Art. 8 (Inadempienze nell'attuazione dei programmi) 1. Nei casi di inadempienza o ingiustificato ritardo nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7 il Ministero, previa contestazione del fatto, procede a dichiarare la decadenza dei titolari, comminando altresi' una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al 10% del costo previsto dei lavori non realizzati, e comunque non inferiore ai trenta milioni e non superiore a lire centoottanta milioni.