Art. 8.
                       Operatore professionale
  1.  Destinatario  di  prodotti  spediti  in  regime sospensivo puo'
essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale  e  che,
nell'esercizio  dell'attivita' economica svolta, abbia chiesto, prima
del ricevimento della merce, di essere registrato  come  tale  presso
l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
  2.  L'operatore  di  cui  al  comma  1  deve garantire il pagamento
dell'accisa relativa ai prodotti che  riceve  in  regime  sospensivo,
tenere  la  prescritta  contabilita'  delle  forniture  dei prodotti,
presentare i prodotti ad ogni  richiesta  e  sottoporsi  a  qualsiasi
controllo o accertamento.
  3.  Se  l'operatore  di  cui  al  comma  1  non e' registrato, puo'
ricevere, nell'esercizio dell'attivita' economica svolta e  a  titolo
occasionale,  prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se,
prima  della  spedizione   della   merce,   presenta   una   apposita
dichiarazione   all'ufficio   tecnico   di   finanza  competente  per
territorio  e  garantisce  il  pagamento   dell'accisa;   egli   deve
sottoporsi  a  qualsiasi  controllo  inteso  ad accertare l'effettiva
ricezione della  merce  ed  il  pagamento  dell'accisa.  Copia  della
predetta  dichiarazione  con  gli  estremi  della  garanzia prestata,
vistata dall'ufficio tecnico  di  finanza  che  l'ha  ricevuta,  deve
essere    allegata   al   documento   di   accompagnamento   previsto
dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
  4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo  l'accisa  e'
esigibile  all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata,
secondo le  modalita'  vigenti,  entro  il  primo  giorno  lavorativo
successivo a quello di arrivo.
  5.  Le  disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9
non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.