Art. 8.
              Comparto del personale delle istituzioni
              e degli enti di ricerca e sperimentazione
 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma
1, lettera F), comprende il personale dipendente:
   - dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al
punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo  1975,  n.  70,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   - dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
   -  dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
   - dall'Istituto italiano di medicina sociale;
   - dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
   -  dagli  istituti  di  ricerca  e   sperimentazione   agraria   e
talassografici;
   - dalle stazioni sperimentali per l'industria;
   -  dal  Centro  ricerche  esperienze  studi  applicazioni militari
(C.R.E.S.A.M.);
   - dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica
della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinateleradar);
   - dall'Area di ricerca di Trieste.
  2. Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante  i  dipendenti
pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
   a) per la parte pubblica:
   -  dall'Agenzia  di  cui  all'art.  50  del decreto legislativo n.
29/1993;
   b) per la parte sindacale:
   - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
   -  dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
 
          Nota all'art. 8:
             -  La  legge  n.  70/1975,   reca:   "Disposizioni   sul
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del personale dipendente". La tabella VI allegata  a  detta
          legge   concerne   gli   enti   scientifici  di  ricerca  e
          sperimentazione.