Articolo 8
                   Deroghe e procedure alternative

  1.  Il  Ministero  dei  Trasporti  e  della Navigazione - Direzione
   Generale  M.C.T.C. puo', a domanda del costruttore, esentare dalla
   applicazione  di  una  o  piu'  prescrizioni tecniche previste dal
   Regolamento  di  esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
   strada  per  l'omologazione  di  veicoli,  sistemi,  componenti ed
   entita' tecniche, nei seguenti casi:
   a  - veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero
   di  esemplari  prodotti giustifichi tecnicamente ed economicamente
   l'omissione di talune prove;
   b  -  veicoli,  sistemi,  componenti ed entita' tecniche quando la
   deroga  sia  ritenuta  necessaria per motivi sperimentali. In tali
   casi  si  applicano  rispettivamente le procedure di "omologazione
   limitata  per  piccole  serie"  e  di  "omologazione  temporanea",
   appresso descritte.
  2.  La  procedura  di  omologazione  limitata  per piccole serie si
   applica  nel  caso  di veicoli prodotti in serie, con attrezzature
   e/o  programmi  tali  da  non  giustificare,  almeno  in  un primo
   periodo,  una  omologazione  nazionale  in  attesa di una verifica
   dell'entita'  della produzione e, per i veicoli prodotti in serie,
   a   richiesta   del  costruttore,  nelle  more  del  completamento
   dell'omologazione  nazionale.  Nell'Allegato  X  sono  precisati i
   limiti  delle piccole serie distinti per categorie di veicoli. Nel
   caso di omologazioni a piu' fasi, laddove sussistano le condizioni
   sopracitate, essa trova applicazione anche in sede di omologazione
   di  fasi  intermedie  rela-  tive  a  trasformazioni  allestimenti
   effettuati in serie da industrie italiane.
  3.  La  procedura  della  omologazione  limitata  per piccole serie
   differisce  da  quella  relativa alla omologazione nazionale per i
   seguenti aspetti:
   a  -  autorita'  competente  al  rilascio:  per  il rilascio delle
   omologazioni  limitate per piccole serie competenti i Centri Prova
   Autoveicoli  della  M.C.T.C., che applicheranno tale procedura nel
   caso  in  cui  dalla  domanda  del costruttore e dalla valutazione
   preliminare  effettuata  nell'ambito della procedura del controllo
   di   conformita',   emergano   elementi  tali  da  configurare  la
   sussistenza  delle  condizioni  di  applicabilita' della procedura
   indicata in premessa;
   b  -  validita': il Centro Prova Autoveicoli della M.C.T.C. che ha
   rilasciato   l'omologazione  limitata  per  piccole  serie  potra'
   provvedere  d'ufficio, quando lo riterra' opportuno, e comunque ad
   intervalli   non   superiori   a  due  anni,  al  controllo  della
   conformita'   della   produzione  per  valutare  se  ricorrano  le
   condizioni  per  trasformare  l'omologazione  limitata per piccole
   serie  in  omologazione  nazionale;  ovvero se siano venuti meno i
   requisiti necessari per l'omologazione limitata per piccole serie.
   Nel  primo  caso  il  Centro  Prova  Autoveicoli  impone l'obbligo
   dell'omologazione   nazionale   fissando   i   termini   per  tale
   adempimento;    nel    secondo    caso,    procede   alla   revoca
   dell'omologazione.
   c - domanda di omologazione e verbalizzazioni: per le omologazioni
   limitate  per  piccole  serie  vale,  in  quanto  applicabile,  la
   procedura prevista per l'omologazione di portata nazionale, di cui
   agli  articoli  4  e  5.  Nel  caso  in  cui il costruttore chieda
   l'omissione   di  talune  prove,  nella  domanda  dovranno  essere
   motivate  le  ragioni  economiche  della  richiesta  e l'eventuale
   deroga  sara'  accordata,  a  seconda  dei casi, dal Ministero dei
   Trasporti  e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. sulla
   base  di un rapporto redatto dal Centro Prova Autoveicoli, in fase
   di   istruttoria  preliminare.  Nel  caso  in  cui  l'omologazione
   limitata   per   piccole   serie  sia  richiesta  nelle  more  del
   completamento  della  procedura  dell'omologazione  nazionale,  la
   domanda  di  omologazione  e'  presentata contestualmente a quella
   prevista  all'articolo  4.  Nel  caso  in  cui  successivamente al
   rilascio  della omologazione limitata per piccole serie, il Centro
   Prova  Autoveicoli  verifichi  la sussistenza dei requisiti per il
   passaggio     all'omologazione     nazionale,     il     detentore
   dell'omologazione  limitata  per  piccole  serie dovra' presentare
   apposita  domanda  in carta legale. Nel caso in cui l'omologazione
   limitata  per  piccole  serie  sia stata accordata con deroghe, il
   passaggio    ad    omologazione    nazionale    sara'    accordato
   subordinatamente  al  completamento  di tutte le verifiche e prove
   previste.  Sul verbale, sulla scheda di omologazione e sul modello
   DGM  405  delle omologazioni limitate per piccole serie accordate,
   dovranno  essere  annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga
   eventualmente   concessi  dal  Ministero  dei  Trasporti  e  della
   Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C..
   d  -  comunicazioni  conseguenti: in sede di omologazione limitata
   per piccole serie, non puo' darsi corso a comunicazioni agli Stati
   membri  di  avvenuti  accertamenti  secondo  le  direttive  CEE. A
   seguito  dell'esito  positivo delle verifiche e prove prescritte e
   della  conseguente  verbalizzazione,  il Centro Prova Autoveicoli,
   provvedera' direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni:
   -  attribuira'  alla comunicazione di omologazione una numerazione
   secondo le modalita' indicate nell'Allegato V/c;
   -  curera' la redazione del fac-simile della carta di circolazione
   per   veicoli   omologati,   inserendo   nella  banca  del  Centro
   Elaborazione  Dati del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
   -  Direzione  Generale  M.C.T.C.  i  dati  tecnici  necessari  per
   l'elaborazione  delle  carte  di  circolazione. Tale incombenza e'
   subordinata  all'accertamento  dell'avvenuto  deposito della firma
   del costruttore presso la competente divisione del Ministero;
   -   trasmettera'  alla  competente  divisione  del  Ministero  dei
   Trasporti  e  della  Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., in
   carta semplice, entro trenta giorni dalla data di attribuzione del
   numero di omologazione:
   - copia del fascicolo di omologazione;
   - copia del verbale;
   - copia della scheda di omologazione completa del modello DGM 405.
  4.  La  procedura di omologazione temporanea si applica nel caso di
   omologazione  di  veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche
   che  presentino  soluzioni  costruttive incompatibili con le norme
   regolamentari  in  vigore,  e  che pertanto possano essere ammesse
   solamente  in  un  programma  di  sperimentazione finalizzato alla
   valutazione delle opportunita' di emendare le norme regolamentari.
   L'omologazione  temporanea  di  un veicolo, sistema, componente od
   entita'  tecnica  e' accordata dal Ministero dei Trasporti e della
   Navigazione  - Direzione Generale M.C.T.C.. Nel caso di veicoli di
   produzione  nazionale  od  estera,  l'omologazione  temporanea  e'
   soggetta,  oltre  che a limitazioni temporali, anche a limitazioni
   numeriche.  Nel  caso  di sistemi, componenti od entita' tecniche,
   l'omologazione  temporanea  non autorizza la libera immissione sul
   mercato  dei sistemi, componenti od entita' tecniche omologati, ma
   ne  autorizza l'uso su un numero limitato di veicoli, le cui carte
   di  circolazione  saranno  debitamente aggiornate. La procedura di
   omologazione temporanea differisce dalla consueta omologazione per
   i seguenti aspetti procedurali:
   a  -  domanda  di  omologazione  e  verbalizzazioni:  nel  caso di
   omologazione  di  veicoli, la domanda dovra' specificare il numero
   dei  veicoli per i quali e' richiesta la deroga nonche' il periodo
   di tempo previsto per la durata della sperimentazione. Nel caso di
   omologazioni  di  sistemi,  componenti od entita' tecniche, dovra'
   invece  essere  precisato il numero dei veicoli sui quali verranno
   installati i sistemi, componenti od entita' tecniche sperimentali.
   La  domanda  dovra'  inoltre  precisare  quali sono i motivi per i
   quali  il  veicolo,  il sistema, il componente o l'entita' tecnica
   non e' omologabile in base alla normativa vigente.
   b - vincoli particolari: ai fini del controllo dei limiti numerici
   e  temporali, stabiliti nell'atto dell'omologazione, nonche' della
   valutazione  dei  risultati  delle  sperimentazioni,  nel  caso di
   omologazioni  di  veicoli, il costruttore dovra', per ciascun tipo
   omologato,   annotare   su   apposito  registro,  con  numerazione
   progressiva   e   con   l'indicazione   della  relativa  data,  le
   dichiarazioni  di  conformita'  rilasciate.  Tale  registro dovra'
   essere  posto  a  disposizione del Centro Prova Autoveicoli che ha
   effettuato   le  verifiche  e  prove,  per  essere  consultato  in
   qualsiasi momento. Nel caso di omologazione di sistemi, componenti
   od entita' tecniche, il costruttore annotera' su apposito registro
   gli estremi di immatricolazione dei veicoli sui quali i sistemi, i
   componenti,   o  le  entita'  tecniche,  oggetto  di  omologazione
   temporanea,  sono  stati  installati.  Anche  tale registro dovra'
   essere  posto  a disposizione del Centro Prova Autoveicoli, che ha
   effettuato le verifiche e prove del sistema, componente od entita'
   tecnica,   per  essere  consultato  in  qualsiasi  momento.  Nelle
   verbalizzazioni  delle  prove  effettuate sui sistemi del veicolo,
   ovvero  sui  componenti  ed  entita' tecniche incompatibili con la
   normativa  vigente,  dovra'  essere riportata la descrizione delle
   prove  effettuate, complete dei relativi risultati, dalla quale si
   evinca la garanzia di un livello di sicurezza equivalente a quello
   garantito  dalla  normativa  tecnica  vigente.  Oltre  a  cio', il
   fascicolo di omologazione, se del caso, dovra' essere integrato da
   un documento che proponga emendamenti alla normativa vigente.
   c  -  comunicazioni conseguenti: a seguito delle verifiche e prove
   il Centro Prova Autoveicoli trasmettera' alla Divisione competente
   del  Ministero  dei  Trasporti  e  della  Navigazione  - Direzione
   Generale  M.C.T.C.  due  fascicoli di omologazione, completi di un
   parere  sull'ammissibilita'  della  deroga  proposta,  nonche' del
   documento   con   le  proposte  di  emendamento  della  norma  non
   applicabile.  Il  Ministero  dei  Trasporti  e della Navigazione -
   Direzione  Generale  M.C.T.C. esaminati gli atti e le circostanze,
   se del caso accordera' l'omologazione temporanea.
   d  -  conclusione  della  procedura:  al  termine  del  periodo di
   sperimentazione, il Centro Prove Autoveicoli redigera' un rapporto
   sui  risultati  ottenuti  e  lo  inoltrera'  in  duplice  copia al
   Ministero  dei  Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale
   M.C.T.C..   Quest'ultimo,   sulla  base  dei  risultati  ottenuti,
   valutera'   l'opportunita'  di  adattare  la  norma  tecnica  alla
   soluzione   sperimentale.   Qualora   nel   periodo  di  validita'
   dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere
   dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio
   insindacabile  del  Ministero  dei Trasporti e della Navigazione -
   Direzione   Generale   M.C.T.C.   l'omologazione  accordata  sara'
   revocata e tutti i veicoli risultanti dai registri dovranno essere
   adeguati  alla  normativa vigente. Nel caso che la sperimentazione
   dia  esito  positivo  e  che la norma tecnica sia conseguentemente
   emendata,  il costruttore, con apposita domanda, potra' convertire
   l'omologazione temporanea in omologazione definitiva.