Art. 8. 1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema di convenzione tipo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1983), allo schema di capitolato tecnico tipo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1984) e successive eventuali modifiche ed integrazioni. 2. In relazione alle finalita' di promuovere lo sviluppo delle attivita' scientifiche 'e tecnologiche nel Mezzogiorno, in particolare ai fini di un organico potenziamento delle strutture di ricerca, per i temi da sviluppare nelle aree meridionali specificatamente individuati nel precedente art. 1 la misura dell'anticipo prevista nello schema di capitolato tecnico di cui al precedente comma e' elevata al 30% dell'importo contrattuale. Roma, 21 maggio 1992 Il Ministro: RUBERTI