Art. 8.
                       Attivita' di produzione
  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto e' consentito
produrre  o importare, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per
cento  del  totale  dell'energia  elettrica  prodotta  e importata in
Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale,
sia  superata,  l'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato
adotta  i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre
1990,  n.  287. A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL S.p.a. cede
non  meno di 15.000 MW della propria capacita' produttiva. A tal fine
l'ENEL  S.p.a.  predispone  entro  centoventi  gioni  dall'entrata in
vigore  del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti;
l'approvazione  del suddetto piano, nonche' la scelta delle modalita'
di  alienazione  sono  determinate  con  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Il piano
per   le   cessioni  degli  impianti  deve  consentire  sia  adeguate
condizioni  di  mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di
piani  industriali,  al mantenimento della produzione nei siti e alle
ricadute  occupazionali  e  deve  tener conto delle esigenze relative
alle   attivita'  di  sviluppo,  di  innovazione,  di  ricerca  e  di
internazionalizzazione dell'ENEL S.p.a.
  2.  Ove  il  termine  del  1 gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia
compatibile,  per  le  condizioni  del mercato, con il rispetto degli
obblighi  nello  stesso  comma  previsti,  l'Autorita'  garante della
concorrenza   e   del  mercato  con  proprio  provvedimento,  sentita
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, puo' disporre, su
richiesta  del  soggetto  interessato, una proroga non superiore a un
anno.
  3.  Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  nonche'  la  disciplina relativa alla valutazione di
impatto ambientale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  sono  emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  uno o piu' regolamenti per
disciplinare  l'autorizzazione  alla  costruzione  e all'esercizio di
nuovi  impianti  di produzione dell'energia elettrica o la modifica o
il   ripotenziamento  di  impianti  esistenti,  alimentati  da  fonti
convenzionali.
  4. I regolamenti si conformano ai seguenti principi:
  a)  i  progetti  sono  autorizzati  mediante  lo svolgimento di una
procedura  unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di
impianto  nonche'  mediante  il rilascio, in tempi determinati, di un
unico  provvedimento  riguardante  sia  l'impianto  principale che le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio;
  b)  i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il
profilo  urbanistico  solo  in  caso di occupazione di aree esterne a
quelle di pertinenza dell'impianto esistente.
  5.  Il  diniego  di  autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi
obiettivi  e  non  discriminatori,  e'  comunicato,  con  la relativa
motivazione,  al  richiedente. Del provvedimento e' data informazione
alla Commissione delle Comunita' europee.
  6.  Sino  alla  data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 3 si applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.
 
           Note all'art. 8:
            -    L'art.  15   della legge   10 ottobre  1990, n.  287
          (Norme  per la tutela della  concorrenza  e  del  mercato),
          cosi' recita:
            "Art.  15  (Diffide    e  sanzioni).  - 1. Se   a seguito
          dell'istruttoria di cui all'art.   14  l'Autorita'  ravvisa
          infrazioni  agli   articoli 2 o 3,  fissa  alle  imprese  e
          agli enti  interessati   il   termine   per  l'eliminazione
          delle  infrazioni  stesse.  Nei  casi  di infrazioni gravi,
          tenuto  conto      della   gravita'   e   della      durata
          dell'infrazione,  dispone  inoltre  l'applicazione   di una
          sanzione amministrativa  pecuniaria in misura non inferiore
          all'uno per cento e non superiore  al dieci per  cento  del
          fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
          esercizio    chiuso    anteriormente   alla   notificazione
          della   diffida  relativamente    ai    prodotti    oggetto
          dell'intesa    o    dell'abuso    di  posizione  dominante,
          determinando i  termini  entro    i  quali  l'impresa  deve
          procedere al pagamento della sanzione.
            2.  In caso  di  inottemperanza alla  diffida di  cui  al
          comma   1, l'Autorita'  applica la  sanzione amministrativa
          pecuniaria fino   al  dieci    per  cento    del  fatturato
          ovvero, nei  casi in  cui sia  stata applicata  la sanzione
          di  cui al  comma 1,  di  importo minimo  non inferiore  al
          doppio    della   sanzione gia'   applicata  con un  limite
          massimo  del  dieci     per  cento   del   fatturato   come
          individuato  al  comma  1,  determinando altresi il termine
          entro il quale il  pagamento  della  sanzione  deve  essere
          effettuato.    Nei   casi   di   reiterata   inottemperanza
          l'Autorita'  puo' disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa fino a trenta giorni".
            -  Per  il   testo dell'art. 17, comma 2, della  legge 23
          agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 7.