Articolo 8
Crimini di guerra
1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in
particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno
politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su
larga scala.
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"
a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949,
vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o
beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
i) omicidio volontario;
ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti
biologici;
iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi
lesioni all'integrita' fisica o alla salute;
iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da
necessita' militari e compiute su larga scala illegalmente ed
arbitrariamente;
v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona
protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza
nemica;
vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra
persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,
viii) cattura di ostaggi.
b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili
all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei
conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili
in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente
parte alle ostilita';
ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprieta' civili
e cioe' proprieta' che non siano obiettivi militari;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale,
istallazioni materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito
di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della
pace in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, nella
misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione
accordata ai civili ed alle proprieta' civili prevedute dal
diritto internazionale dei conflitti, armati;
iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che
gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra
la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprieta'
civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente
naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme
dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;
v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, citta',
abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non
costituiscano obiettivo militari;
vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi
o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza
condizioni;
vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera
o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle
Nazioni Unite nonche' degli emblemi distintivi della Convenzione
di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o
gravi lesioni personali;
viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della
potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei
territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta
o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno
o all'esterno di tale territorio;
ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati
al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi
umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono
riuniti i malati ed i feriti purche' tali edifici non siano
utilizzati per fini militari;
x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a
mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di
qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle
persone coinvolte ne' compiuti nel loro interesse, che cagionano
la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla
nazione o l'esercito nemico;
xii) dichiarare che nessuno avra' salva la vita;
xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la
confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste
dalle necessita' della guerra;
xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio
diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al
servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a
prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio
paese;
xvi) saccheggiare citta' o localita', ancorche' prese d'assalto;
xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili
e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono
facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con
l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o
quelli perforati ad intaglio;
xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di
combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni
superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro
natura in modo indiscriminato in violazione del diritto
internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi
siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra
quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a
mezzo di un emendamento adottato in conformita' delle
disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123. xxi)
violare la dignita' della persona, in particolare
utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
xxii) stuprare, ridurre in schiavitu' sessuale costringere
alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione
e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale
costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona
protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari
divengano il bersaglio di operazioni militari;
xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici,
materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari che
usino, in conformita' con il diritto internazionale, gli emblemi
distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i
civili privandoli dei beni indispensabili alla loro
sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente
l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di eta' inferiore ai
quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare
attivamente alle ostilita';
c) In ipotesi di conflitto armato non di' carattere internazionale,
gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di
Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito
enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente
alle ostilita', ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno
deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di
combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per
qualsiasi altra causa:
i) Atti di violenza contro la vita e l'integrita' della
persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le
mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
ii) violare la dignita' personale, in particolare trattamenti
umilianti e degradanti;
iii) prendere ostaggi;
iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo
giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che
offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute
come indispensabili.
d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non
di carattere internazionale non si applica quindi a situazioni
interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza
sporadici o isolati di natura analoga.
e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili
all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei
conflitti amati non di carattere internazionale, vale a ire uno
dei seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili
in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente
parte elle ostilita';
ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici,
materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari,
che usino in conformita' con il diritto internazionale gli
emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale
installazioni materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito
di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della
pace in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, nella
misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione
accordata ai civili ed alle proprieta' civili prevedute dal
diritto internazionale dei conflitti armati;
iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati
al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi
umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti
i malati ed i feriti purche' tali edifici non siano utilizzati
per fini militari;
v) saccheggiare citta' o localita' ancorche' prese d'assalto;
vi) stuprare, ridurre in schiavitu' sessuale costringere alla
prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e
commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale
costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
vii) reclutare o arruolare fanciulli di eta' inferiore ai
quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare
attivamente alle ostilita';
viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione
civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano
la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni
militari;
ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
x) dichiarare che nessuno avra' salva la vita;
xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario
a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di
qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle
persone interessate ne' compiuti nel loro interesse, che
cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente
la salute;
xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che
la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste
dalle necessita' del conflitto;
f) il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non
di carattere internazionale e pertanto non si applica alle
situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o
atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si
applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di
uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le
forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali
gruppi.
3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2,
capoversi c) e d) puo' avere incidenza sulle responsabilita' dei
governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno
dello Stato o di difendere l'unita' e l'integrita' territoriale
dello Stato con ogni mezzo legittimo.