Art. 8 Riordino della rete scientifica 1. I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano altresi' la riorganizzazione del C.N.R. secondo principi di snellimento delle strutture centrali e comunque di supporto, di contenimento delle spese generali, di decentramento amministrativo e gestionale, di razionalizzazione degli istituti di ricerca mediante potenziamento dei poli di eccellenza fusioni, trasformazioni e soppressioni, tenuto anche conto dell'esigenza di equilibrata distribuzione della rete scientifica sul territorio e della competenza scientifica generale dell'ente, altresi' utilizzando, quando utile per l'efficace perseguimento delle proprie finalita', modelli innovativi di organizzazione, al fine di ottenere: a) qualificati istituti di ricerca scientifica o tecnologica, di livello internazionale e di dimensioni adeguate, tenendo anche conto della capacita' di autofinanziamento. Le dimensioni e la capacita' di autofinanziamento sono da valutare secondo le specializzazioni disciplinari. Gli istituti godono di autonomia scientifica, amministrativa e contabile; le medesime, nei propri ambiti di competenza e nel rispetto del piano e degli aggiornamenti di cui all'articolo 6, possono anche operare come promotori di nuove attivita' di ricerca e di sviluppo tecnologico; b) partecipazioni qualificate, con l'apporto di servizi, di risorse umane e finanziarie, a progetti e iniziative comuni di ricerca di durata predeterminata, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e mediante convenzioni, con atenei, altri enti di ricerca e istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, nonche' con altri soggetti pubblici e privati di particolare rilievo scientifico.