Art. 8.
                             Pubblicita'
 1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Ulteriori   forme   di   pubblicita'   possono    essere    stabilite
dall'Amministrazione  sia  per  il  presente  regolamento  sia per le
successive modifiche ed integrazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 25 gennaio 1996
                                                    Il Ministro: DINI
Visto, il Guardasigilli: DINI
 Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996
  Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 84