Art. 8. Articolazione dei controlli 1. L'Ispettorato centrale repressione frodi e le aziende sanitarie locali, per quanto di competenza, assicurano sul territorio nazionale: a) controlli all'origine, cioe' presso gli stabilimenti, al fine di verificare che gli stessi operino in conformita' alla normativa vigente e che i prodotti ivi fabbricati o detenuti in una fase intermedia, o messi in commercio, rispondano ai requisiti di legge; in caso di sospetto di inosservanza ai suddetti obblighi di legge, dispongono i controlli suppletivi e, qualora il sospetto sia fondato, mettono in atto le misure restrittive ritenute piu' idonee; b) controlli a destinazione, da espletarsi per campione e in modo non discriminatorio: 1) nei luoghi di destinazione finale, siano essi magazzini di stoccaggio, esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto, stabilimenti produttivi che utilizzano materie prime o altre sostanze da impiegarsi in alimentazione animale, al fine di verificare, mediante controlli a campione ed eventualmente con prelevamento ed analisi di laboratorio, la conformita' dei prodotti alle specifiche disposizioni normative in materia; 2) durante il trasporto dei prodotti sul territorio nazionale, sia che lo stesso sia considerato territorio di transito che di destinazione finale; c) controlli sui luoghi di produzione agricola, in cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere a controlli mirati volti ad acquisire ogni utile informazione circa la natura e l'origine dei prodotti stessi. 2. Nel caso dei controlli disposti nel luogo di cui al comma 1, lettera b), qualora sia constatata la non conformita' dei prodotti alle disposizioni normative disciplinanti le specifiche materie, le aziende sanitarie locali segnalano all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari territorialmente competenti tali difformita'. 3. L'ispettorato centrale repressione frodi le aziende sanitarie locali, adottano le misure piu' adeguate al caso, imponendo al destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, sulla base degli accertamenti svolti dagli organismi competenti, una delle seguenti operazioni: a) adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito; b) eventuale decontaminazione o qualsiasi altro trattamento appropriato; c) utilizzazione per altri fini; d) rinvio nel Paese d'origine, previa informazione alla autorita' competente dello Stato membro dove ha sede lo stabilimento d'origine; e) distruzione dei prodotti. 4. Ove il destinatario richieda all'azienda sanitaria locale il rinvio dei prodotti al Paese d'origine si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. 5. Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dello speditore, del destinatario o di ogni altra figura commerciale autorizzata.
Nota all'art. 8: - Il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".