Art. 8 
(Disposizioni comuni per la marcatura CE e  per  le  attestazioni  di
                            conformita') 
1. Qualora gli apparecchi siano disciplinati da direttive relative ad
   altri aspetti e che prevedono l'apposizione  della  marcatura  CE,
   quest'ultima indica che gli apparecchi si presumono conformi  alle
   disposizioni di tali direttive. 
2. Nel caso in cui una o piu' delle  direttive  di  cui  al  comma  1
   lascino al fabbricante la  facolta'  di  scegliere  il  regime  da
   applicare durante un periodo transitorio, la marcatura  CE  indica
   che gli  apparecchi  soddisfano  soltanto  le  disposizioni  delle
   direttive applicate dal fabbricante; in tal  caso  nei  documenti,
   nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che devono accompagnare
   tali  apparecchi  sono  riportati  i  riferimenti  concernenti  le
   direttive applicate. 
3. La  documentazione  relativa  ai   metodi   di   attestazione   di
   conformita' deve essere redatta in  lingua  italiana  o  in  altra
   lingua   accettata    dall'organismo    autorizzato,    incaricato
   dell'esecuzione dei metodi di attestazione. 
4. Gli organismi di  cui  all'articolo  9  trasmettono  al  Ministero
   dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e,  per  quanto
   attiene  agli  apparecchi  e  ai  dispositivi  disciplinati  dalla
   normativa  antincendio,  anche  al  Ministero   dell'interno,   le
   approvazioni rilasciate e le loro  revoche  nonche'  le  reiezioni
   delle domande.