(Convenzione - art. VIII)
                            Articolo VIII 
  1. Nonostante qualsiasi disposizione  della  presente  Convenzione,
ogni Governo contraente potra' concedere a qualunque suo cittadino un
permesso speciale che lo autorizza ad uccidere, catturare e  trattare
balene a fini di ricerca scientifica, con riserva di ogni limitazione
relativa al numero e fatta salva ogni altra condizione che il Governo
contraente potra' ritenere appropriata; l'uccisione, la cattura ed il
trattamento delle balene  secondo  le  norme  del  presente  Articolo
saranno  esonerati  dall'applicazione  della   Convenzione.   Ciascun
Governo contraente riferira' immediatamente alla Commissione su  ogni
siffatta autorizzazione che  abbia  concesso.  I  Governi  contraenti
possono revocare in qualunque momento tali autorizzazioni speciali da
essi concesse. 
  2. Tutte le balene catturate in base a tali autorizzazioni speciali
potranno nella misura del possibile essere sottoposte a processi,  ed
i ricavati saranno trattati in conformita' con le  direttive  emanate
dal Governo che ha concesso l'autorizzazione. 
  3. Ciascun Governo  contraente  trasmettera'  ad  ogni  organo  che
potra' essere designato dalla Commissione, nella misura del possibile
e ad intervalli non superiori  ad  un  anno,  tutte  le  informazioni
scientifiche di cui il Governo potra' disporre concernenti le  balene
e la caccia alle balene, compresi i risultati  della  ricerca  svolta
secondo il paragrafo 1 del presente Articolo e l'Articolo IV. 
  4. Nel riconoscere che la raccolta e l'analisi continuativa di dati
biologici in connessione con le  operazioni  delle  navi  officina  e
degli stabilimenti a  terra  sono  indispensabili  per  una  gestione
razionale e costruttiva delle riserve di pesca dei cetacei, i Governi
contraenti adotteranno tutte le misure possibili  per  ottenere  tali
dati.