Art. 8. Pubblicita' 1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ulteriori forme di pubblicita' possono essere stabilite dall'Amministrazione sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 gennaio 1996 Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996 Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 84