Art. 8. Altri casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie 8.1. In via sperimentale possono essere aggregate scuole medie e circoli didattici, ovvero sezioni staccate o succursali di scuole medie a circoli didattici, ovvero plessi di scuole elementari e sezioni di scuola materna a scuole medie, in relazione a progetti congiuntamente definiti, ai sensi degli articoli 276 e seguenti del testo unico di cui in premessa e mirati ad assicurare piena continuita' educativa tra i diversi gradi di istruzione, in zone territoriali caratterizzate da fenomeni di dispersione scolastica particolarmente estesi o da elevati rischi di devianza minorile. 8.2. Le proposte di aggregazione di cui al comma 1 debbono essere avanzate congiuntamente ai relativi progetti di sperimentazione, affinche' possano essere contestualmente assunte le eventuali decisioni ministeriali di approvazione dei progetti sperimentali e aggregazione delle scuole interessate. Alle aggregazioni di cui al presente articolo si applicano, ove sia previsto dai progetti di sperimentazione, le disposizioni di cui all'art. 7.