Art. 8. 
                       Finanziamenti agevolati 
 
  1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  possono
essere  concessi  dagli  istituti  ed  aziende  di  credito  di   cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio  1952,  n.  949,  e  successive
modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo
4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e  di  durata
non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50  per
cento  del  tasso  di  riferimento  in  vigore  per  il  settore  cui
appartiene l'impresa beneficiaria. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed  operano
nei territori di cui all'allegato  al  citato  regolamento  (CEE)  n.
2052/88 e nei territori  italiani  colpiti  da  fenomeni  di  declino
industriale, individuati con la citata  decisione  della  Commissione
delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni
comunitarie di  sviluppo  di  cui  al  citato  regolamento  (CEE)  n.
2052/88, il tasso di interesse puo' essere ridotto  fino  al  40  per
cento del tasso di riferimento. 
  3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale)  e'  autorizzato  ad   effettuare   tutte   le   operazioni
finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile  1962,  n.
265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma  1  del
presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende
in grado di praticare i tassi di  interesse  agevolati  previsti  dai
commi 1 e 2. 
  4. Per gli interventi previsti dai commi 1,  2  e  3  e'  conferito
annualmente  al  Mediocredito  centrale  il  10   per   cento   delle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3. 
 
          Note all'art. 8:
             -   Il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.  949/1952
          (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia  e  incremento
          dell'occupazione),  cosi' come modificato dall'art. 1 della
          legge 11 gennaio 1957, n. 5, e' il seguente:
             "Art. 19. - Con decreto  del  Ministro  per  il  tesoro,
          sentito  il  Comitato  interministeriale  del credito e del
          risparmio, saranno indicati gli istituti e  le  aziende  di
          credito,  di  cui all'art. 17, fra quelli gia' costituiti o
          che si costituiranno contemplati dall'art. 41 del R.D.L. 12
          marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni dall'art.  1
          del  R.D.L. 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno
          1950, n. 445.
             Detti istituti e aziende di credito possono compiere con
          l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore
          delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle
          lettere a), b) e c) dell'art.   18, anche  in  deroga  alle
          rispettive norme legislative e statutarie.
             Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad
          enti  specializzati le operazioni di finanziamento a favore
          di medie e piccole imprese industriali, per  l'acquisto  di
          macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver
          luogo  mediante  vendita  diretta del macchinario, da parte
          dell'ente  delegato  a  pagamento  differito,  o   rateale,
          assistita da patto di riservato dominio.
             Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal
          comma  precedente  sono  applicabili le stesse agevolazioni
          tributarie stabilite per le operazioni che gli  istituti  e
          le  aziende  predette  compiono  direttamente in attuazione
          della presente legge.
             Agli effetti delle disposizioni contenute  nel  presente
          capo,  con  deliberazione  del  Comitato  suddetto  saranno
          stabiliti  i  requisiti  che  devono   avere   le   imprese
          industriali   per   essere   considerate  medie  e  piccole
          industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti  da
          qualificare a medio termine".
             -  Per  il  regolamento  CEE  n. 2052/88 si veda in nota
          all'art. 4.
             - Per la decisione CEE del 21 marzo 1989 si veda in nota
          all'art.  4.
             - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  265/1962  (Norme
          modificative  ed  integrative  sull'attivita' dell'Istituto
          centrale per il credito a medio termine) e' il seguente:
             "Art. 2. - L'Istituto provvede  al  finanziamento  degli
          istituti  e  delle  aziende  autorizzati  all'esercizio del
          credito a medio termine  indicati  dalla  legge  25  luglio
          1952,  n.  949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635,
          dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla  legge  1  agosto
          1959,  n.  703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al
          fine  di  integrarne  le  disponibilita'  finanziarie   per
          operazioni  di  credito  da  essi effettuate ai sensi delle
          menzionate leggi.
             L'Istituto  e'  autorizzato  a  compiere   le   seguenti
          operazioni  con  gli  istituti e le aziende di cui al comma
          precedente:
               a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni
          di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed
          aziende di credito predetti a favore  di  medie  e  piccole
          imprese;
               b)   effettuare   finanziamenti   contro  cessione  in
          garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come  alla
          lettera  a) in forme non comportanti il rilascio di effetti
          cambiari;
               c)  assumere,  da  solo  od   in   consorzio,   titoli
          obbligazionari  e  buoni pluriennali, emessi anche in serie
          speciali dai suddetti istituti ed  aziende  di  credito  in
          corrispondenza  delle  operazioni  di finanziamento a medio
          termine a medie e piccole imprese con facolta'  di  succes-
          sive alienazioni;
               d)  riscontrare  effetti  relativi  a  crediti a medio
          termine nascenti da esportazioni di merci e servizi,  dalla
          esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
               e)  concedere  anticipazioni  contro  costituzione  in
          pegno, a sensi dell'art. 23 della  legge  cambiaria,  degli
          effetti di cui alla precedente lettera d);
               f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui
          agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
             In  sostituzione od a completamento delle operazioni in-
          dicate alle  lettere  a),  b),  c),  d)  ed  f)  del  comma
          precedente,  od  anche  abbinati  con le stesse, l'Istituto
          corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal  Comitato
          interministeriale   per   il   credito   ed  il  risparmio,
          contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli  effetti
          il  carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui
          finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo
          comma del presente articolo concedono senza o con  parziale
          ricorso  al  Mediocredito  centrale  ed in conformita' alle
          leggi indicate dal medesimo primo comma".