Art. 8. Requisiti di purezza 1. I coloranti di cui all'allegato III devono possedere i requisiti di purezza previsti dalle sezioni A/II ed A/III del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, modificato ad ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e dall'allegato XV del presente decreto.
Note all'articolato ed agli allegati - Nota all'art. 8, comma 1 ed all'art. 20 comma 1, lettera a) e comma 2: Le sezioni A/I, A/II, A/III, C) e D) del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 riportato, rispettivamente: a) l'elenco delle sostanze coloranti per la colorazione della massa ed in superficie; b) i requisiti generali di purezza dei coloranti; c) le caratteristiche fisico-chimiche ed i requisiti specifici di purezza dei coloranti; d) i coloranti che possono essere utilizzati per la colorazione della carta e della cellulosa rigenerata destinate al contatto con gli alimenti ed il metodo per la prova della solidita' dei coloranti delle carte; e) le disposizioni per la colorazione degli oggetti di uso personale e domestico.