Art. 8 (Ritiro dal mercato) 1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' iscritto il seguente: "Art. 14-ter (ritiro dal mercato) 1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunita' o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, il ritiro temporaneo dal mercato dei recipienti privi della marcatura di conformita' CE. 2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, ove sia constatato che i recipienti, benche' muniti di marcatura CE, non rispettano le prescrizioni previste dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunita' di conformare tali prodotti. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e sanabile o persiste oltre il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne vieta o limita la commercializzazione o ne dispone il ritiro a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunita' o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri. 3. Nel caso di gravi e comprovati rischi per la salute o la sicurezza, nonche' qualora vi siano fondati sospetti di non conformita' del prodotto e il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto stesso . 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono debitamente motivati e notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunita' o al responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, indicando le modalita' ed il termine entro cui si puo' ricorrere.