(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
1. Per facilitare la  comprensione  internazionale  dei  segnali,  il
sistema di segnaletica definito nella presente Convenzione e'  basato
su forme e colori caratteristici di ciascuna  categoria  di  segnali,
cosi' come,  ogni  qualvolta  sia  possibile,  sull'utilizzazione  di
simboli espressivi invece di iscrizioni. Nel caso  in  cui  le  Parti
contraenti riterranno necessario apportare delle modifiche ai simboli
previsti,   dette   modifiche   non   dovranno   cambiare   le   loro
caratteristiche essenziali. 
2. Le Parti contraenti che desiderano adottare, in conformita' con le
disposizioni del capoverso a)ii del paragrafo 1 dell'articolo 3 della
presente Convenzione, un segnale o  un  simbolo  non  previsto  dalla
Convenzione dovranno fare il possibile per  ricercare  un  accordo  a
livello regionale per questo nuovo segnale o simbolo. 
3.  Nulla  nella  presente  Convenzione  vieta  di  aggiungere,   per
agevolare  l'interpretazione  dei  segnali,  una  iscrizione  in   un
pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all'interno di  un
pannello rettangolare che inglobi il  segnale;  una  tale  iscrizione
puo' essere posta ugualmente sul segnale stesso se la comprensione di
quest'ultimo non  venga  ostacolata  per  i  conducenti  incapaci  di
comprendere l'iscrizione. 
4. Nel caso in cui le autorita' competenti ritengano utile  precisare
il significato di un segnale o di un simbolo oppure, per i segnali di
prescrizione, di limitarne la portata a talune  categorie  di  utenti
della strada o a determinati periodi di tempo e, dove le  indicazioni
necessarie non possano essere date da un  simbolo  addizionale  o  da
cifre  nelle  condizioni  definite  negli  allegati  della   presente
Convenzione, sara' apposta una iscrizione in un pannello rettangolare
posto  sotto  il  segnale,  senza  pregiudicare  la  possibilita'  di
sostituire o completare  dette  iscrizioni  da  uno  o  piu'  simboli
espressivi posti nello stesso pannello. 
5. Le iscrizioni previste ai paragrafi 3 e 4  del  presente  articolo
saranno fatte in lingua  nazionale,  oppure  in  una  o  piu'  lingue
nazionali e, inoltre, se la Parte contraente in questione lo  ritiene
opportuno, soprattutto nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.