Art. 8 
        (Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 
                      30 dicembre 1992, n.502) 
  1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
  "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale,  i  medici  di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta e'  disciplinato  da
apposite  convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo  4,  comma  9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative in campo  nazionale.  Detti
accordi devono tenere conto dei seguenti principi: 
a) prevedere che la  scelta  del  medico  e'  liberamente  effettuata
   dall'assistito, nel rispetto di un limite.  massimo  di  assistiti
   per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; 
b) regolamentare la possibilita' di  revoca  della  scelta  da  parte
   dell'assistito nel corso dell'anno nonche'  la  ricusazione  della
   scelta da parte  del  medico,  qualora  ricorrano  eccezionali  ed
   accertati motivi di incompatibilita'; 
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio  della  libera
   professione prevedendo che:  il  tempo  complessivamente  dedicato
   alle attivita' in libera  professione  non  rechi  pregiudizio  al
   corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del  medico,  nello
   studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni  offerte
   in attivita'  libero-  professionale  siano  definite  nell'ambito
   della convenzione, anche al fine di escludere la  coincidenza  tra
   queste e le prestazioni incentivanti di cui alla  lettera  d);  il
   medico sia tenuto a comunicare all'azienda unita' sanitaria locale
   l'avvio dell'attivita' in libera professione, indicandone sede  ed
   orario  di  svolgimento,  al  fine  di  consentire  gli  opportuni
   controlli; sia prevista una preferenza  nell'accesso  a  tutte  le
   attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in favore
   dei medici che  non  esercitano  attivita'  libero-  professionale
   strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla  stipula
   della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti  professionali
   in atto con le aziende  termali.  In  ogni  caso,  il  non  dovuto
   pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte  dell'assistito
   o l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori  delle
   modalita' e  dei  limiti  previsti  dalla  convenzione  comportano
   l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il  Servizio
   sanitario nazionale; 
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevede-
   ndo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua  lista,
   corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite  in
   convenzione;   una   quota   variabile   in   considerazione   del
   raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita'
   e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui
   alla  lettera  f);  una  quota  variabile  in  considerazione  dei
   compensi per le prestazioni e le attivita' previste negli  accordi
   nazionali e regionali, in  quanto  funzionali  allo  sviluppo  dei
   programmi di cui alla lettera f); 
e) garantire  l'attivita'  assistenziale  per  l'intero  arco   della
   giornata e per  tutti  i  giorni  della  settimana  attraverso  il
   coordinamento  operativo  e  l'integrazione   professionale,   nel
   rispetto degli obblighi  individuali  derivanti  dalle  specifiche
   convenzioni, fra l'attivita' dei medici di medicina generale,  dei
   pediatri di libera scelta, della guardia medica e  della  medicina
   dei servizi, attraverso lo sviluppo di  forme  di  associazionismo
   professionale e la organizzazione distrettuale del servizio; 
f) prevedere le modalita' attraverso le  quali  le  unita'  sanitarie
   locali, sulla base della programmazione  regionale  e  nell'ambito
   degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i
   programmi di attivita' e  definiscono  i  conseguenti  livelli  di
   spesa programmati dei medici singoli od associati, in coerenza con
   gli obiettivi ed i programmi di attivita' del distretto; 
g) disciplinare  le  modalita'  di  partecipazione  dei  medici  alla
   definizione degli obiettivi  e  dei  programmi  di  attivita'  del
   distretto e alla verifica del loro raggiungimento; 
h) disciplinare  l'accesso  alle  funzioni  di  medico  di   medicina
   generale  del  Servizio  sanitario  nazionale  secondo   parametri
   definiti  nell'ambito  degli  accordi  regionali,  in   modo   che
   l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato
   di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  8  agosto  1991,
   n.256, o titolo equipollente ai sensi dell'articolo 6 del predetto
   decreto, prevedendo altresi' che la graduatoria annuale evidenzi i
   medici forniti dell'attestato,  al  fine  di  riservare  loro  una
   percentuale predeterminata di posti in  sede  di  copertura  delle
   zone carenti; 
i) regolare la partecipazione di tali medici a societa', anche  coop-
   erative, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse
   con  le  funzioni  attribuite  agli  stessi  medici  dai  rapporti
   convenzionali in atto; 
l) prevedere la possibilita' di stabilire  specifici  accordi  con  i
   medici gia' titolari di convenzione operanti in  forma  associata,
   secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi definiti in
   ambito convenzionale; 
m) prevedere  le  modalita'  con  cui  la  convenzione  possa  essere
   sospesa, qualora nell'ambito  della  integrazione  dei  medici  di
   medicina  generale  e  dei  pediatri  di   libera   scelta   nella
   organizzazione   distrettuale,   le   unita'   sanitarie    locali
   attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o
   altri  incarichi  temporanei  ritenuti   inconciliabili   con   il
   mantenimento della convenzione. 
  1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad  esaurimento,
nell'ambito del numero delle ore di  incarico  svolte  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  i
medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di
medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833.  Entro  un
anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, le regioni possono individuare aree di attivita' della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi  di  un  rapporto
d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, che modifica il  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, addetti  a  tali
attivita', i quali al 31 dicembre 1998  risultavano  titolari  di  un
incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o  comunque  al
compimento del quinto anno di incarico a  tempo  indeterminato,  sono
inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti  delle
dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto  dei  principi
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneita' secondo le
procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 dicembre 1997, n.502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le
regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione  dei  medici
convenzionati  addetti  alla  emergenza  sanitaria  territoriale  con
attivita'  dei  servizi  del  sistema  di  emergenza-urgenza  secondo
criteri  di  flessibilita'  operativa,  incluse  forme  di  mobilita'
interaziendale.". 
  2. Al comma 8 dell'articolo 8 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: in sede di revisione dei  rapporti  convenzionali  in  atto,
l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei  rapporti
medesimi  alle  esigenze  di  flessibilita'  operativa,  incluse   la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita'  interaziendale,
nonche' i criteri di  integrazione  dello  specialista  ambulatoriale
nella  assistenza   distrettuale.   Resta   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.449.". 
  3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi dell'art.8,
comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.502,  come
modificato dal decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.517.  Sono
abrogati i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. 
  4. Dopo l'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 
                             "Art. 8-bis 
       (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) 
  1. Le  regioni  assicurano  i  livelli  essenziali  e  uniformi  di
assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente
gestiti  dalle  aziende  unita'  sanitarie  locali,   delle   aziende
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, nonche' di  soggetti  accreditati  ai
sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies. 
  2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e  dei
professionisti nell'ambito dei soggetti  accreditati  con  cui  siano
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale. 
  3.  La  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e  l'esercizio  di
attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita'  sanitarie  a
carico      del      Servizio      sanitario      nazionale      sono
subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di  cui
all'articolo  8-ter,   dell'accreditamento   istituzionale   di   cui
all'articolo  8-quater,  nonche'  alla  stipulazione  degli   accordi
contrattuali   di   cui   all'articolo   8-quinquies.   La   presente
disposizione  vale  anche   per   le   strutture   e   le   attivita'
sociosanitarie. 
                             Art.8-ter. 
(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture  e  all'esercizio  di
                attivita' sanitarie e sociosanitarie) 
  1.  La  realizzazione  di  strutture  e  l'esercizio  di  attivita'
sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad  autorizzazione.  Tali
autorizzazioni si applicano  alla  costruzione  di  nuove  strutture,
all'adattamento di strutture  gia'  esistenti  e  alla  loro  diversa
utilizzazione,  all'ampliamento  o  alla  trasformazione  nonche'  al
trasferimento in  altra  sede  di  strutture  gia'  autorizzate,  con
riferimento alle seguenti tipologie: 
a) strutture  che  erogano  prestazioni   in   regime   di   ricovero
   ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; 
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza  specialistica  in
   regime  ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle  riabilitative,   di
   diagnostica strumentale e di laboratorio; 
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che  erogano  prestazioni  in
   regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 
  2.  L'autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  sanitarie   e',
altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici  e  di  altre
professioni sanitarie, ove  attrezzati  per  erogare  prestazioni  di
chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita'  o  che  comportino  un  rischio  per  la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per
le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad  attivita'  diagnostiche,
svolte anche a favore di soggetti terzi. 
  3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie  il
Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 493 e  successive  modificazioni,  la  verifica  di
compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica  e'
effettuata   in   rapporto   al   fabbisogno   complessivo   e   alla
localizzazione  territoriale  delle  strutture  presenti  in   ambito
regionale, anche al fine  di  meglio  garantire  l'accessibilita'  ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento  prioritario  di  nuove
strutture. 
  4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da  parte
di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti  con  atto
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge  15
marzo 1997, n. 59,  sulla  base  dei  principi  e  criteri  direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In  sede  di
modificazione del medesimo  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  si
individuano gli studi odontoiatrici, medici e  di  altre  professioni
sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 
  5. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, che modifica il  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni determinano: 
a) le modalita' e i termini per la richiesta e  l'eventuale  rilascio
   della autorizzazione  alla  realizzazione  di  strutture  e  della
   autorizzazione   all'esercizio   di    attivita'    sanitaria    e
   sociosanitaria,   prevedendo   la   possibilita'    del    riesame
   dell'istanza,  in  caso  di  esito  negativo  o  di   prescrizioni
   contestate dal soggetto richiedente; 
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture
   o  di  capacita'  produttiva,  definendo  idonee   procedure   per
   selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati. 
                            Art. 8-quater 
                   (Accreditamento istituzionale) 
  1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione  alle
strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai  professionisti  che
ne facciano richiesta,  subordinatamente  alla  loro  rispondenza  ai
requisiti  ulteriori  di  qualificazione,  alla  loro   funzionalita'
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e  alla  verifica
positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine  di
individuare i criteri per la verifica  della  funzionalita'  rispetto
alla programmazione nazionale e regionale, la  regione  definisce  il
fabbisogno di assistenza secondo le  funzioni  sanitarie  individuate
dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli  essenziali  ed
uniformi di assistenza, nonche'  gli  eventuali  livelli  integrativi
locali e le  esigenze  connesse  all'assistenza  integrativa  di  cui
all'articolo 9. La regione provvede al  rilascio  dell'accreditamento
ai  professionisti,  nonche'  a  tutte  le  strutture  pubbliche   ed
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo  periodo  del
presente  comma,  alle  strutture  private  non  lucrative   di   cui
all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative. 
  2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo  per
le  aziende  e  gli  enti  del   servizio   sanitario   nazionale   a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo  8-  quinquies.  I
requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento  e
vincolo per la definizione delle prestazioni previste  nei  programmi
di  attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'  come   definiti
dall'articolo 8- quinquies. 
  3.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  emanato,  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,e  successive
modificazioni, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il
Consiglio superiore di sanita', e,  limitatamente  all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine  dei  medici
chirurghi e degli  odontoiatri,  sono  definiti  i  criteri  generali
uniformi per: 
a) la definizione  dei  requisiti  ulteriori  per  l'esercizio  delle
attivita' sanitarie per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  da
parte delle strutture sanitarie  e  dei  professionisti,  nonche'  la
verifica periodica di tali attivita'; 
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al  fabbisogno  e
alla  funzionalita'  della  programmazione  regionale,   inclusa   la
determinazione dei limiti entro i  quali  sia  possibile  accreditare
quantita'  di  prestazioni  in   eccesso   rispetto   al   fabbisogno
programmato, in modo da assicurare un'efficace  competizione  tra  le
strutture accreditate; 
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che
ne facciano richiesta, ivi compresa la  possibilita'  di  un  riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni  contestate
dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei  requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa. 
  4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto  dei
seguenti criteri e principi direttivi: 
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le  strutture  relativamente  ai
requisiti ulteriori richiesti per il rilascio  dell'accreditamento  e
per la sua verifica periodica; 
b)  garantire  il  rispetto  delle  condizioni  di   incompatibilita'
previste dalla vigente  normativa  nel  rapporto  di  lavoro  con  il
personale comunque impegnato in tutte le strutture; 
c)  assicurare  che  tutte  le  strutture  accreditate   garantiscano
dotazioni  strumentali  e  tecnologiche  appropriate  per  quantita',
qualita'  e  funzionalita'  in   relazione   alla   tipologia   delle
prestazioni  erogabili  ed  alle   necessita'   assistenziali   degli
utilizzatori dei servizi; 
d) garantire che tutte le strutture accreditate  assicurino  adeguate
condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento  alla
dotazione  quantitativa  e  alla  qualificazione  professionale   del
personale effettivamente impiegato; 
e)  prevedere  la  partecipazione  della  struttura  a  programmi  di
accreditamento professionale tra pari; 
f)  prevedere  la  partecipazione  degli  operatori  a  programmi  di
valutazione  sistematica  e  continuativa  dell'appropriatezza  delle
prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla  struttura  e
interaziendali; 
g) prevedere l'accettazione del sistema di  controlli  esterni  sulla
appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni  erogate,  definito
dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies; 
h)  prevedere  forme  di  partecipazione  dei   cittadini   e   degli
utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta  e  alla
formulazione di  proposte  rispetto  all'accessibilita'  dei  servizi
offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta
dei  servizi  per  la  comunicazione  con  i  cittadini.  inclusa  la
diffusione degli esiti dei  programmi  di  valutazione  di  cui  alle
lettere e) ed f); 
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente
connessi  all'assistenza  al  paziente,  prevedendola  esclusivamente
verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o  di
criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi  interni
alla  struttura,  secondo  quanto  previsto  dal  medesimo  atto   di
indirizzo e coordinamento; 
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di
particolare rilevanza, in relazione alla complessita' organizzativa e
funzionale della struttura, alla competenza  e  alla  esperienza  del
personale richieste, alle  dotazioni  tecnologiche  necessarie  o  in
relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari  definiti  dalla
programmazione nazionale; 
m) definire  criteri  per  la  selezione  degli  indicatori  relativi
all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali  dalle  strutture  e
dalle  funzioni  accreditate,  in  base  alle  evidenze  scientifiche
disponibili; 
n) definire i termini  per  l'adozione  dei  provvedimenti  attuativi
regionali e per  l'adeguamento  organizzativo  delle  strutture  gia'
autorizzate; 
o)  indicare  i  requisiti  per  l'accreditamento  istituzionale  dei
professionisti,  anche  in  relazione   alla   specifica   esperienza
professionale maturata e ai crediti formativi  acquisiti  nell'ambito
del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter; 
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita' op-
erative e le altre strutture complesse  delle  aziende  di  cui  agli
articoli 3 e  4,  in  base  alla  consistenza  delle  risorse  umane,
tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e  alla
complessita' dell'organizzazione interna; 
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle 
attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili. 
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  dell'atto
di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  3,  le   regioni
definiscono,  in  conformita'  ai  criteri  generali   uniformi   ivi
previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche'  il  procedimento
per   la   loro   verifica,   prevedendo,   per    quanto    riguarda
l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione
degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. 
  6.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le  regioni
avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente
accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 
dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti. 
  7. Nel caso di richiesta  di'  accreditamento  da  parte  di  nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso, in  via  provvisoria,  per  il
tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della
qualita' dei suoi risultati. L'eventuale verifica  negativa  comporta
la   sospensione   automatica   dell'accreditamento   temporaneamente
concesso. 
  8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al  fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al  comma  3,  lettera  b),  le
regioni  e  le  unita'  sanitarie  locali  attraverso   gli   accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a  porre  a
carico del  Servizio  sanitario  nazionale  un  volume  di  attivita'
comunque non  superiore  a  quello  previsto  dagli  indirizzi  della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale  limite,  ed
in assenza di uno specifico  e  adeguato  intervento  integrativo  ai
sensi  dell'articolo  13,  si  procede,  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge  23  dicembre  1998,
n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva  in
eccesso, in misura  proporzionale  al  concorso  a  tale  superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed  equiparate,  dalle  strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative. 
                          Art. 8-quinquies 
                       (Accordi contrattuali) 
  1. Le regioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, che modifica il decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  definiscono
l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano  i
soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla regione  e  di
quelle attribuite alle  unita'  sanitarie  locali  nella  definizione
degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; 
b) indirizzi per la formulazione dei  programmi  di  attivita'  delle
strutture interessate,  con  l'indicazione  delle  funzioni  e  delle
attivita' da potenziare e da depotenziare,  secondo  le  linee  della
programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' indicate  dal
Piano sanitario nazionale; 
c) determinazione  del  piano  delle  attivita'  relative  alle  alte
specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza; 
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle  strutture
ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di  prestazioni  eccedenti  il
programma preventivo concordato, tenuto conto del volume  complessivo
di attivita'  e  del  concorso  allo  stesso  da  parte  di  ciascuna
struttura. 
  2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la  regione  e  le
unita' sanitarie locali,  anche  attraverso  valutazioni  comparative
della qualita' e dei costi,  definiscono  accordi  con  le  strutture
pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle  private  e
con i professionisti accreditati, anche mediante intese con  le  loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano: 
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; 
b) il  volume  massimo  di  prestazioni  che  le  strutture  presenti
nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria  locale,  si
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e  per  modalita'  di
assistenza; 
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare  riguardo  ad
accessibilita', appropriatezza clinica  ed  organizzativa,  tempi  di
attesa e continuita' assistenziale; 
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
globalmente risultante dalla  applicazione  dei  valori  tariffari  e
della   remunerazione   extra-tariffaria   delle   funzioni   incluse
nell'accordo, da verificare a consuntivo  sulla  base  dei  risultati
raggiunti  e  delle  attivita'  effettivamente  svolte   secondo   le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
e)  il  debito  informativo  delle  strutture   erogatrici   per   il
monitoraggio degli accordi  pattuiti  e  le  procedure  che  dovranno
essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e  della
qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese,  secondo
quanto previsto dall'articolo 8-octies. 
                            Art. 8-sexies 
                           (Remunerazione) 
  1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e  ambulatoriale
a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo  un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali  di
cui all'articolo 8-quinquies e  determinato  in  base  alle  funzioni
assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per  conto  della
rete dei servizi di riferimento. Ai  fini  della  determinazione  del
finanziamento  globale   delle   singole   strutture,   le   funzioni
assistenziali di cui al comma 2 sono  remunerate  in  base  al  costo
standard  di  produzione  del  programma  di  assistenza,  mentre  le
attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predef-
inite per prestazione. 
  2. Le regioni definiscono  le  funzioni  assistenziali  nell'ambito
delle  attivita'  che  rispondono   alle   seguenti   caratteristiche
generali: 
a) programmi  a  forte  integrazione  fra  assistenza  ospedaliera  e
territoriale, sanitaria e sociale, con particolare  riferimento  alla
assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti; 
b) programmi di assistenza  ad  elevato  grado  di  personalizzazione
della prestazione o del servizio reso alla persona; 
c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a  programmi  di
prevenzione; 
d) programmi di assistenza a malattie rare; 
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso  il  sistema
di  allarme  sanitario  e  di  trasporto  in  emergenza,  nonche'  il
funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di  indirizzo
e coordinamento approvato con decreto dei Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo
1992; 
f) programmi sperimentali di assistenza; 
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e  di  tessuto,
ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore,  l'espianto
degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento
e l'organizzazione  della  rete  di  prelievi  e  di  trapianti,  gli
accertamenti preventivi sui donatori. 
  3.  I  criteri  generali  per   la   definizione   delle   funzioni
assistenziali  e  per  la  determinazione  della  loro  remunerazione
massima sono  stabiliti  con  apposito  decreto  del  Ministro  della
sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome, sulla base di  standard  organizzativi  e  di
costi unitari predefiniti  dei  fattori  produttivi,  tenendo  conto,
quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta. 
  4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle
di cui al comma 2 e'  determinata  in  base  a  tariffe  predefinite,
limitatamente  agli  episodi  di  assistenza  ospedaliera  per  acuti
erogata in regime di degenza ordinaria e  di  day  hospital,  e  alle
prestazioni  di   assistenza   specialistica   ambulatoriale,   fatta
eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al  comma
3. 
  5. Il Ministro della  sanita',  sentita  l'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120,  comma  1,  lettera  g),  del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  con  apposito  decreto
individua i sistemi di classificazione che  definiscono  l'unita'  di
prestazione o di  servizio  da  remunerare  e  determina  le  tariffe
massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi
standard di  produzione  e  di  quote  standard  di  costi  generali,
calcolati su un campione rappresentativo  di  strutture  accreditate,
preventivamente   selezionate   secondo   criteri   di    efficienza,
appropriatezza  e  qualita'  della  assistenza.  Lo  stesso   decreto
stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il
proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe  per  classi  di
strutture  secondo  le  loro  caratteristiche  organizzative   e   di
attivita', verificati  in  sede  di  accreditamento  delle  strutture
stesse. 
  6.  Con  la  procedura  di  cui  al  comma   5,   sono   effettuati
periodicamente la revisione  del  sistema  di  classificazione  delle
prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,  tenendo  conto
della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza  e
delle relative previsioni di spesa,  dell'innovazione  tecnologica  e
organizzativa,  nonche'  dell'andamento  del  costo  dei   principali
fattori produttivi. 
  7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita'  di
erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche preved-
endo il ricorso all'assistenza in forma indiretta. 
  8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  sentita  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per  la
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse
da quelle di residenza.  Nell'ambito  di  tali  criteri,  le  regioni
possono  stabilire   specifiche   intese   e   concordare   politiche
tariffarie, anche  al  fine  di  favorire  il  pieno  utilizzo  delle
strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonche'  l'impiego
efficiente  delle  strutture  che  esercitano  funzioni   a   valenza
interregionale e nazionale. 
                           Art. 8-septies 
               (Prestazioni erogate informa indiretta) 
  1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma  indiretta
sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in  misura  non
superiore  al  cinquanta  per  cento  delle  corrispondenti   tariffe
regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e  successive
modificazioni, e' abolita l'assistenza  in  forma  indiretta  per  le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime  di
degenza. Resta ferma la normativa vigente in  materia  di  assistenza
sanitaria all'estero. 
                            Art. 8-octies 
                             (Controlli) 
  1. La regione e le aziende  unita'  sanitarie  locali  attivano  un
sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul  rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i  soggetti  interessati
nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza  delle
prestazioni rese. 
  2.  Per  quanto  riguarda  le  strutture  pubbliche  del   Servizio
sanitario nazionale, la definizione degli  accordi  entro  i  termini
stabiliti dalla regione e il  rispetto  dei  programmi  di  attivita'
previsti per ciascuna struttura rappresentano  elemento  di  verifica
per la conferma degli incarichi al direttore generale,  ai  direttori
di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili
di struttura complessa, nonche' per la corresponsione degli incentivi
di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente  dalle
aziende interessate. 
  3.  Con  atto  di  indirizzo  e   coordinamento,   emanato   entro,
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che modifica  il  decreto  legislativo,  30  dicembre  1992,
n.502, e successive modificazioni, sentita l'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  sono  stabiliti,  sulla  base  dei   criteri   di   cui
all'articolo 8-quinquies, i principi in  base  ai  quali  la  regione
assicura la funzione di  controllo  esterno  sulla  appropriatezza  e
sulla qualita' della assistenza prestata dalle strutture interessate. 
Le regioni, in attuazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento,
entro sessanta giorni determinano: 
a) le regole per l'esercizio della funzione di  controllo  esterno  e
per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le rela-
tive penalizzazioni; 
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli
accordi e le modalita' per la verifica  della  adeguatezza  del  loro
sistema informativo; 
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento  delle  singole
strutture; 
d) i programmi per promuovere la formazione e  l'aggiornamento  degli
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica  e  alle
attivita' di controllo. 
  4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3  individua
altresi' i criteri per la verifica di: 
a)   validita'   della   documentazione   amministrativa   attestante
l'avvenuta erogazione delle prestazioni e  la  sua  rispondenza  alle
attivita' effettivamente svolte; 
b) necessita'  clinica  e  appropriatezza  delle  prestazioni  e  dei
ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti
indirizzati o trasferiti ad altre strutture; 
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di  erogazione  della
assistenza; 
d) risultati finali della assistenza,  incluso  il  gradimento  degli
utilizzatori dei servizi.". 
 
          Note art. 8:
            - L'articolo 8 del citato decreto  legislativo  n.502-92,
          nel   testo   precedente  le  modificazioni  apportate  dal
          presente articolo, era il seguente:
            "Art. 8. (Disciplina dei rapporti per l'erogazione  delle
          prestazioni assistenziali).
            1.  Il  rapporto  tra  il Servizio sanitario nazionale, i
          medici di medicina generale ed i pediatri di libera  scelta
          e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
          conformi  agli  accordi  collettivi nazionali stipulati, ai
          sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,
          n.  412,  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale.  Detti
          accordi devono tener conto dei seguenti principi:
            a)  prevedere  che  la  scelta  del medico e' liberamente
          effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di  un   limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          ,tacitamente rinnovata;
            b)  regolamentare  la possibilita' di revoca della scelta
          da parte dell'assistito  nel  corso  dell'anno  nonche'  la
          ricusazione   della  scelta  da  parte  del  medico  quando
          ricorrano    eccezionali    ed    accertati    motivi    di
          incompatibilita';
            c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa
          programmati   e   disciplinarne  gli  effetti  al  fine  di
          responsabilizzare il medico  al  rispetto  dei  livelli  di
          spesa  indotta  per  assistito,  tenendo  conto delle spese
          direttamente indotte dal medico  e  di  quelle  indotte  da
          altri  professionisti e da altre strutture specialistiche e
          di ricovero;
            d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche
          parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste
          in convenzione comporta il venir meno del rapporto  con  il
          Servizio sanitario nazionale;
            e)   concordare,  unitamente  anche  alle  organizzazioni
          sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di
          medicina  dei  servizi,  i  compiti  e  le  prestazioni  da
          assicurare  in  base ad un compenso capitario per assistito
          definendo  gli  ambiti  rimessi  ad  accordi   di   livello
          regionale,  i  quali  dovranno prevedere le specificita' di
          settori aventi caratteristiche particolari e  garantire  la
          continuita'  assistenziale per l'intero arco della giornata
          e per tutti i  giorni  della  settimana,  anche  attraverso
          forme  graduali  di  associazionismo  medico,  e prevedere,
          altresi', le prestazioni da  assicurare  con  pagamento  in
          funzione delle prestazioni stesse;
            f) definire la struttura del compenso spettante al medico
          prevedendo  una  quota fissa per ciascun soggetto affidato,
          corrisposta  su  base  annuale  come  corrispettivo   delle
          funzioni  previste  in convenzione. Ad essa e' aggiunta una
          quota variabile in considerazione del rispetto dei  livelli
          di   spesa   programmati   di   cui  alla  lettera  c)  ed,
          eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli
          accordi di livello regionale;
            g) disciplinare l'accesso  alle  funzioni  di  medico  di
          medicina  generale del Servizio sanitario nazionale secondo
          parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali,  in
          modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente
          ai  medici  forniti  dell'attestato  di  cui all'art. 2 del
          decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  256,  o  titolo
          equipollente  ai  sensi  del  predetto decreto. L'anzidetto
          attestato non richiesto per i medici che, alla data del  31
          dicembre  1992,  risultavano  titolari  di  incarico per il
          servizio della guardia medica, per  i  medici  titolari  di
          incarico   ai   sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 febbraio 1992, n.218, e per i medici che alla
          data dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  8
          agosto  1991, n.256, risultavano iscritti nella graduatoria
          regionale di medicina generale;
            h)  prevedere  la  cessazione  degli  istituti  normativi
          previsti    dalla    vigente   convenzione,   riconducibili
          direttamente  o  indirettamente  al  rapporto   di   lavoro
          dipendente.
            1-bis.   Le   unita'   sanitarie   locali  e  le  aziende
          ospedaliere, in deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
          utilizzano,  ad  esaurimento,  nell'ambito del numero delle
          ore di incarico svolte alla data di entrata in  vigore  del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, i medici
          addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
          di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
          stipulate ai sensi dell'art. 48  della  legge  23  dicembre
          1978,  n.833.  Entro  il  triennio  indicato al comma 7, le
          regioni possono inoltre individuare aree di attivita' della
          guardia medica e della medicina dei servizi  che,  ai  fini
          del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di
          un  rapporto  d'impiego.  A  questi fini i medici addetti a
          tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari
          di incarico a tempo indeterminato da  almeno  cinque  anni,
          sono  inquadrati,  a domanda, previo giudizio di idoneita',
          nel  primo  livello  dirigenziale  del  ruolo   medico   in
          soprannumero.  Con  regolamento  da adottarsi entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo  7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita' di concerto con i Ministri  del  tesoro  e  per  la
          funzione  pubblica sono determinati i tempi, le procedure e
          le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'.
            2. Il rapporto con le farmacie  pubbliche  e  private  e'
          disciplinato  da  convenzioni  di durata triennale conformi
          agli  accordi  collettivi  nazionali  stipulati   a   norma
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          con  le  organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
          rappresentative in campo nazionale.  Detti  accordi  devono
          tener conto dei seguenti principi:
            a)  le  farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
          farmaceutica per conto delle unita'  sanitarie  locali  del
          territorio  regionale  dispensando,  su presentazione della
          ricetta  del  medico,  specialita'  medicinali,   preparati
          galenici,  prodotti dietetici, presidi medico- chirurgici e
          altri prodotti sanitari erogabili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
            b)  per  il  servizio  di  cui  alla  lettera a) l'unita'
          sanitaria locale corrisponde alla farmacia  il  prezzo  del
          prodotto   erogato,  al  netto  della  eventuale  quota  di
          partecipazione alla spesa dovuta  dall'assistito.  Ai  fini
          della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
          della   ricetta   corredata   del   bollino   o   di  altra
          documentazione     comprovante     l'avvenuta      consegna
          all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
          fissato  dagli  accordi  regionali  di  cui alla successiva
          lettera  c)  non  possono  essere  riconosciuti   interessi
          superiore a quelli legali;
            c)   demandare   ad   accordi  di  livello  regionale  la
          disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
          i   tempi   dei   pagamenti   dei   corrispettivi   nonche'
          l'individuazione  di  modalita' differenziate di erogazione
          delle    prestazioni    finalizzate    al     miglioramento
          dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
          anche  in  deroga a quanto previsto alla precedente lettera
          b), e le modalita'  di  collaborazione  delle  farmacie  in
          programmi   particolari   nell'ambito  delle  attivita'  di
          emergenza, di farmaco-  vigilanza,  di  informazione  e  di
          educazione sanitaria.
            3.  Gli  Ordini  ed i Collegi professionali sono tenuti a
          valutare sotto  il  profilo  deontologico  i  comportamenti
          degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
          siano  resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali. I
          ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli  Ordini  o  dai
          Collegi  sono  decisi  dalla  Commissione  centrale per gli
          esercenti le professioni sanitarie.
            4. Ferma restando la competenza delle regioni in  materia
          di  autorizzazione  e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, con atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  emanato
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  sentito il
          Consiglio superiore di sanita', sono definiti  i  requisiti
          strutturali,  tecnologici  e organizzativi minimi richiesti
          per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da  parte  delle
          strutture   pubbliche  e  private  e  la  periodicita'  dei
          controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto  di
          indirizzo  e  coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
          1993  nel  rispetto  dei  seguenti  criteri   e,   principi
          direttivi.
            a)    garantire    il   perseguimento   degli   obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale;
            b)  garantire  il  perseguimento  degli   obiettivi   che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre  1992,  concernente  la  "Definizione  dei livelli
          uniformi  di  assistenza  sanitaria"   ovvero   dal   Piano
          sanitario  nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
          4 lettera b);
            c)  assicurare  l'adeguamento  delle  strutture  e  delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
            d)    assicurare    l'applicazione   delle   disposizioni
          comunitarie in materia;
            e)   garantire  l'osservanza  delle  norme  nazionali  in
          materia    di:       protezione   antisismica,   protezione
          antincendio,  protezione  acustica,  sicurezza   elettrica,
          continuita'  elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene
          dei  luoghi  di   lavoro,   protezione   dalle   radiazioni
          ionizzanti,  eliminazione  delle  barriere architettoniche,
          smaltimento  dei   rifiuti,   condizioni   microclimatiche,
          impianti  di  distribuzione  dei gas, materiali esplodenti,
          anche al fine di assicurare condizioni  di  sicurezza  agli
          operatori e agli utenti dei servizio;
            f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in
          classi  differenziate  in  relazione  alla  tipologia delle
          prestazioni erogabili;
            g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita'  delle
          prestazioni erogate;
            h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e
          dei  presidi  gia'  autorizzati  e  per l'aggiornamento dei
          requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato  livello
          di   qualita'  delle  prestazioni  compatibilmente  con  le
          risorse a disposizione.
            5. L'unita' sanitaria locale  assicura  ai  cittadini  la
          erogazione  delle  prestazioni specialistiche, ivi comprese
          quelle  riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di
          laboratorio  ed  ospedaliere  contemplate  dai  livelli  di
          assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e  le
          disposizioni  regionali.  Allo  scopo  si avvale dei propri
          presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti  di
          cui  all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi
          compresi  gli  ospedali  militari,   o   private,   e   dei
          professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale
          intrattiene  appositi rapporti fondati sulla corresponsione
          di  un  corrispettivo   predeterminato   a   fronte   della
          prestazione  resa,  con  l'eccezione dei medici di medicina
          generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la
          facolta' di libera scelta delle suddette  strutture  o  dei
          professionisti    eroganti    da    parte   dell'assistito,
          l'erogazione delle prestazioni di cui al presente  comma  e
          subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
          compilata  sul  modulario  del Servizio sanitario nazionale
          dal medico  di  fiducia  dell'interessato.  Nell'attuazione
          delle  previsioni  di  cui  al  presente  comma sono tenute
          presenti le specificita' degli organismi di volontariato  e
          di privato sociale non a scopo di lucro.
            6. Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
          sanita',  sentita la Federazione nazionale degli ordini dei
          medici e degli odontoiatri e degli altri ordini  e  collegi
          competenti,  d'intesa  con  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome
          sono  stabiliti  i criteri generali per la fissazione delle
          tariffe delle prestazioni di cui  al  comma  5  erogate  in
          forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta,
          ai  sensi  dell'art.  25,  ultimo  comma,  della  legge  23
          dicembre 1978, n.  833.  Ove  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e prov-
          ince  autonome  non  intervenga  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  richiesta,  il  Ministro  della sanita'
          provvede direttamente con atto motivato.
            7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma  2,
          della  legge  30  dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo
          programmi coerenti con i principi di cui al comma 5,  entro
          il  30  giugno 1994 le regioni e le unita' sanitarie locali
          per quanto di propria competenza adottano  i  provvedimenti
          necessari  per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti
          dal    presente    decreto     fondati     sul     criterio
          dell'accreditamento  delle  istituzioni, sulla modalita' di
          pagamento a prestazione  e  sull'adozione  del  sistema  di
          verifica  e revisione della qualita' delle attivita' svolte
          e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo  la
          disciplina  di  cui agli accordi convenzionali in atto, ivi
          compresi quelli operanti  in  regime  di  proroga,  cessano
          comunque  entro un triennio dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
            8.  Le  unita'  sanitarie  locali,  in  deroga  a  quanto
          previsto   dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano  il
          personale sanitario in servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
          sensi  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  28
          settembre  1990,  n.  316,  13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
          1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente  per
          il  suddetto  personale valgono le convenzioni stipulate ai
          sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
          Entro  il  triennio  indicato al comma 7 le regioni possono
          inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
          fini   del   miglioramento    del    servizio    richiedano
          l'instaurarsi  di  un  rapporto  d'impiego. A questi fini i
          medici specialistici ambulatoriali di cui  al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
          alla data del 31 dicembre  1992  svolgevano  esclusivamente
          attivita'  ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
          orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
          medesima  data  non  avevano   altro   tipo   di   rapporto
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario nazionale o con
          altre istituzioni pubbliche o private, sono  inquadrati,  a
          domanda,  previo  giudizio  di idoneita', nel primo livello
          dirigenziale  del  ruolo  medico   in   soprannumero.   Con
          regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
          n. 517, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n.   400,
          dal  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro della sanita'  di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro  e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
          le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei  giudizi
          di idoneita'.
            9.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 4, comma 7, della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  relative  al  divieto  di
          esercizio  di attivita' libero- professionali comunque pre-
          state in strutture private convenzionate  con  il  Servizio
          sanitario  nazionale,  si estendono alle attivita' prestate
          nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unita'
          sanitaria  locale  intrattiene  i  rapporti   di   cui   al
          precedente comma 5.".
            - L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412  (Disposizioni  in  materia di finanza pubblica), e' il
          seguente:
            "Art. 4. (Assistenza sanitaria). (Omissis).
            9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo  degli
          accordi  riguardanti il comparto del personale del Servizio
          sanitario nazionale ed il personale  sanitario  a  rapporto
          convenzionale  e'  costituita  da  rappresentanti regionali
          nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano. Partecipano i  rappresentanti  dei  Ministeri  del
          tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
          sanita' e, limitatamente  al  rinnovo  dei  contratti,  del
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,  designati  dai
          rispettivi Ministri.  La  delegazione  ha  sede  presso  la
          segreteria  della  Conferenza  permanente,  con un apposito
          ufficio al quale e'  preposto  un  dirigente  generale  del
          ministero  della  sanita' a tal fine collocato fuori ruolo.
          Ai  fini  di  quanto  previsto  dai  commi  ottavo  e  nono
          dell'articolo  6  della  legge  29  marzo  1983, n.93, come
          sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990,  n.
          146,   la   delegazione   regionale  trasmette  al  Governo
          l'ipotesi  di   accordo   entro   quindici   giorni   dalla
          stipula.".
            - Il testo degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 8
          agosto   1991,   n.   256   (Attuazione   della   direttiva
          n.86-457-CEE,  relativa  alla   formazione   specifica   in
          medicina  generale,  a  norma  dell'art.  5  della legge 30
          luglio 1990, n.212), e' il seguente:
            "Art. 2. (Efficacia dell'attestato).
            1. Dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato  di  cui
          al  comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di
          cui  all'art.  6,   costituisce   titolo   necessario   per
          l'esercizio  della  medicina generale ai sensi dell'art. 48
          della  legge  23  dicembre  1978,  n.833,  nell'ambito  del
          Servizio sanitario nazionale.
            2.   E'  equiparato  all'attestato  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  1  l'attestato  di  compiuto  tirocinio  teorico
          pratico,  per  la formazione specifica in medicina generale
          rilasciato  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.8  del
          decreto ministeriale 10 ottobre 1988."
            "Art. 6. (Diritti acquisiti).
            1.  Indipendentemente  dal  possesso  degli  attestati di
          formazione di cui agli articoli 1 e  2,  hanno  diritto  ad
          esercitare  l'attivita' professionale in qualita' di medico
          di medicina generale i titolari, alla data del 31  dicembre
          1994,  di  un  rapporto  convenzionale  disciplinato  dagli
          accordi collettivi nazionali previsto  dall'art.  48  della
          legge  23  dicembre 1978, n. 833, quale: medico di medicina
          generale,  medico  addetto  al  servizio  di guardia medica
          attiva ed emergenza  o  territoriale,  medico  titolare  di
          incarico  a tempo indeterminato nella medicina dei servizi,
          medico specialista ambulatoriale della branca  di  medicina
          interna,  nonche'  medico  generico  fiduciario e medico di
          ambulatorio  presso  il   Servizio   assistenza   sanitario
          naviganti  (S.A.S.N.)  convenzionato con il Ministero della
          sanita' ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  37,
          ultimo comma, della citata legge 23 dicembre 1978, n.833, e
          dell'art.    12,  ultimo  comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
            2. Detto diritto e' esteso  ai  medici  cittadini  di  un
          Paese  membro  delle  Comunita' europee che gia' operano in
          Italia, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e  che
          siano  titolari,  alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei
          rapporti di cui al comma 1.
            3. I medici  che  si  trovano  in  una  delle  situazioni
          previste  dai  commi  1  e  2  e  che  intendono esercitare
          l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina
          generale nel regime nazionale di sicurezza sociale  di  uno
          dei  Paesi  membri delle Comunita' europee, anche se non in
          possesso di una formazione specifica in medicina  generale,
          devono  chiedere  il  rilascio  del  relativo  attestato al
          competente  ordine   provinciale   dei   medici   e   degli
          odontoiatri,   previa  presentazione  della  documentazione
          comprovante il diritto acquisito.
            4.  L'individuazione  e  l'identificazione  di  ulteriori
          categorie  non  previste  nel  comma 1 sono effettuate, nel
          rispetto della direttiva n.   86-457-CEE, con  decreto  del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale.
            5. L'ordine provinciale dei medici  e  degli  odontoiatri
          competente  per  l'iscrizione  provvede all'annotazione del
          titolo conseguito od  equiparato,  ai  sensi  dell'art.  3,
          commi  terzo  e  quarto,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine della concessione
          degli attestati.".
            - Il decreto legislativo 7 dicembre 1993 , n. 517,  reca:
          "Modificazioni  al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992,
          n.502,  recante  riordino  della  disciplina   in   materia
          sanitaria,  a  norma  dell'articolo  1  della L. 23 ottobre
          1992, n. 421".
            - L'articolo 48 della  citata  legge  n.  833/78,  e'  il
          seguente:
            "Art. 48. (Personale a rapporto convenzionale).
            L'uniformita'  del  trattamento economico e normativo del
          personale sanitario, a rapporto convenzionale e'  garantita
          sull'intero  territorio  nazionale  da  convenzioni, aventi
          durata  triennale,  del   tutto   conformi   agli   accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo, delle regioni e dell'ANCI  per  la  stipula  degli
          accordi   anzidetti   e'  costituita  rispettivamente:  dai
          Ministri della  sanita',  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  e  del  tesoro; da cinque rappresentanti designati
          dalle regioni attraverso la commissione  interregionale  di
          cui  all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da
          sei rappresentanti designati dall'ANCI.
            L'accordo nazionale di cui al comma  precedente  e'  reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          competenti  organi  locali  adottano  entro 30 giorni dalla
          pubblicazione del suddetto decreto  i  necessari  e  dovuti
          atti deliberativi.
            Gli  accordi  collettivi  nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:
            1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili   per   la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine di determinare il numero dei  medici  generici  e  dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
          unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto  di  libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
            2)  l'istituzione  e  i  criteri di formazione di elenchi
          unici per, i medici  generici,  per  i  pediatri,  per  gli
          specialisti,  convenzionati esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
            3) l'accesso  alla  convenzione,  che  e'  consentito  ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;
            4)  la  disciplina   delle   incompatibilita'   e   delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita',  mediche,  al  fine  di  favorire  la   migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;
            5) il numero massimo degli assistiti per  ciascun  medico
          generico  e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni  di
          lavoro  compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
          o   delle   ore;  il  divieto  di  esercizio  della  libera
          professione nei  confronti  dei  propri  convenzionati;  le
          attivita'   libero-professionali   incompatibili   con  gli
          impegni assunti nella  convenzione.  Eventuali  deroghe  in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio  ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate   in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato dalle regioni,  previa  domanda  motivata  alla
          unita' sanitaria locale;
            6)    l'incompatibilita'    con    qualsiasi   forma   di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di  interesse  con  case  di  cura  private   e   industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro si applicano le norme previste dal precedente  punto
          4);
            7)   la  differenziazione  del  trattamento  economico  a
          seconda della quantita' e qualita' del lavoro  prestato  in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione, cura e riabilitazione.  Saranno fissate a  tal
          fine   tariffe  sociosanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici e per i pediatri di libera scelta, da un  compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici ambulatoriali, da  distinti  compensi  commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso  gli
          ambulatori convenzionati esterni.  Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
            8)  le  forme  di  controllo  sull'attivita'  dei  medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei medici degli obblighi derivanti dalla  convenzione,  le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale e il procedimento per  la  loro  irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti  e  fissando  la   composizione   di   commissioni
          paritetiche di disciplina;
            9)  le  forme  di  incentivazione  in  favore  dei medici
          convenzionati residenti in zone particolarmente  disagiate,
          anche  allo  scopo di realizzare una migliore distribuzione
          territoriale dei medici;
            10)   le   modalita'   per   assicurare   l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
            11)   le   modalita'   per   assicurare   la  continuita'
          dell'assistenza anche in assenza o impedimento  del  medico
          tenuto alla prestazione;
            12)  le  forme  di collaborazione fra i medici, il lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione dei medici a programmi di prevenzione  e  di
          educazione sanitaria;
            13)la  collaborazione  dei  medici  per  la parte di loro
          competenza,  alla   compilazione   di   libretti   sanitari
          personali di rischio.
            I   criteri   di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili, si estendono alle  convenzioni  con  le  altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
            Gli  stessi  criteri,  per  la  parte   compatibile,   si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
            Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche alle convenzioni da stipulare da parte  delle  unita'
          sanitarie  locali con tutte le farmacie di cui all'articolo
          28.
            E'  nullo  qualsiasi   atto,   anche   avente   carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali per la  disciplina  dei  rapporti  convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie  locali  di  stipulare  convenzioni  con   ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
            E'  altresi  nulla  qualsiasi  convenzione  con   singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente  norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
            Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i  collegi
          professionali,  nel  corso  delle trattative per la stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti che saranno ad essi affidati dalle  convenzioni
          uniche.
            Gli  ordini  e  collegi  professionali sono tenuti a dare
          esecuzione ai compiti che saranno ad essi  demandati  dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi professionali che  si  siano  resi  inadempienti  agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
            In caso di grave inosservanza delle disposizioni  di  cui
          al  comma  precedente,  la  regione  interessata provvede a
          farne  denuncia  al  Ministro,  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale  dell'ordine.  Il Ministro della sanita', sentita
          la  suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di   un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
            Sino a quando non sara' riordinato con legge  il  sistema
          previdenziale  relativo    alle categorie professionistiche
          convenzionate, le convenzioni di cui al  presente  articolo
          prevedono  la  determinazione  della  misura dei contributi
          previdenziali e le modalita' del loro versamento  a  favore
          dei  fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale  del  28
          ottobre 1976, n.289.".
            -  L'articolo  6 del citato decreto legislativo n. 29/93,
          e' il seguente:
            "Art. 6. (Organizzazione  e  disciplina  degli  uffici  e
          dotazioni organiche).
            1.  Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la
          disciplina  degli  uffici,  nonche'  la  consistenza  e  la
          variazione  delle  dotazioni organiche, sono determinate in
          funzione delle finalita' indicate all' articolo 1, comma 1,
          previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni   e   previa
          consultazione     delle    organizzazioni         sindacali
          rappresentative   ai    sensi    dell'articolo    10.    Le
          amministrazioni  pubbliche  curano l'ottimale distribuzione
          delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
          processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
            2.  Per  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma
          4-bis,  della  legge  23  agosto  1988,   n.      400.   La
          distribuzione   del   personale   dei   diversi  livelli  o
          qualifiche previsti dalla dotazione  organica  puo'  essere
          modificata  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del ministro competente, di  concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o
          comunque non incrementi la spesa  complessiva  riferita  al
          personale   effettivamente   in  servizio  al  31  dicembre
          dell'anno precedente.
            3. Per la ridefinizione degli uffici  e  delle  dotazioni
          organiche  si  procede periodicamente e comunque a scadenza
          triennale, nonche' ove  risulti  necessario  a  seguito  di
          riordino,   fusione,   trasformazione  o  trasferimento  di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento.
            4.  Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determi-
          nate  sono   approvate   dall'organo   di   vertice   delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del  fabbisogno  di  personale di cui all'articolo 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  con  gli  strumenti  di
          programmazione  economico-finanziaria  pluriennale.  Per le
          amministrazioni dello Stato,  la  programmazione  triennale
          del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
          Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono de-
          terminate  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (il presente  comma  e'  stato
          modificato  dall'art.  2 del decreto legislativo 29 ottobre
          1998, n. 387, n.d.r).
            5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per  il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate  dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
          del   decreto   legislativo   30  dicembre  1992,  n.  503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia  ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso  decreto.  Restano salve le disposizioni vigenti per
          la determinazione  delle  piante  organiche  del  personale
          degli  istituti  e  scuole  di  ogni ordine e grado e delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario,   compresi   i   dirigenti,   sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte
          le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad   eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento  del
          personale di ricerca.
            6. Le amministrazioni pubbliche che non  provvedono  agli
          adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
          dall'articolo  31  non  possono  assumere  nuovo personale,
          compreso quello appartenente alle categorie protette.".
            - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
          dicembre 1997, n. 502, reca: "Regolamento recante norme per
          l'inquadramento nel ruolo  medico  del  Servizio  sanitario
          nazionale  di  incaricati  del servizio di guardia medica e
          medicina dei servizi".
            - L'articolo 34 della  citata  legge  27  dicembre  1997,
          n.449, e' il seguente:
            "Art. 34. (Specialisti ambulatoriali  convenzinati).
            1.  Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di
          attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini
          del miglioramento del servizio, inquadrano, con  decorrenza
          dal  1 luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel
          primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed
          economico previsto dal contratto collettivo nazionale,  gli
          specialisti  ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici
          e delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del
          31  dicembre   1997   svolgano   esclusivamente   attivita'
          ambulatoriale  con  incarico  non inferiore a ventinove ore
          settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale  e
          che a tale data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli
          specialisti  ambulatoriali  che,  alla data del 31 dicembre
          1997,  abbiano  almeno  55  anni  di'  eta'  mantengano  il
          precedente  incarico di medicina ambulatoriale a condizione
          che  non  si  trovino  in  trattamento  di  quiescenza  per
          pregressi rapporti e che se titolari anche di altro tipo di
          convenzioni   con   il  servizio  sanitario  nazionale,  vi
          rinunzino  entro  il  1   marzo   1998.   Gli   specialisti
          ambulatoriali  a  rapporto convenzionale che, alla data del
          31 dicembre 1997, non siano in possesso  dei  requisiti  di
          cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione
          acquisiti.  Le ore gia' coperte dal personale inquadrato ai
          sensi del presente comma sono rese  indisponibili.  Con  lo
          stesso  procedimento  le  regioni provvedono annualmente, a
          decorrere dal 1 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003,  ad
          inquadrare   anche   gli   specialisti   ambulatoriali  che
          presentino domanda avendo maturato  i  requisiti  richiesti
          successivamente al 31 dicembre 1997.
            2.  L'inquadramento  e'  disposto previa formulazione del
          giudizio di idoneita' previsto dal regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
          1997 n. 365.
            3. Dal 1 luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con
          gli  specialisti  ambulatoriali  di  cui  al  comma  1 che,
          avendone  titolo,  non  abbiano   presentato   domanda   di
          inquadramento.
            4.   Per   l'anno   1998   le   regioni,  in  attesa  del
          riordinamento delle funzioni  di  assistenza  specialistica
          ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive
          per  la  rideterminazione,  da  parte  delle aziende unita'
          sanitarie locali, delle ore da attribuire agli  specialisti
          ambulatoriali  in modo da realizzare, a livello regionale e
          con riferimento all'intero anno, una riduzione  complessiva
          non  inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno
          1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato  ai
          sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici
          di  cui  al  successivo  periodo  del  presente comma. Agli
          specialisti  ambulatoriali   a   tempo   indeterminato,   a
          decorrere  dal  1  gennaio 1998, cessa l'applicazione degli
          istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di
          particolare impegno professionale. L'attuazione  di  quanto
          previsto  dal  presente  comma non deve comunque comportare
          diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi
          specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, ne'
          una sua concentrazione sul territorio.
            5. Le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  le
          regioni  Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano
          la materia nell'ambito delle attribuzioni  derivanti  dallo
          statuto e dalle relative norme di attuazione.".
            -  L'articolo  4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
          (Disposizioni  per  l'accelerazione  degli  investimenti  a
          sostegno  dell'occupazione  e  per  la  semplificazione dei
          procedimenti   in   materia   edilizia)   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' il
          seguente:
            " Art. 4. (Procedure per il  rilascio  della  concessione
          edilizia).
            1.  Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di
          concessione  edilizia  l'ufficio  abilitato   a   riceverla
          comunica all'interessato il nominativo del responsabile del
          procedimento  di  cui  agli  articoli  4  e 5 della legge 7
          agosto 1990,  n.  241.  L'esame  delle  domande  si  svolge
          secondo l'ordine di presentazione.
            2.   Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda   il    responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria,  eventualmente  convocando una conferenza di
          servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo  14  della
          legge  7 agosto 1990, n, 241, e successive modificazioni, e
          redige   una   dettagliata    relazione    contenente    la
          qualificazione  tecnico-giuridica dell'intervento richiesto
          e la propria valutazione  sulla  conformita'  del  progetto
          alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine puo'
          essere  interrotto  una  sola  volta se il responsabile del
          procedimento  richiede  all'interessato,   entro   quindici
          giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  integrazioni
          documentali e decorre nuovamente per intero dalla  data  di
          presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  il  responsabile del
          procedimento formula una  motivata  proposta  all'autorita'
          competente  all'emanazione  del provvedimento conclusivo. I
          termini previsti al presente comma sono raddoppiati  per  i
          comuni con piu' di 100.000 abitanti.
            3.  In ordine ai progetti presentati, il responsabile del
          procedimento deve richiedere, entro il termine  di  cui  al
          comma  2,  il  parere  della  commissione edilizia. Qualora
          questa  non  si  esprima  entro  il  termine  predetto   il
          responsabile   del   procedimento   e'  tenuto  comunque  a
          formulare la proposta di cui al  comma  2  e  redigere  una
          relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali
          il termine non e' stato rispettato. Il regolamento edilizio
          comunale   determina   i   casi  in  cui  il  parere  della
          commissione edilizia non deve essere richiesto.
            4. La concessione edilizia e' rilasciata  entro  quindici
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al comma 2,
          qualora il progetto presentato non sia in contrasto con  le
          prescrizioni  degli  strumenti urbanistici ed edilizi e con
          le altre norme che regolano lo  svolgimento  dell'attivita'
          edilizia.
            5.  Decorso  inutilmente  il termine per l'emanazione del
          provvedimento  conclusivo,  l'interessato  puo',  con  atto
          notificato  o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
          ricevimento,   richiedere   all'autorita'   competente   di
          adempiere  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta.
            6. Decorso inutilmente anche il termine di cui  al  comma
          5, l'interessato puo' inoltrare istanza al presidente della
          giunta  regionale  competente,  il quale, nell'esercizio di
          poteri  sostitutivi,  nomina  entro   i   quindici   giorni
          successivi,  un  commissario  ad  acta  che, nel termine di
          trenta giorni, adotta il provvedimento che  ha  i  medesimi
          effetti  della  concessione  edilizia. Gli oneri finanziari
          relativi all'attivita' del commissario di cui  al  presente
          comma sono a carico del comune interessato.
            7.  I  seguenti interventi sono subordinati alla denuncia
          di  inizio  attivita'  ai   sensi   e   per   gli   effetti
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
            a)   opere  di  manutenzione  straordinaria,  restauro  e
          risanamento conservativo;
            b) opere di eliminazione delle  barriere  architettoniche
          in  edifici  esistenti  consistenti  in  rampe  o ascensori
          esterni,  ovvero  in  manufatti  che  alterino  la   sagoma
          dell'edificio;
            c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
            d)  aree  destinate ad attivita' sportive senza creazione
          di volumetria;
            e) opere interne di singole unita'  immobiliari  che  non
          comportino  modifiche  della  sagoma  e dei prospetti e non
          rechino   pregiudizio   alla   statica   dell'immobile   e,
          limitatamente  agli immobili compresi nelle zone omogenee A
          di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.   97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione
          d'uso;
            f) revisione o installazione di impianti  tecnologici  al
          servizio   di   edifici   o  di  attrezzature  esistenti  e
          realizzazione   di   volumi   tecnici   che   si    rendano
          indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
            g)  varianti  a  concessioni edilizie gia' rilasciate che
          non incidano sui parametri urbanistici e sulle  volumetrie,
          che  non  cambino  la  destinazione  d'uso  e  la categoria
          edilizia  e  non  alterino  la  sagoma  e  non  violino  le
          eventuali    prescrizioni   contenute   nella   concessione
          edilizia;
            h)  parcheggi  di  pertinenza nel sottosuolo del lotto su
          cui insiste il fabbricato.
            8. La facolta' di cui al comma 7 e'  data  esclusivamente
          ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
            a)  gli  immobili interessati non siano assoggettati alle
          disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, alla
          legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre  1991,  n.  394,
          ovvero  a  disposizioni  immediatamente operative dei piani
          aventi la valenza di cui all'articolo  1-bis  del  decreto-
          legge   27   giugno   1985,   n.   312,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,  o  della
          legge   18   maggio   1989,  n.  183,  non  siano  comunque
          assoggettati  dagli  strumenti  urbanistici  a   discipline
          espressamente  volte alla tutela delle loro caratteristiche
          paesaggistiche,   ambientali,    storico-    archeologiche,
          storico-artistiche,   storico-architettoniche   e  storico-
          testimoniali;
            b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni
          di  vigenti  strumenti  di   pianificazione,   nonche'   di
          programmazione,     immediatamente     operative    e    le
          trasformazioni  progettate  non  siano  in  contrasto   con
          strumenti adottati.
            8-bis.  La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7
          deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa  a  cui
          si intende affidare i lavori.
            9.  La  denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e'
          sottoposta al termine massimo di validita' fissato in  anni
          tre,  con obbligo per l'interessato di comunicare al comune
          la data di ultimazione dei lavori.
            10. L'esecuzione delle opere per cui  sia  esercitata  la
          facolta'  di  denuncia di attivita' ai sensi del comma 7 e'
          subordinata alla medesima disciplina definita  dalle  norme
          nazionali  e  regionali vigenti per le corrispondenti opere
          eseguite su rilascio di concessione edilizia.
            11. Nei casi di  cui  al  comma  7,  venti  giorni  prima
          dell'effettivo   inizio   dei   lavori  l'interessato  deve
          presentare   la   denuncia   di   inizio    dell'attivita',
          accompagnata  da  una  dettagliata  relazione a firma di un
          progettista abilitato, nonche'  dagli  opportuni  elaborati
          progettuali  che  asseveri  la  conformita'  delle opere da
          realizzare agli strumenti urbanistici adottati o  approvati
          ed  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  nonche' il rispetto
          delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il
          progettista abilitato deve emettere inoltre un  certificato
          di collaudo finale che attesti la conformita' dell'opera al
          progetto presentato.
            12.   Il   progettista  assume  la  qualita'  di  persona
          esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli
          articoli  359  e  481  del  codice  penale.  In   caso   di
          dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma
          11,  l'amministrazione  ne  da' comunicazione al competente
          ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle   sanzioni
          disciplinari.
            13.   L'esecuzione   di  opere  in  assenza  della  o  in
          difformita' dalla denuncia di cui al comma  7  comporta  la
          sanzione  pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
          venale dell'immobile conseguente alla  realizzazione  delle
          opere  stesse  e comunque in misura non inferiore a lire un
          milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attivita'
          effettuata quando le opere sono gia' in corso di esecuzione
          la  sanzione  si  applica  nella  misura minima. La mancata
          denuncia   di   inizio    dell'attivita'    non    comporta
          l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo 20
          della  legge  28  febbraio  1985,  n.47.  E'  fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  2  del  codice penale per le
          opere e gli interventi anteriori alla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione.
            14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti
          necessari   per   comprovare   la  sussistenza  del  titolo
          abilitante all'effettuazione delle  trasformazioni  tengono
          luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio
          di  attivita', dalle quali risultino le date di ricevimento
          delle denunce stesse, nonche' l'elenco di quanto prescritto
          comporre e corredare i progetti delle trasformazioni  e  le
          attestazioni dei professionisti abilitati.
            15.  Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il
          termine indicato al comma 11 sia riscontrata  l'assenza  di
          una  o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  agli
          interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste
          trasformazioni, e,  nei  casi  di  false  attestazioni  dei
          professionisti   abilitati,   ne  da'  contestuale  notizia
          all'autorita' giudiziaria ed al  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza.      Gli  aventi  titolo  hanno  facolta'  di
          inoltrare una  nuova,  denuncia  di  inizio  di  attivita',
          qualora   le   stabilite  condizioni  siano  soddisfacibili
          mediante modificazioni o integrazioni  dei  progetti  delle
          trasformazioni,    ovvero    mediante    acquisizioni    di
          autorizzazioni,  nulla-osta,   pareri,   assensi   comunque
          denominati,   oppure,  in  ogni  caso,  di  presentare  una
          richiesta di autorizzazione.
            16. Per le opere pubbliche dei comuni,  la  deliberazione
          con   la  quale  il  progetto  viene  approvato  o  l'opera
          autorizzata  ha  i  medesimi  effetti   della   concessione
          edilizia.  I  relativi  progetti  dovranno  peraltro essere
          corredati da  una  relazione  a  firma  di  un  progettista
          abilitato  che  attesti  la  conformita'  del progetto alle
          prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche'  l'esistenza
          del  nulla-osta  di  conformita'  alle  norme di sicurezza,
          sanitarie, ambientali e paesistiche.
            17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
            18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi
          contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
            19.  (Sostituisce  la  lett. c) del comma 10 dell'art. 10
          del decreto- legge 18 gennaio 1993, n.8 n.d.r.).
            20.  (Sostituisce  l'ultimo  comma dell'art. 25, legge 28
          febbraio 1985, n. 47 n.d.r).".
            - Per il testo dell'articolo 8,  della  citata  legge  n.
          59/97, si veda in nota all'articolo 7.
            - L'articolo 6, comma 6, della legge  23  dicembre  1994,
          n.724  (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
          e' il seguente):
            "Art. 6. (Pagamento  a  tariffa  e  acquisto  di  beni  e
          servizi).  (Omissis).
            6.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in funzione del
          sistema  di  pagamento  delle  prestazioni  sulla  base  di
          tariffe  rideterminate  dalla  regione  cessano  i rapporti
          convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti
          fondati  sull'accreditamento,  sulla  remunerazione   delle
          prestazioni  e  sull'adozione del sistema di verifica della
          qualita' previsti all'articolo  8,  comma  7,  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. La facolta' di libera scelta
          da parte dell'assistito si esercita nei confronti di  tutte
          le  strutture  ed i professionisti accreditati dal Servizio
          sanitario nazionale in quanto risultino  effettivamente  in
          possesso  dei  requisiti previsti dalla normativa vigente e
          accettino il sistema  della  remunerazione  a  prestazione.
          Fermo   restando   il   diritto   all'accreditamento  delle
          strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo  8,
          comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
          successive   modificazioni,   per   il   biennio  1995-1996
          l'accreditamento opera comunque nei confronti dei  soggetti
          convenzionati  e  dei soggetti eroganti prestazioni di alta
          specialita' in regime di assistenza indiretta  regolata  da
          leggi  regionali  alla data di entrata in vigore del citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che accettino
          il sistema della remunerazione  a  prestazione  sulla  base
          delle citate tariffe.".
            -  L'articolo  28,  commi  9  e  seguenti  della legge 23
          dicembre 1998, n.  448 (Misure di finanza pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
            "Art. 28. (Patto di stabilita' interno). (Omissis).
            9.  Al  fine  di pervenire al definitivo accertamento dei
          disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle
          regioni  per  gli  esercizi  finanziari  anteriori  al   31
          dicembre  1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette
          al Ministero della sanita',  entro  il  20  febbraio  1999,
          sulla  scorta  di  una  metodologia  concertata entro il 20
          gennaio  1999  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione
          dei  provvedimenti  per  il  ripiano  della  maggiore spesa
          sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994,
          nonche' i  riepilogativi  regionali  dei  consuntivi  delle
          aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
          per   ciascuno   degli  esercizi  finanziari  del  triennio
          1995-1997, accompagnata  dall'illustrazione  dell'andamento
          della  spesa,  con  particolare  riferimento  a  quella per
          personale,   beni  e  servizi,  assistenza  farmaceutica  e
          assistenza convenzionata. Su proposta  del  Ministro  della
          sanita',  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  individua,  entro  il  31 marzo 1999, per ciascuna
          regione,   anche   tenendo   conto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a
          provvedimenti di carattere nazionale e quella  attribuibile
          a provvedimenti regionali.
            10.  Al  fine  di  verificare  i  livelli  di  assistenza
          assicurati  in  ciascuna  regione  e  provincia   autonoma,
          valutare i risultati economico- gestionali e individuare le
          cause  degli  eventuali disavanzi, distinguendo la quota di
          questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a  livello
          statale   da   quella  riconducibile  alle  responsabilita'
          regionali, il Ministro della sanita', di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, sentita la Conferenza permanente per    rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  definisce,  entro  il  28  febbraio 1999, gli
          indicatori  e   i   parametri   concernenti   gli   aspetti
          strutturali  e organizzativi dei sistemi sanitari regionali
          e i livelli di  spesa,  con  particolare  riferimento  allo
          stato  di  attuazione  del  decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, e  successive  modificazioni,  nonche'  delle
          norme  e  dei  provvedimenti  statali  volti a garantire il
          corretto impiego delle risorse  e  appropriati  livelli  di
          utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura
          sono  determinati  i  tempi  e  le  modalita' di raccolta e
          trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai  flussi
          previsti dal vigente ordinamento.
            11.  Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento  e  di Bolzano effettua su proposta del Ministro
          della sanita',  il  quale  si  avvale  dell'Agenzia  per  i
          servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione
          delle  singole  regioni, individua le regioni deficitarie e
          definisce le linee generali degli interventi di  rientro  e
          di ripiano.  Il Ministro della sanita', sentita la predetta
          Conferenza,  presenta una relazione al Parlamento in ordine
          ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e  dalle
          attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti, agli esiti della
          concertazione al riguardo intervenuta con le regioni,  alle
          indicazioni  per  le  azioni  di  rientro per le situazioni
          deficitarie,  nonche'  al  Piano  di  monitoraggio  per  il
          perseguimento  dei  livelli  di assistenza e per il governo
          della spesa.
            12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanita',
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e le singole regioni stipulano  appositi  accordi
          che   individuano   gli   interventi   necessari   per   il
          perseguimento dell'equilibrio  economico-gestionale  e  nel
          rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto
          di  quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000
          e dalla normativa vigente. Per le  regioni  che  presentano
          una  situazione deficitaria   gli accordi prevedono inoltre
          un programma di interventi per il rientro dai  disavanzi  e
          le  relative modalita' di attuazione, distinguendo la quota
          attribuibile a  provvedimenti  di  carattere  nazionale  da
          quella  attribuibile  a provvedimenti regionali. Le regioni
          per il ripiano del disavanzo a carico  dei  propri  bilanci
          possono   alienare   parte  del  patrimonio  delle  aziende
          sanitarie non  destinato  ad  attivita'  assistenziali.  Il
          Ministro  della  sanita',  al fine di assicurare il rientro
          dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel
          rispetto  dell'autonomia  regionale, adeguati interventi di
          supporto tecnico.
            13. Il Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche
          della collaborazione dell'Agenzia per  i  servizi  sanitari
          regionali,  adegua  il  sistema  informativo  sanitario, in
          coerenza con le previsioni del  Piano  sanitario  nazionale
          1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado
          di  perseguimento  dei  livelli  di  assistenza da parte di
          tutti i soggetti  del  servizio  sanitario,  dell'andamento
          della  spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma
          12.
            14.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
          programmazione  economica,di concerto con il Ministro della
          sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento di Bolzano, ripartisce, entro 31 gennaio 1999, le
          disponibilita' finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento
          di   tali   disponibilita'   finanziarie  e'  ripartito  in
          occasione  del  riparto  delle  risorse  per  il   servizio
          sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000
          tra  le  regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al
          comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in  ragione  del
          grado  di  attuazione  del  programma  stesso.  In  caso di
          inerzia   delle    amministrazioni    regionali    rispetto
          all'attuazione  degli  accordi  e/o  del  permanere  di una
          situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni
          e  le  forme  di  intervento  sostitutivo  previste   dalla
          normativa vigente.
            15.  Per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di finanza
          pubblica previsti dal presente  articolo  nelle  regioni  a
          statuto  speciale e nelle province autonome si provvede con
          le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma  2,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
            16.  Nella determinazione delle spettanze delle regioni a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano  per  l'anno  1999 si tiene conto del minor gettito
          derivante dall'applicazione dell'articolo 1,  in  relazione
          agli  statuti  di  autonomia  e  alle  rispettive  norme di
          attuazione.
            17. Alla definizione dei  rapporti  finanziari  pregressi
          tra  Stato  e  Regione  siciliana  e  alla  verifica  delle
          proposte conclusive di  quantificazione  delle  partite  di
          credito  e  debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal
          gruppo di lavoro istituito  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  si  provvede entro il 30 settembre 1999, sentita
          la commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo
          43 dello Statuto  della  Regione  siciliana,  con  apposito
          provvedimento  legislativo  su  proposta  dei  Ministri del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e
          delle finanze.
            18.  Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei
          conti pubblici,  nonche'  l'elaborazione  dei  conti  delle
          pubbliche  amministrazioni  in  tempi  compatibili   con il
          calendario  degli  adempienti  previsti   dalla   normativa
          comunitaria,  gli  enti  del settore pubblico comunicano al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  i  dati  consuntivi  della gestione di cassa per
          l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.".
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  27  marzo
          1992.  reca:    "Atto  di  indirizzo  e  coordinamento alle
          regioni per la determinazione  dei  livelli  di  assistenza
          sanitaria di emergenza".
            -  L'articolo 120, comma 1, lettera g) del citato decreto
          legislativo n.112/98, e' il seguente:
            "Art. 120. (Prestazioni e tariffe).
            1. Rimangono ferme  le  attuali  competenze  dello  Stato
          concernenti:
            (Omissis).
            g)  la definizione dei criteri generali per la fissazione
          delle tariffe delle prestazioni,  di  cui  all'articolo  8,
          comma  6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
          la definizione dei massimi tariffari, di  cui  all'articolo
          2,   comma  9,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549;
          l'individuazione    delle    prestazioni     specialistiche
          ambulatoriali  erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
          nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9.".