Art. 8.
                     Altri casi di aggregazione
               tra scuole materne, elementari e medie
  8.1.  In  via  sperimentale possono essere aggregate scuole medie e
circoli didattici, ovvero sezioni staccate  o  succursali  di  scuole
medie  a  circoli  didattici,  ovvero  plessi  di scuole elementari e
sezioni di scuola materna a scuole medie,  in  relazione  a  progetti
congiuntamente  definiti,  ai sensi degli articoli 276 e seguenti del
testo  unico  di  cui  in  premessa  e  mirati  ad  assicurare  piena
continuita'  educativa  tra  i  diversi  gradi di istruzione, in zone
territoriali caratterizzate da  fenomeni  di  dispersione  scolastica
particolarmente estesi o da elevati rischi di devianza minorile.
  8.2.  Le  proposte di aggregazione di cui al comma 1 debbono essere
avanzate congiuntamente  ai  relativi  progetti  di  sperimentazione,
affinche'   possano   essere  contestualmente  assunte  le  eventuali
decisioni ministeriali di approvazione dei  progetti  sperimentali  e
aggregazione  delle  scuole  interessate. Alle aggregazioni di cui al
presente articolo si applicano, ove  sia  previsto  dai  progetti  di
sperimentazione, le disposizioni di cui all'art. 7.