Art. 8. 
                         Impianti elettrici 
 1. Gli impianti elettrici  devono  essere  realizzati  nel  rispetto
delle disposizioni contenute  nella  legge  1›  marzo  1968,  n.  186
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23  marzo  1968,  n.  77)  e
nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni. 
  2. Gli ambienti, ove e' consentito l'accesso del  pubblico,  devono
essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza,  che  deve
indicare i  percorsi  di  deflusso  delle  persone  e  le  uscite  di
sicurezza. 
  3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche,
secondo la normativa tecnica vigente. 
 
          Nota all'articolo 8:
             - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del
          regolamento,  sono  fornite  disposizioni  di   prevenzione
          antincendio   attinenti   ad  argomenti  specifici:  misure
          precauzionali per lo sfollamento del pubblico  in  caso  di
          emergenza;  divieti  e prescrizioni per le attivita' svolte
          negli edifici disciplinati  dal  regolamento;  prescrizioni
          per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em-
          anate  dal  Ministro  dell'interno per le aree di servizi a
          rischio specifico (centrali termiche,  autorimesse,  gruppi
          elettrogeni,  ecc.);  richiamo alla legislazione in materia
          di  impianti  elettrici;  specificazioni   dei   mezzi   di
          spegnimento,  di cui, a norma del regolamento in questione,
          devono  essere  dotati   gli   edifici   disciplinati   dal
          regolamento medesimo.