Art. 8
            (Inadempienze nell'attuazione dei programmi)
   1.   Nei   casi   di   inadempienza   o   ingiustificato   ritardo
nell'attuazione  dei  programmi  di  cui all'articolo 7 il Ministero,
previa contestazione del fatto, procede a dichiarare la decadenza dei
titolari, comminando altresi' una sanzione amministrativa consistente
nel  pagamento di una somma pari al 10% del costo previsto dei lavori
non  realizzati,  e  comunque  non  inferiore ai trenta milioni e non
superiore a lire centoottanta milioni.