Art. 8 (Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformita') 1. Qualora gli apparecchi siano disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli apparecchi si presumono conformi alle disposizioni di tali direttive. 2. Nel caso in cui una o piu' delle direttive di cui al comma 1 lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che devono accompagnare tali apparecchi sono riportati i riferimenti concernenti le direttive applicate. 3. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformita' deve essere redatta in lingua italiana o in altra lingua accettata dall'organismo autorizzato, incaricato dell'esecuzione dei metodi di attestazione. 4. Gli organismi di cui all'articolo 9 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto attiene agli apparecchi e ai dispositivi disciplinati dalla normativa antincendio, anche al Ministero dell'interno, le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonche' le reiezioni delle domande.