Art. 8.
      Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap
                            Agevolazioni
  1.  All'articolo  13-   bis,   comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e  successive modificazioni, il
terzo e  il quarto  periodo sono sostituiti  dai seguenti:  "Le spese
riguardanti    i    mezzi   necessari    all'accompagnamento,    alla
deambulazione,  alla  locomozione e  al  sollevamento  e per  sussidi
tecnici  e informatici  rivolti a  facilitare l'autosufficienza  e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari  per la  locomozione dei  soggetti indicati  nel precedente
periodo,  con ridotte  o  impedite capacita'  motorie permanenti,  si
comprendono i motoveicoli e  gli autoveicoli di cui, rispettivamente,
agli articoli 53, comma 1, lettere  b), c) ed f),   e  54,  comma  1,
lettere   a),  c) ed f),  del decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche  se prodotti  in serie   e adattati   in funzione    delle
suddette  limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo
cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale
di cui  all'articolo 119 del  decreto legislativo 30 aprile  1992, n.
285. La  detrazione spetta una  sola volta  in un periodo  di quattro
anni,  salvo i  casi  in cui  dal  Pubblico registro  automobilistico
risulti  che  il  suddetto  veicolo sia  stato  cancellato  da  detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire  trentacinque milioni o,  nei casi  in cui risultasse  che il
suddetto veicolo sia  stato rubato e non ritrovato,  nei limiti della
spesa  massima  di  lire  trentacinque milioni  da  cui  va  detratto
l'eventuale rimborso  assicurativo. E'  consentito, alternativamente,
di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti
e di pari importo".
                             Detrazione
  2. Per  i soggetti  di cui  all'articolo 3  della legge  5 febbraio
1992, n.  104, non  possessori di  reddito, la  detrazione di  cui al
comma 1  spetta al possessore di  reddito di cui risultano  a carico.
               Riduzione dell'IVA per veicoli adattati
  3. Le disposizioni di cui all'articolo  1, commi 1 e 2, della legge
9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli
di cui all'articolo 53,  comma 1, lettere b) , c)  ed f), del decreto
legislativo 30  aprile 1992,  n. 285, nonche'  di autoveicoli  di cui
all'articolo  54, comma  1,  lettere  a) ,  c)  ed  f), dello  stesso
decreto, di cilindrata fino a  2.000 centimetri cubici, se con motore
a  benzina,  e  a   2.500 centimetri cubici se con motore   diesel  ,
anche prodotti in serie, adattati  per la locomozione dei soggetti di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite  capacita'  motorie  permanenti, alle  prestazioni  rese  da
officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni  dei  relativi accessori  e  strumenti  montati sui  veicoli
medesimi effettuate nei confronti dei  detti soggetti o dei familiari
di  cui essi  sono  fiscalmente a  carico.  Gli adattamenti  eseguiti
devono risultare dalla carta di circolazione.
                          Esenzioni fiscali
  4. Gli atti di natura  traslativa o dichiarativa aventi per oggetto
i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dai
pagamento  della imposta  erariale di  trascrizione, dell'addizionale
provinciale all'imposta  erariale di  trascrizione e  dell'imposta di
registro.
 Conferma  delle  forniture e  revisione  tariffaria  delle protesi
  5.  Nel realizzare  gli  obiettivi  di risparmio  di  spesa di  cui
all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore
di disabili. Il  Ministero della sanita' provvede nel  termine di tre
mesi  dalla data  di  entrata  in vigore  della  presente legge  alla
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
                              Priorita'
  6.  Le  regioni   e  le  aziende  unita'   sanitarie  locali  nella
liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita' a
quelli  che riguardano  prestazioni o  convenzioni per  prestazioni a
favore degli handicappati.
               Esenzione dalle tasse automobilistiche
  7. Il  pagamento della  tassa automobilistica erariale  e regionale
non e'  dovuto con riferimento  ai motoveicoli e agli  autoveicoli di
cui ai commi 1 e 3.
 
           Note all'art. 8:
            - Si riporta il testo dell'art. 13-     bis,    comma  1,
          lettera  c)  del  D.P.R.  27    dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla presente legge:
            "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri).
           (Omissis);
            c) le spese sanitarie, per la parte che eccede  lire  250
          mila.  Dette  spese  sono costituite esclusivamente   dalle
          spese mediche, diverse  da  quelle  indicate  nell'articolo
          10,  comma  1,  lettera b)   e dalle spese chirurgiche, per
          prestazioni  specialistiche    e  per  protesi  dentarie  e
          sanitarie   in   genere.    Le  spese  riguardanti i  mezzi
          necessari all'accompagnamento,  alla  deambulazione,   alla
          locomozione  e   al sollevamento e per  sussidi  tecnici  e
          informatici  rivolti  a  facilitare l'autosufficienza e  le
          possibilita'    di  integrazione  dei     soggeti  di   cui
          all'articolo  3    della legge 5 febbraio 1992, n.  104, si
          assumono integralmente. Tra  i  mezzi  necessari    per  la
          locomozione dei soggetti indicati  nel precedente  periodo,
          con    ridotte o  impedite capacita' motorie permanenti, si
          comprendono   i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di  cui,
          rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere  b), c)
          ed f),   e  54,  comma 1,  lettere   a),  c) ed  f)     del
          decreto  legislativo  30   aprile 1992,   n. 285,  anche se
          prodotti in  serie e adattati  in funzione  delle  suddette
          limitazioni permanenti   delle capacita' motorie.    Tra  i
          veicoli    adattati alla guida  sono compresi anche  quelli
          dotati  di solo   cambio automatico,    purche'  prescritto
          dalla  commissione medica   locale di cui all'articolo  119
          del decreto legislativo 30    aprile  1992,    n.  285.  La
          detrazione  spetta  una sola volta in un periodo di quattro
          anni,  salvo  i  casi  in   cui   dal   Pubblico   registro
          automobilistico    risulti  che   il suddetto veicolo   sia
          stato cancellato da  detto registro, e   con riferimento  a
          un    solo  veicolo,  nei  limiti    della  spesa  di  lire
          trentacinque milioni o, nei  casi in cui   risultasse   che
          il  suddetto  veicolo  sia  stato rubato  e  non ritrovato,
          nei   limiti   della  spesa massima  di  lire  trentacinque
          milioni   da cui    va    detratto  l'eventuale    rimborso
          assicurativo.      E'   consentito,   alternativamente,  di
          ripartire  la predetta detrazione in quattro quote  annuali
          costanti e  di pari iporto.    Si considerano  rimaste    a
          carico   del  contribuente anche  le  spese rimborsate  per
          effetto di contributi  o  premi  di  assicurazione  da  lui
          versati  e per i quali non  spetta la detrazione  d'imposta
          o che non  sono deducibili dal  suo   reddito   complessivo
          ne'    dai    redditi    che    concorrono   a formarlo. Si
          considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le
          spese rimborsate  per  effetto   di contributi   o    premi
          che,    pur essendo versati da altri, concorrono  a formare
          il suo reddito, salvo che il datore   di  lavoro  ne  abbia
          riconosciuto la  detrazione in sede di ritenuta".
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art.  3 della legge   5
          febbraio 1992, n.  104:
            "Art.  3    (Soggetti  aventi   diritto).     -   1.   E'
          persona  handicappata colui   che presenta  una minorazione
          fisica,     psichica  o   sensoriale,   stabilizzata      o
          progressiva, che e'  causa di difficolta' di apprendimento,
          di  relazione  o  di  integrazione  lavorativa  e  tale  da
          determinare  un  processo  di  svantaggio  sociale   o   di
          emarginazione.
            2.  La  persona  handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite in suo  favore  in  relazione   alla   natura   e
          alla    consistenza    della  minorazione, alla   capacita'
          complessiva  individuale residua   e alla  efficacia  delle
          terapie riabilitative.
            3.   Qualora   la   minorazione,   singola   o   plurima,
          abbia    ridotto  l'autonomia     personale,      correlata
          all'eta',   in  modo  da  rendere necessario  un intervento
          assistenziale    permanente, continuativo  e globale  nella
          sfera  individuale   o   in   quella   di   relazione,   la
          situazione    assume    connotazione    di   gravita'.   Le
          situazioni riconosciute di gravita' determinano   priorita'
          nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
            4.    La    presente  legge   si   applica   anche   agli
          stranieri  e  agli apolidi,  residenti,    domiciliati    o
          aventi    stabile    dimora   nel territorio nazionale.  Le
          relative  prestazioni sono  corrisposte nei limiti ed  alle
          condizioni previste   dalla  vigente  legislazione    o  da
          accordi internazionali".
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 della legge 9 aprile
          1986, n. 97:
            "Art. 1. - Dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, le cessioni   e le   importazioni  di    veicoli  di
          cilindrata fino  a 2.000 centimetri  cubici, se  con motore
          a  benzina,   e a   2.500 centimetri cubici, se  con motore
          Diesel, adattati ad   invalidi, per    ridotte  o  impedite
          capacita'   motorie   anche   prodotti   in   serie,   sono
          assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
          del 2 per cento).
            2.  L'aliquota di  cui al  comma precedente   si  applica
          anche  agli acquisti e  alle importazioni successivi  di un
          veicolo    del  medesimo  tipo  di    quello  acquistato  o
          importato   in  precedenza     con  l'aliquota  ridotta,  a
          condizione  che siano trascorsi almeno  quattro anni  dalla
          data  dell'acquisto  o  della  importazione  precedente. La
          condizione  non  opera  nel  caso    in  cui  dal  Pubblico
          registro  automobilistico risulti che il veicolo acquistato
          o  importato  con  l'aliquota  ridotta  entro  il   periodo
          suindicato  e'    stato  cancellato   da detto   registro a
          norma dell'articolo   61   del decreto    del    Presidente
          della Repubblica  15 giugno 1959, n. 393".
            -   Si   riporta   il  testo    dell'art.  53,  comma  1,
          del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
            "Art. 53    (Motoveicoli).    - 1.   I  motoveicoli  sono
          veicoli  a  motore,  a  due,  tre  o  quattro  ruote,  e si
          distinguono in:
            a)  motocicli;  veicoli   a   due ruote   destinati    al
          trasporto    di  persone,  in  numero  non  superiore a due
          compreso il conducente;
            b) motocarrozzette: veicoli  a tre ruote  destinati    al
          trasporto  di  persone,  capaci  di  contenere  al  massimo
          quattro   posti   compreso   quello   del   conducente   ed
          equipaggiati di idonea carrozzeria;
            c)   motoveicoli   per  trasporto  promiscuo:  veicoli  a
          tre  ruote destinati  al trasporto   di persone    e  cose,
          capaci  di    contenere  al  massimo quattro posti compreso
          quello del conducente;
            d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al  trasporto
          di cose;
            e)  mototrattori:  motoveicoli a  tre ruote  destinati al
          traino di semirimorchi. Tale   classificazione deve  essere
          abbinata      a   quella  di  motoarticolato,     con    la
          definizione  del  tipo  o   dei  tipi  dei semirimorchi  di
          cui  al  comma  2,  che  possono  essere abbinati a ciascun
          mototrattore;
            f)   motoveicoli   per  trasporti  specifici:  veicoli  a
          tre  ruote destinati  al  trasporto   di  determinate  cose
          o     di   persone   in  particolari      condizioni      e
          caratterizzati     dall'essere    muniti permanentemente di
          speciali attrezzature relative a tale scopo;
            g) motoveicoli per uso  speciale:  veicoli  a  tre  ruote
          caratterizzati  da  particolari  attrezzature    installate
          permanentemente  sugli  stessi;  su    tali  veicoli     e'
          consentito    il trasporto  del  personale e  dei materiali
          connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
            h)  quadricicli a  motore:   veicoli a   quattro    ruote
          destinati    al  trasporto   di cose   con al   massimo una
          persona oltre   al conducente nella  cabina  di  guida,  ai
          trasporti    specifici  e per uso speciale, la cui massa  a
          vuoto non superi  le 0,55 t, con   esclusione  della  massa
          delle    batterie se   a   trazione elettrica,   capaci  di
          sviluppare  su strada  orizzontale  una  velocita'  massima
          fino  a  80  km/h.   Le caratteristiche   costruttive  sono
          stabilite     dal  regolamento.    Detti  veicoli,  qualora
          superino anche  uno    solo  dei  limiti    stabiliti  sono
          considerati autoveicoli".
            - Si riporta  il testo dell'art. 54,  comma 1, lettere da
          a) a f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
            "Art.  54     (Autoveicoli).   - 1. Gli autoveicoli  sono
          veicoli a motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi   i
          motoveicoli,  e  si distinguono in:
            a)  autovetture:    veicoli  destinati  al trasporto   di
          persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello  del
          conducente;
            b)  autobus:  veicoli destinati   al trasporto di persone
          equipaggiati con piu' di nove  posti  compreso  quello  del
          conducente;
            c)  autoveicoli  per trasporto  promiscuo: veicoli aventi
          una massa complessiva  a pieno  carico non   superiore    a
          3,5    t   o 4,5   t se  a trazione elettrica o a batteria,
          destinati al trasporto di persone e di cose e    capaci  di
          contenere  al  massimo  nove    posti  compreso  quello del
          conducente;
            d)  autocarri:  veicoli destinati  al  trasporto  di cose
          e  delle persone addette all'uso o al trasporto delle  cose
          stesse;
            e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al
          traino di rimorchi o semirimorchi;
            f)   autoveicoli   per   trasporti   specifici:   veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati        dall'essere
          muniti      permanentemente    di     speciali attrezzature
          relative a tale scopo".
            - Il  testo dell'art.  3 della  legge 5 febbraio    1992,
          n.    104,  e'  riportato  alla  seconda  nota del presente
          articolo.