Articolo 8 Crimini di guerra 1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. 2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra" a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: i) omicidio volontario; ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrita' fisica o alla salute; iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessita' militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo; vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale, viii) cattura di ostaggi. b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilita'; ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprieta' civili e cioe' proprieta' che non siano obiettivi militari; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, istallazioni materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprieta' civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti, armati; iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprieta' civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti; v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, citta', abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militari; vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonche' degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali; viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio; ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purche' tali edifici non siano utilizzati per fini militari; x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte ne' compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico; xii) dichiarare che nessuno avra' salva la vita; xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessita' della guerra; xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese; xvi) saccheggiare citta' o localita', ancorche' prese d'assalto; xvii) utilizzare veleno o armi velenose; xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi; xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformita' delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123. xxi) violare la dignita' della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; xxii) stuprare, ridurre in schiavitu' sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari; xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformita' con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di eta' inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilita'; c) In ipotesi di conflitto armato non di' carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilita', ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa: i) Atti di violenza contro la vita e l'integrita' della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; ii) violare la dignita' personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; iii) prendere ostaggi; iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili. d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non di carattere internazionale non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga. e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti amati non di carattere internazionale, vale a ire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte elle ostilita'; ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformita' con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprieta' civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purche' tali edifici non siano utilizzati per fini militari; v) saccheggiare citta' o localita' ancorche' prese d'assalto; vi) stuprare, ridurre in schiavitu' sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; vii) reclutare o arruolare fanciulli di eta' inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilita'; viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari; ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario; x) dichiarare che nessuno avra' salva la vita; xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate ne' compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessita' del conflitto; f) il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi. 3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) puo' avere incidenza sulle responsabilita' dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unita' e l'integrita' territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.