Articolo 8 Deroghe e procedure alternative 1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. puo', a domanda del costruttore, esentare dalla applicazione di una o piu' prescrizioni tecniche previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada per l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche, nei seguenti casi: a - veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari prodotti giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove; b - veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche quando la deroga sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali. In tali casi si applicano rispettivamente le procedure di "omologazione limitata per piccole serie" e di "omologazione temporanea", appresso descritte. 2. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature e/o programmi tali da non giustificare, almeno in un primo periodo, una omologazione nazionale in attesa di una verifica dell'entita' della produzione e, per i veicoli prodotti in serie, a richiesta del costruttore, nelle more del completamento dell'omologazione nazionale. Nell'Allegato X sono precisati i limiti delle piccole serie distinti per categorie di veicoli. Nel caso di omologazioni a piu' fasi, laddove sussistano le condizioni sopracitate, essa trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie rela- tive a trasformazioni allestimenti effettuati in serie da industrie italiane. 3. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti: a - autorita' competente al rilascio: per il rilascio delle omologazioni limitate per piccole serie competenti i Centri Prova Autoveicoli della M.C.T.C., che applicheranno tale procedura nel caso in cui dalla domanda del costruttore e dalla valutazione preliminare effettuata nell'ambito della procedura del controllo di conformita', emergano elementi tali da configurare la sussistenza delle condizioni di applicabilita' della procedura indicata in premessa; b - validita': il Centro Prova Autoveicoli della M.C.T.C. che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie potra' provvedere d'ufficio, quando lo riterra' opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo della conformita' della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale; ovvero se siano venuti meno i requisiti necessari per l'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro Prova Autoveicoli impone l'obbligo dell'omologazione nazionale fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso, procede alla revoca dell'omologazione. c - domanda di omologazione e verbalizzazioni: per le omologazioni limitate per piccole serie vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione di portata nazionale, di cui agli articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore chieda l'omissione di talune prove, nella domanda dovranno essere motivate le ragioni economiche della richiesta e l'eventuale deroga sara' accordata, a seconda dei casi, dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. sulla base di un rapporto redatto dal Centro Prova Autoveicoli, in fase di istruttoria preliminare. Nel caso in cui l'omologazione limitata per piccole serie sia richiesta nelle more del completamento della procedura dell'omologazione nazionale, la domanda di omologazione e' presentata contestualmente a quella prevista all'articolo 4. Nel caso in cui successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro Prova Autoveicoli verifichi la sussistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione limitata per piccole serie dovra' presentare apposita domanda in carta legale. Nel caso in cui l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, il passaggio ad omologazione nazionale sara' accordato subordinatamente al completamento di tutte le verifiche e prove previste. Sul verbale, sulla scheda di omologazione e sul modello DGM 405 delle omologazioni limitate per piccole serie accordate, dovranno essere annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga eventualmente concessi dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C.. d - comunicazioni conseguenti: in sede di omologazione limitata per piccole serie, non puo' darsi corso a comunicazioni agli Stati membri di avvenuti accertamenti secondo le direttive CEE. A seguito dell'esito positivo delle verifiche e prove prescritte e della conseguente verbalizzazione, il Centro Prova Autoveicoli, provvedera' direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni: - attribuira' alla comunicazione di omologazione una numerazione secondo le modalita' indicate nell'Allegato V/c; - curera' la redazione del fac-simile della carta di circolazione per veicoli omologati, inserendo nella banca del Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elaborazione delle carte di circolazione. Tale incombenza e' subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito della firma del costruttore presso la competente divisione del Ministero; - trasmettera' alla competente divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., in carta semplice, entro trenta giorni dalla data di attribuzione del numero di omologazione: - copia del fascicolo di omologazione; - copia del verbale; - copia della scheda di omologazione completa del modello DGM 405. 4. La procedura di omologazione temporanea si applica nel caso di omologazione di veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche che presentino soluzioni costruttive incompatibili con le norme regolamentari in vigore, e che pertanto possano essere ammesse solamente in un programma di sperimentazione finalizzato alla valutazione delle opportunita' di emendare le norme regolamentari. L'omologazione temporanea di un veicolo, sistema, componente od entita' tecnica e' accordata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C.. Nel caso di veicoli di produzione nazionale od estera, l'omologazione temporanea e' soggetta, oltre che a limitazioni temporali, anche a limitazioni numeriche. Nel caso di sistemi, componenti od entita' tecniche, l'omologazione temporanea non autorizza la libera immissione sul mercato dei sistemi, componenti od entita' tecniche omologati, ma ne autorizza l'uso su un numero limitato di veicoli, le cui carte di circolazione saranno debitamente aggiornate. La procedura di omologazione temporanea differisce dalla consueta omologazione per i seguenti aspetti procedurali: a - domanda di omologazione e verbalizzazioni: nel caso di omologazione di veicoli, la domanda dovra' specificare il numero dei veicoli per i quali e' richiesta la deroga nonche' il periodo di tempo previsto per la durata della sperimentazione. Nel caso di omologazioni di sistemi, componenti od entita' tecniche, dovra' invece essere precisato il numero dei veicoli sui quali verranno installati i sistemi, componenti od entita' tecniche sperimentali. La domanda dovra' inoltre precisare quali sono i motivi per i quali il veicolo, il sistema, il componente o l'entita' tecnica non e' omologabile in base alla normativa vigente. b - vincoli particolari: ai fini del controllo dei limiti numerici e temporali, stabiliti nell'atto dell'omologazione, nonche' della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, nel caso di omologazioni di veicoli, il costruttore dovra', per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformita' rilasciate. Tale registro dovra' essere posto a disposizione del Centro Prova Autoveicoli che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento. Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entita' tecniche, il costruttore annotera' su apposito registro gli estremi di immatricolazione dei veicoli sui quali i sistemi, i componenti, o le entita' tecniche, oggetto di omologazione temporanea, sono stati installati. Anche tale registro dovra' essere posto a disposizione del Centro Prova Autoveicoli, che ha effettuato le verifiche e prove del sistema, componente od entita' tecnica, per essere consultato in qualsiasi momento. Nelle verbalizzazioni delle prove effettuate sui sistemi del veicolo, ovvero sui componenti ed entita' tecniche incompatibili con la normativa vigente, dovra' essere riportata la descrizione delle prove effettuate, complete dei relativi risultati, dalla quale si evinca la garanzia di un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalla normativa tecnica vigente. Oltre a cio', il fascicolo di omologazione, se del caso, dovra' essere integrato da un documento che proponga emendamenti alla normativa vigente. c - comunicazioni conseguenti: a seguito delle verifiche e prove il Centro Prova Autoveicoli trasmettera' alla Divisione competente del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. due fascicoli di omologazione, completi di un parere sull'ammissibilita' della deroga proposta, nonche' del documento con le proposte di emendamento della norma non applicabile. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. esaminati gli atti e le circostanze, se del caso accordera' l'omologazione temporanea. d - conclusione della procedura: al termine del periodo di sperimentazione, il Centro Prove Autoveicoli redigera' un rapporto sui risultati ottenuti e lo inoltrera' in duplice copia al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C.. Quest'ultimo, sulla base dei risultati ottenuti, valutera' l'opportunita' di adattare la norma tecnica alla soluzione sperimentale. Qualora nel periodo di validita' dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. l'omologazione accordata sara' revocata e tutti i veicoli risultanti dai registri dovranno essere adeguati alla normativa vigente. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma tecnica sia conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, potra' convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva.