(Trattato- art. 8)
Articolo 8° 
Recidiva 
1. - Le  sentenze  emesse  dai  tribunali  di  una  delle  Parti  nei
confronti di propri cittadini per i fatti di cui al presente  Accordo
e per qualunque altro reato avente ad oggetto il traffico illecito di
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  riguardanti  persone  comunque
soggette alla giurisdizione  di  ciascuna  Parte,  saranno  prese  in
considerazione dall'altra Parte agli effetti della recidiva. 
2. - Le parti si comunicheranno tempestivamente le sentenze di cui al
precedente comma emesse nei confronti dei cittadini dell'altra  Parte
o di ogni altra persona condannata per reati in materia  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, se esistono richieste dall'altra Parte.