Art. 8.
       (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni
    amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)
   1.  Alla  legge  7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) gli articoli 1  e  2,  come  modificati  dal  decreto-legge  25
febbraio  1993,  n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23  febbraio  1995,  n.  43,  sono
sostituiti dai seguenti:
   "Art.  1.  - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si
svolgono in un turno annuale ordinario da  tenersi  in  una  domenica
compresa  tra  il  15  aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel
primo  semestre  dell'anno  ovvero  nello  stesso  periodo  dell'anno
successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
   2.  Il  mandato  decorre  per  ciascun  consiglio dalla data delle
elezioni.
   Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e  provinciali  che
devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato
si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se
le  condizioni  che  rendono necessario il rinnovo si sono verificate
entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo
1 dell'anno successivo, se le condizioni  si  sono  verificate  oltre
tale data";
   b)   all'articolo   3,   comma   1,   come  modificato  da  ultimo
dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio  1995,  n.  43,  la
parola:    "quarantacinquesimo"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"cinquantacinquesimo".
   2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle  leggi  per
la  composizione  e  la  elezione  degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma
2,  della  legge  23  febbraio  1995, n. 43, la parola: "quaranta" e'
sostituita dalla seguente: "quarantacinque".
   3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge  23  febbraio  1995,  n.
43, e' abrogato.
   4.  All'articolo  37-bis  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,
introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993,  n.  81,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: "dimissioni," e' soppressa;
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  Le  dimissioni  presentate dal sindaco o dal presidente della
provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine  di
venti  giorni  dalla  loro presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del rispettivo consiglio,  con  contestuale
nomina di un commissario".
   5. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: "dimissioni," e'
soppressa;
   b)  al  comma  1,  lettera  b),  dopo  il numero 1) e' inserito il
seguente:
   "1-bis) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia".
 
          Note all'art. 8:
            -   La   legge   8   giugno    1990,  n.    142,    reca:
          "Ordinamento  delle autonomie locali".
            -  La  legge    7  giugno  1991, n. 182, modificata   dal
          decreto-legge 25 febbraio 1943,   n. 42,    convertito  con
          modificazioni  dalla    legge  23  aprile    1993, n.   120
          (Disposizioni urgenti  per l'accorpamento  dei turni  delle
          elezioni  amministrative  e per   lo   svolgimento    delle
          elezioni  dei  consigli comunali e  provinciali fissate per
          il 28 marzo 1993), e  dalla legge  23 febbraio  1995, n. 43
          (Nuove norme  per la elezione  dei  consigli delle  regioni
          a  statuto ordinario),  reca:  "Norme per lo    svolgimento
          delle  elezioni  dei    consigli  provinciali  e comunali e
          circoscrizionali".
            -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  3,   comma
          1,    della sopracitata   legge   7 giugno  1991,  n.  182,
          come  modificato  dalla presente legge:
            "Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento  delle  elezioni
          di  cui  agli  articoli  1  e    2  e' fissata dal Ministro
          dell'interno    non  oltre  il  cinquantacinquesimo  giorno
          precedente   quello   della   votazione  ed  e'  comunicata
          immediatamente   ai  prefetti  perche'    provvedano   alla
          convocazione  dei comizi ed agli  altri adempimenti di loro
          competenza previsti dalla legge".
            -  Si riporta  il  testo  vigente dell'art.   18,   primo
          comma,    del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16
          maggio 1960, n. 570 (Testo unico    delle  leggi    per  la
          composizione   e      la  elezione     degli  organi  delle
          amministrazioni   comunali),    come    modificato    dalla
          presente legge:
            "Art.    18.   - Il   prefetto,  d'intesa  col presidente
          della  Corte d'appello  fissa  la  data  dell'elezione  per
          ciascun   comune   e   la partecipa  al  sindaco, il  quale
          con  manifesto da  pubblicarsi quarantacinque giorni  prima
          di  tale  data, ne  da' avviso  agli elettori, indicando il
          giorno ed il luogo della riunione".
            - Si riporta il testo  dell'art.    37-bis  della  citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142,  introdotto dall'art. 20 della
          legge  25  marzo 1993, n.  81 (per  l'argomento v.  in nota
          all'art.  1), come  modificato dalla presente legge:
            "Art.  37-bis    (Dimissioni,  impedimento,    rimozione,
          decadenza,  sospensione  o  decesso  del  sindaco    o  del
          presidente della provincia).  -  1. In  caso di impedimento
          permanente, rimozione,  decadenza o decesso  del sindaco  o
          del presidente  della  provincia, la   giunta decade  e  si
          procede allo scioglimento del consiglio.  Il consiglio e la
          giunta  rimangono  in carica   sino alla elezione del nuovo
          consiglio  e  del  nuovo  sindaco  o     presidente   della
          provincia.  Sino  alle  predette elezioni, le  funzioni del
          sindaco  e del presidente   della  provincia  sono  svolte,
          rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
            2. Il vicesindaco  ed il vicepresidente sostituiscono  il
          sindaco  e  il  presidente    della  provincia   in caso di
          assenza o  di impedimento temporaneo,   nonche' nel    caso
          di  sospensione dall'esercizio  della funzione adottata  ai
          sensi  dell'art.  15,    comma 4-bis, della legge 19  marzo
          1990, n.   55, come   modificato dall'art.  1,    legge  18
          gennaio 1992, n. 16.
            3.   Le    dimissioni  presentate  dal  sindaco  o    dal
          presidente   della   provincia   diventano   efficaci    ed
          irrevocabili  trascorso  il  termine  di venti giorni dalla
          loro presentazione al consiglio.   In tal caso  si  procede
          allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
          nomina di un commissario.
            4. Lo  scioglimento nel consiglio comunale  o provinciale
          determina  in   ogni   caso   la  decadenza  del sindaco  o
          del  presidente  della provincia nonche'  delle  rispettive
          giunte".
            -  Si    riporta  il testo   vigente dell'art.   39 della
          citata  legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato  dalla
          presente legge:
            "Art.  39    (Scioglimento   e sospensione   dei consigli
          comunali e provinciali).  - 1.   I consigli   comunali    e
          provinciali    vengono  sciolti con decreto  del Presidente
          della Repubblica  su proposta del Ministro dell'interno:
            a) quando  compiano atti contrari   alla  Costituzione  o
          per   gravi e persistenti violazioni di  legge, nonche' per
          gravi  motivi di ordine pubblico;
            b)  quando non   possa   essere assicurato    il  normale
          funzionamento  degli  organi  e dei servizi per le seguenti
          cause:
            1)  impedimento   permanente,    rimozione,    decadenza,
          decesso  del sindaco o del presidente della provincia;
            1-bis)  dimissioni  del  sindaco   o del presidente della
          provincia;
            2) cessazione dalla carica   per dimissioni  contestuali,
          ovvero   rese   anche     con  atti     separati    purche'
          contemporaneamente presentati    al  protocollo  dell'ente,
          della  meta' piu'  uno dei membri assegnati, non computando
          a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
            2-bis)    riduzione    dell'organo    assembleare     per
          impossibilita'  di  surroga  alla  meta' dei componenti del
          consiglio;
               c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
            2. Nella ipotesi  di cui alla lettera a) del    comma  1,
          trascorso  il  termine  entro   il quale il   bilancio deve
          essere approvato  senza che sia  stato   predisposto  dalla
          giunta    il    relativo  schema,    l'organo  regionale di
          controllo nomina un commissario  affinche'  le  predisponga
          d'ufficio  per  sottoporlo  al  consiglio.    In tal caso e
          comunque quando il  consiglio    non  abbia  approvato  nei
          termini  di legge lo  schema di bilancio predisposto  dalla
          giunta,   l'organo  regionale    di  controllo  assegna  al
          consiglio,  con  lettera notificata ai singoli consiglieri,
          un  termine non  superiore a   venti giorni   per la    sua
          approvazione, decorso  il  quale  si  sostituisce  mediante
          apposito    commissario, all'amministrazione  inadempiente.
          Del  provvedimento sostitutivo  e' data  comunicazione   al
          prefetto    che inizia  la  procedura  per  lo scioglimento
          del consiglio.
            3. Nei casi diversi da quelli   previsti  dal  numero  1)
          della  lettera  b)    del  comma   1, con   il decreto   di
          scioglimento  si provvede  alla nomina di  un  commissario,
          che  esercita   le attribuzioni conferitegli con il decreto
          stesso.
            4.   Il rinnovo    del  consiglio    nelle  ipotesi    di
          scioglimento  deve coincidere con il primo turno elettorale
          utile previsto dalla legge.
            5.      I   consiglieri    cessati   dalla    carica  per
          effetto  dello scioglimento  continuano    ad   esercitare,
          fino   alla   nomina  dei successori, gli incarichi esterni
          loro eventualmente attribuiti.
            6. Al decreto di scioglimento e'  allegata  la  relazione
          del  Ministro  contenente  i    motivi  del  provvedimento;
          dell'adozione   del decreto  di  scioglimento    e'    data
          immediata   comunicazione   al  Parlamento.  Il decreto  e'
          pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana.
            7.  Iniziata  la procedura di cui  ai commi precedenti ed
          in attesa del  decreto di  scioglimento, il  prefetto,  per
          motivi  di grave  e urgente  necessita', puo'   sospendere,
          per un  periodo comunque  non superiore  a novanta  giorni,
          i  consigli    comunali    e provinciali   e nominare    un
          commissario    per   la     provvisoria     amministrazione
          dell'ente".