Art. 8. 
             Consiglio nazionale della protezione civile 
  1. Il Consiglio nazionale della protezione  civile,  in  attuazione
degli indirizzi generali della politica di protezione civile  fissati
dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine: 
   a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamita'; 
   b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare
gli interventi di soccorso; 
   c) all'impiego coordinato delle componenti il  Servizio  nazionale
della protezione civile; 
   d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile. 
  2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  adottato  a  norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
emanate  le  norme  per  la  composizione  ed  il  funzionamento  del
Consiglio. 
  3. Il Consiglio e' presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
dal  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile.  Il
regolamento di cui al comma 2 del presente articolo  dovra'  in  ogni
caso prevedere che del Consiglio facciano parte: 
   a) i  Ministri  responsabili  delle  amministrazioni  dello  Stato
interessate o loro delegati; 
   b) i presidenti delle giunte regionali e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano o loro delegati; 
   c) rappresentanti dei comuni, delle  province  e  delle  comunita'
montane; 
   d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle  associazioni
di volontariato. 
 
          Nota agli articoli 8 e 11: 
            - Per quanto riguarda il comma 1 dell'art. 17 della legge 
          n. 400/1988 si veda la seconda nota all'art. 6.