Art. 8 Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave 1. Il datore di lavoro mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi le seguenti caratteristiche: a) larghezza minima di 0,55 m.; b) corrimano ai lati o barriere di protezione laterali di altezza netta minima non inferiore a 0,80 m.; c) listelli antisdrucciolo e di tipo fisso; d) sistemi di illuminazione; e) rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza del punto terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.