Art. 8
(Disposizioni in materia di sanita').
1. Per l'anno 1994, le unita' sanitarie locali non possono procedere
ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti
per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1 luglio 1993,
e non coperti.
2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla
richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e
comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a
livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per
cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni
possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di
mobilita' previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonche' dopo
aver esperito le procedure di mobilita' per documentate situazioni
familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo
decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorita' al
personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attivita'
necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonche'
al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione
e per i consultori familiari e materno-infantili.
3. Per il comparto della sanita', a decorrere dal 1 gennaio 1994,
l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,
non puo' eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi
all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla
ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione
dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e
127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unita'
sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con
conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente
e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la
maggioe disponibilita' di ore lavorative conseguente al passaggio dal
rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
4. Gli organi di amministrazione delle unita' sanitarie locali e
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il
coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i
componenti il collegio dei revisori, nonche', ove nominati, il
direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del
presente articolo.
5. La corresponsione delle indennita' di qualificazione dello studio
professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di
studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del
comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e
dell'indennita' di collaborazione informatica di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, e' sospesa a
far data dal 1 gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
6. A far data dal 1 gennaio 1995, e' soppressa l'indennita' mensile
lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata
dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.
Dalla stessa data l'indennita' di rischio da radiazione e' ricondotta
nell'ambito delle indennita' professionali previste in sede di
accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa
data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non
spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.
7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta
in materia di bilinguismo.
8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1994, e' abolito il prontuario
terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima
data, le specialita' medicinali ed i prodotti galenici per i quali
sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio
sanitario nazionale.
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei
preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo,
collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante
interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a)
e b).
11. La riclassificazione di cui al comma 10 e' effettuata in modo da
garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire
10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1 settembre
1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e
16. A decorrere dal 1 gennaio 1994, la classificazione delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui
al comma 10 e' effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialita'
medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime
di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono
superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e
inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunita' europea;
se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potra'
avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza.
Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in
materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialita'
medicinali.
13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione
dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie
omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono
adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono
immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre
osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La
Commissione decide entro i successivi quindici giorni.
14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a),
sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la
corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per
ricetta di lire 5.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al
comma 10, lettera b), e' dovuta una partecipazione alla spesa da
parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di
vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma
10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito.
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni
specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e
le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per
ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale
degli importi eccedenti tale limite.
16. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione
alla spesa di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a
dieci anni e di eta' superiore ai sessanta anni. I soggetti affetti
dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per
l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i
farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per
l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i
cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di
pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli
invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti comunque al pagamento
di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Sono altresi' esenti le
prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive modificazioni e integrazioni.
17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento
della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle
singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono
altresi' abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438.
18. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e'
fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille
riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.
19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' elevato a lire
150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo
31 della legge n. 41 del 1986, e' determinato nella misura del 5,6
per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1994.
20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo
6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n.
217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e' effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al
comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le
modalita' di attuazione.