Art. 8.
  1.  Sono  unificate  presso l'ufficio del Segretario generale della
difesa  le  attribuzioni  e  le  attivita'  concernenti  la  politica
industriale  e  tecnologica,  la  ricerca  e  lo sviluppo, nonche' le
attribuzioni  e  le attivita' analoghe svolte da uffici del Ministero
della  difesa,  ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del
Ministro.
  2. Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate
mediante  accorpamenti  o  mediante  assegnazioni dei relativi uffici
presso  altre  direzioni  generali,  secondo  criteri  di omogeneita'
funzionale.