Art. 8.
         Approvazione della deliberazione di trasformazione
  1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di
stima   del   patrimonio  iniziale  della  fondazione,  e'  trasmessa
all'autorita'  di  Governo  competente  in  materia di spettacolo, al
Ministero  del  tesoro,  alla  regione ed al comune nei quali ha sede
l'ente  sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresi'
allegate  le  dichiarazioni  rese  nella  forma  di atto pubblico dai
soggetti  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  b), di impegno a
concorrere  alla  formazione  del patrimonio o al finanziamento della
gestione della fondazione.
  2. La deliberazione e' approvata entro novanta giorni dalla data di
ricezione,  con  decreto  dell'autorita'  di  Governo  competente  in
materia  di  spettacolo,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro,
valutate  la conformita' dello statuto alle disposizioni del presente
decreto,  la  situazione  di  equilibrio  economico-finanziario della
fondazione  e  la  congruita'  delle  previsioni del piano triennale,
nonche'  le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro
trenta giorni dalla sua adozione.
  3.  L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo'
chiedere  modifiche  ed  integrazioni  della  deliberazione, che sono
adottate  dall'ente  con le modalita' di cui all'art. 5. La richiesta
sospende  il  termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che
riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.