Art. 8.
  1. La commercializzazione e l'uso  degli  additivi  alimentari  non
conformi  alle disposizioni del presente regolamento ma conformi alle
precedenti norme sono consentiti entro sei mesi  dalla  pubblicazione
del presente regolamento.
  2.  I  lieviti chimici di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto
ministeriale  31  marzo  1965,  ora  denominati  agenti   lievitanti,
etichettati  in conformita' alle precedenti disposizioni e fabbricati
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  possono  essere  commercializzati  fino  ad esaurimento
delle scorte.
  3. I preparati per acqua da tavola ed  i  preparati  in  polvere  e
granulari  per la preparazione estemporanea di bevande effervescenti,
etichettati in conformita' alle precedenti disposizioni e  fabbricati
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, possono  essere  commercializzati  fino  ad  esaurimento
delle scorte.
  4. Gli alimenti conformi alle preesistenti disposizioni, fabbricati
in  data  anteriore  all'entrata  in vigore del presente regolamento,
possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.