Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente provvedimento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La comunicazione di cui all'art. 6 potra' tuttavia essere effettuata a partire dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del provvedimento stesso. Roma, 30 gennaio 1996 Il presidente: SANGIORGIO