Art. 8. 
  1.  Con  decreto  motivato,  il  Ministro   dell'interno   respinge
l'istanza di cui all'articolo 7  ove  sussistano  le  cause  ostative
previste nell'articolo 6. Ove si  tratti  di  ragioni  inerenti  alla
sicurezza della Repubblica, il decreto e' emanato su conforme  parere
del Consiglio di Stato. L'istanza  respinta  puo'  essere  riproposta
dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento. 
  2. L'emanazione del decreto di  rigetto  dell'istanza  e'  preclusa
quando dalla data di  presentazione  dell'istanza  stessa,  corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.