Art. 8.
   1.  Gli  elenchi  di  cui  al  presente  decreto vanno compilati e
sottoscritti dal cessato  concessionario,  in  quattro  esemplari,  e
trasmessi,  unitamente ai relativi supporti magnetici, da predisporsi
anch'essi in quadruplice  copia,  alla  competente  Sezione  staccata
della  direzione regionale delle entrate entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
147/1996;  quest'ultima,  previo riscontro tra i dati riportati negli
elenchi con la documentazione agli stessi  allegata,  da  effettuarsi
congiuntamente   ai   concessionari   interessati,   appone  entro  i
successivi trenta giorni il visto in calce a ciascun elenco e, previa
redazione di apposito  verbale,  consegna  un  esemplare  cartaceo  e
magnetico    al    cessato   concessionario,   uno   al   subentrante
concessionario ed uno alla ragioneria provinciale dello Stato.
   2. Contemporaneamente alla consegna degli elenchi  al  subentrante
concessionario  la  sezione staccata provvede a discaricare i cessati
concessionari delle  partite  incluse  in  detti  elenchi,  revocando
contestualmente  le  dilazioni  vigenti  nei  confronti  dei  cessati
concessionari e concedendo al subentrante concessionario, allo stesso
titolo, altrettante dilazioni di pari importo.
   3. Fino alla predetta consegna, per le partite di  pertinenza  dei
cessati  concessionari  incluse  negli  elenchi di cui all'art. 5, le
Sezioni staccate devono astenersi dal concedere nuove dilazioni e dal
revocare quelle precedentemente concesse.