Art. 8

  1.  In  attuazione  del  disposto  dell'articolo 53 del Regolamento
(CEE)  n.  2309/93,  il  Ministero della sanita' stipula contratti di
collaborazione con l'EMEA per la valutazione di medicinali soggetti a
procedura di autorizzazione comunitaria.
  2.  Le somme erogate dall'EMEA a favore del Ministero della sanita'
-  Dipartimento  della  prevenzione  e  dei  farmaci  - relative alle
prestazioni  -  previste dai contratti di cui al comma 1, affluiscono
al capo XX - capitolo 3629 - dello stato di previsione dell'Entrata.
  3.  Gli  importi  di  cui  al  comma 2 sono riassegnati ad apposito
capitolo  sotto  la Rubrica 3 dello stato di previsione del Ministero
della sanita'. Il relativo stanziamento di bilancio e' utilizzato per
far  fronte  alle  spese  di  missione  in Italia ed all'estero degli
esperti  italiani  e stranieri che operano nel quadro delle attivita'
previste  nei  contratti  di  cui al comma 1, nonche' ai compensi per
prestazioni professionali rese sulla base di specifici accordi.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 8:
           - Per quanto concerne il Regolamento (CEE) n. 2309/93 art.
          53, vedi note all'art. 6.