Art. 8.
  1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare
italiano  su  richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema  di  convenzione
tipo  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1983),
allo schema di capitolato tecnico  tipo  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  355  del  28  dicembre  1984)  e  successive eventuali
modifiche ed integrazioni.
  2. In relazione alle finalita'  di  promuovere  lo  sviluppo  delle
attivita'   scientifiche   'e   tecnologiche   nel   Mezzogiorno,  in
particolare ai fini di un organico potenziamento delle  strutture  di
ricerca,   per   i   temi   da   sviluppare  nelle  aree  meridionali
specificatamente  individuati  nel  precedente  art.  1   la   misura
dell'anticipo  prevista  nello schema di capitolato tecnico di cui al
precedente comma e' elevata al 30% dell'importo contrattuale.
   Roma, 21 maggio 1992
                                                 Il Ministro: RUBERTI