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, possono chiedere al Ministero della sanita' il riconoscimento di tali titoli, anche se conseguiti prima dell'acquisizione della cittadinanza. Il riconoscimento e' effettuato in conformita' dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; tale decreto terra' conto del curriculum degli studi del richiedente per durata e per contenuti teorici e pratici in relazione al curriculum necessario per il conseguimento del titolo in Italia. In detto decreto sono in particolare stabiliti i casi di diretta equipollenza a titoli nazionali di determinati titoli di cui al primo comma, nonche' i casi in cui il richiedente possa esser utilizzato, sulla base dello specifico curriculum scolastico, a sostenere il corrispondente esame di Stato ovvero ad iscriversi all'ultimo anno o ad un anno intermedio del relativo corso di studi presso una scuola italiana".