Art. 8. Elezione del presidente della provincia 1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale. 2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della presente legge, in quanto compatibili. Nessuno puo' essere candidato alla carica di presidente della provincia in piu' di una provincia. 3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. 4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e' riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. 5. Ciascun elettore puo' esprimere un unico voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando un segno sul relativo contrassegno. 6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. 7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti fra il secondo e il terzo candidato e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di eta'. 8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovra' avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. 10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. 11. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
Nota all'art. 8. - Il testo vigente dell'art. 14 della legge n. 122/1951 (per il titolo v. nota all'art. 9) e' il seguente: "Art. 14. - La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta: a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti; b) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 1.000.000 di abitanti. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale. La presentazione deve essere effettuata dalla ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali".