Art. 8. Finanziamenti agevolati 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse puo' essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento. 3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2. 4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 e' conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 19 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 5, e' il seguente: "Art. 19. - Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli gia' costituiti o che si costituiranno contemplati dall'art. 41 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni dall'art. 1 del R.D.L. 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445. Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie. Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine". - Per il regolamento CEE n. 2052/88 si veda in nota all'art. 4. - Per la decisione CEE del 21 marzo 1989 si veda in nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 265/1962 (Norme modificative ed integrative sull'attivita' dell'Istituto centrale per il credito a medio termine) e' il seguente: "Art. 2. - L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti e delle aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto 1959, n. 703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi. L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di cui al comma precedente: a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese; b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facolta' di succes- sive alienazioni; d) riscontrare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni; e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, a sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera d); f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. In sostituzione od a completamento delle operazioni in- dicate alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformita' alle leggi indicate dal medesimo primo comma".