Art. 8. 1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attivita' concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonche' le attribuzioni e le attivita' analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro. 2. Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre direzioni generali, secondo criteri di omogeneita' funzionale.