Art. 8. 
  1. Ai fini degli scambi, i prodotti trasformati ottenuti, ai  sensi
del decreto legislativo 14 dicembre 1992,  n.  508,  da  materiali  a
basso  e  alto  rischio,  devono  soddisfare  le  condizioni  di  cui
all'allegato I, capitolo 6. 
  2. Ai fini degli scambi, i materiali a basso rischio e i  materiali
ad alto rischio destinati ad essere trattati in uno  stabilimento  di
un altro Stato membro individuato ai sensi dell'articolo 4, comma  4,
del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i  prodotti
trasformati   partendo   dai   citati   materiali,   devono    essere
accompagnati: 
    a) qualora provengano da uno  stabilimento  riconosciuto  per  la
trasformazione di materiale a basso o alto rischio, da  un  documento
commerciale che precisi la natura dell'eventuale trattamento e se  il
prodotto contiene proteine ottenute da ruminanti; 
    b) qualora provengano da una fabbrica  di  alimenti  per  animali
familiari o di prodotti farmaceutici o  tecnici,  da  un  certificato
sanitario rilasciato  e  firmato  da  un  veterinario  ufficiale  che
riporti i metodi di trattamento della  partita,  il  risultato  delle
prove di ricerca della salmonella e se il prodotto contiene  proteine
ottenute da ruminanti. 
 
          Nota all'art. 8: 
             -  Il  D.Lgs.  14  dicembre  1992,  n.   508,   riguarda
          l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del  Consiglio  del
          27 novembre 1990, che stabilisce  le  norme  sanitarie  per
          l'eliminazione,  la  trasformazione  e   l'immissione   sul
          mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
          agenti patogeni  degli  alimenti  per  animali  di  origine
          animale o a base di  pesce  e  che  modifica  la  direttiva
          90/425/CEE. L'art. 4, comma 4, del suddetto  decreto  cosi'
          recita: "4. Il Ministro della sanita' puo' individuare  uno
          stabilimento di trasformazione ad alto rischio  situato  in
          un altro Stato  membro,  previo  accordo  con  detto  Stato
          membro o consentire che altro Stato membro lo individui nel
          territorio nazionale".