Art. 8
                   Riordino della rete scientifica

  1.  I  regolamenti  di  cui all'articolo 7 disciplinano altresi' la
   riorganizzazione  del C.N.R. secondo principi di snellimento delle
   strutture  centrali  e comunque di supporto, di contenimento delle
   spese  generali,  di decentramento amministrativo e gestionale, di
   razionalizzazione degli istituti di ricerca mediante potenziamento
   dei  poli  di  eccellenza  fusioni, trasformazioni e soppressioni,
   tenuto  anche  conto  dell'esigenza  di  equilibrata distribuzione
   della   rete   scientifica   sul  territorio  e  della  competenza
   scientifica generale dell'ente, altresi' utilizzando, quando utile
   per  l'efficace  perseguimento  delle  proprie  finalita', modelli
   innovativi di organizzazione, al fine di ottenere:
a) qualificati  istituti  di  ricerca  scientifica  o tecnologica, di
   livello  internazionale  e  di  dimensioni adeguate, tenendo anche
   conto  della  capacita'  di  autofinanziamento. Le dimensioni e la
   capacita'   di  autofinanziamento  sono  da  valutare  secondo  le
   specializzazioni  disciplinari.  Gli  istituti godono di autonomia
   scientifica,  amministrativa  e contabile; le medesime, nei propri
   ambiti   di   competenza   e   nel  rispetto  del  piano  e  degli
   aggiornamenti  di  cui  all'articolo 6, possono anche operare come
   promotori di nuove attivita' di ricerca e di sviluppo tecnologico;
b) partecipazioni  qualificate,  con l'apporto di servizi, di risorse
   umane  e finanziarie, a progetti e iniziative comuni di ricerca di
   durata predeterminata, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6
   e  mediante  convenzioni,  con  atenei,  altri  enti  di ricerca e
   istituzioni  scientifiche  nazionali e internazionali, nonche' con
   altri   soggetti   pubblici   e  privati  di  particolare  rilievo
   scientifico.