Art. 8 
                        Vigilanza informativa 
 
  1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per  le  materie
di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la  comunicazione  di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita'
e nei termini dalle stesse stabiliti. 
  2. I poteri previsti dal comma 1 possono  essere  esercitati  anche
nei confronti della societa' incaricata della revisione contabile. 
  3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia  e
la CONSOB di tutti gli atti o i fatti,  di  cui  venga  a  conoscenza
nell'esercizio   dei   propri   compiti,   che   possano   costituire
un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che
disciplinano l'attivita' delle SIM, delle societa'  di  gestione  del
risparmio o delle SICAV. 
  4. Le societa' incaricate  della  revisione  contabile  delle  SIM,
delle societa' di gestione del risparmio  o  delle  SICAV  comunicano
senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o  i  fatti,
rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire  una
grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa'
sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita'
dell'impresa o comportare  un  giudizio  negativo,  un  giudizio  con
rilievi  o  una  dichiarazione  di  impossibilita'  di  esprimere  un
giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. 
  5. I commi 3 e 4 si applicano anche ai  collegi  sindacali  e  alle
societa' incaricate della  revisione  contabile  delle  societa'  che
controllano le SIM, le societa' di gestione del risparmio o le  SICAV
o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23  del  T.U.
bancario. 
  6. I commi 3, 4 e 5 si applicano  alle  banche  limitatamente  alla
prestazione dei servizi di investimento. 
 
          Nota all'art. 8: 
            - Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre  1993,  n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia) e' il seguente: 
            "Art. 23  (Nozione  di  controllo).  -  1.  Ai  fini  del
          presente capo il controllo sussiste, anche con  riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 
            2.  Il  controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
             1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi  con
          altri soci,  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la
          maggioranza degli amministratori  ovvero  dispone  da  solo
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
             2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio di amministrazione; 
             3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
          finanziario e organizzativo idonei  a  conseguire  uno  dei
          seguenti effetti: 
              a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
              b) il coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
              c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 
              d)  l'attribuzione  a  soggetti   diversi   da   quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella  scelta  di  amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese; 
             4) assoggettamento a  direzione  comune,  in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi".