Art. 8.
                Disponibilita' finanziarie e gestione
  1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
  a)   i  redditi   del   suo  patrimonio,   fermo  quanto   previsto
dall'articolo 9, comma 2;
  b)  i contributi  ordinari dello  Stato stanziati  ogni anno  negli
stati  di previsione  della  spesa  del Ministero  per  i  beni e  le
attivita' culturali;
  c) il contributo ordinario annuale del comune di Milano;
  d) eventuali  contributi straordinari dello  Stato e di  altri enti
pubblici;
    e) eventuali proventi di gestione;
  f)  eventuali  contributi  ed   assegnazioni,  anche  a  titolo  di
sponsorizzazione,  di  altri  soggetti  o enti  pubblici  o  privati,
italiani e stranieri;
  g) eventuali  altre entrate, derivanti dall'esercizio  di attivita'
commerciali.
  2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei
conti, alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 2 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
  3. La fondazione, a partire dal primo esercizio successivo a quello
di entrata in vigore del  presente decreto, anche quando non esercita
attivita'  commerciale, deve  tenere  i libri  e  le altre  scritture
contabili  prescritti dall'articolo  2421  del codice  civile e  deve
redigere  il  bilancio di  esercizio  secondo  le disposizioni  degli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  4. Il bilancio  di esercizio deve essere  trasmesso, entro quindici
giorni dalla  deliberazione, all'autorita' vigilante ed  al Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e della  programmazione  economica,  per
l'approvazione  di   concerto,  entro   sessanta  giorni   dalla  sua
ricezione.  Entro  trenta  giorni dall'approvazione,  una  copia  dei
bilancio deve essere, a  cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
 
           Note all'art. 8:
            -    Il   testo   dell'art.   2,   della legge  21  marzo
          1958,  n.  259 (Partecipazione  della Corte  dei conti   al
          controllo    sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
          Stato contribuisce in via ordinaria), e' il seguente:
            "Art.  2.   Devono   essere   considerate   contribuzioni
          ordinarie:
            a)  i contributi  che,  con qualsiasi  denominazione, una
          pubblica  amministrazione  o  un  azienda  autonoma statale
          abbia  assunto  a  proprio   carico,   con   carattere   di
          periodicita', per la gestione finanziaria di un ente, o che
          da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
            b)  le  imposte, tasse e  contributi che con carattere di
          continuita' gli enti  siano autorizzati ad imporre   o  che
          siano comunque  ad essi devoluti".
             - L'art. 2421 del codice civile e' il seguente:
            "Art.  2421 (Libri sociali obbligatori). -  Oltre i libri
          e le altre scritture   contabili    prescritti    nell'art.
          2214,  la  societa'  deve tenere;
            1)  il  libro dei soci, nel  quale devono essere indicati
          il numero delle  azioni,  il   cognome   e   il nome    dei
          titolari  delle  azioni nominative,  i  trasferimenti  e  i
          vincoli ad  esse  relativi  e  i versamenti eseguiti;
            2)  il  libro delle obbligazioni,  il quale deve indicare
          l'ammontare delle obbligazioni emesse  e di quelle estinte,
          il cognome  e il nome dei   titolari  delle    obbligazioni
          nominative    e  i    trasferimenti  e    i vincoli ad esse
          relativi;
            3) il libro  delle adunanze e delle  deliberazioni  delle
          assemblee,  in    cui  devono   essere trascritti   anche i
          verbali redatti  per atto pubblico;
            4) il libro  delle adunanze e delle  deliberazioni    del
          consiglio di amministrazione;
            5)  il libro  delle  adunanze e  delle  deliberazioni del
          collegio sindacale;
            6)  il libro  delle  adunanze e  delle  deliberazioni del
          comitato esecutivo, se questo esiste;
            7) il  libro delle adunanze  e delle deliberazioni  delle
          assemblee  degli  obbligazionisti,  se  sono  state  emesse
          obbligazioni.
            I libri indicati  nei numeri 1, 2,  3 e 4 sono tenuti   a
          cura  degli amministratori,   il libro  indicato  nel  n. 5
          a  cura del  collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6
          a cura del comitato esecutivo e il libro   indicato nel  n.
          7 a  cura del rappresentante  comune degli obbligazionisti.
            I    libri suddetti,   prima che   siano   messi in  uso,
          devono  essere numerati progressivamente in  ogni pagina  e
          bollati in  ogni foglio a norma dell'art. 2215".
            -  Gli articoli 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428 e 2429
          del codice civile sono cosi' formulati:
            "Art.  2423     (Redazione  del      bilancio).   -   Gli
          amministratori  devono  redigere      il    bilancio     di
          esercizio,   costituito  dallo    stato  patrimoniale,  dal
          conto economico e dalla nota integrativa.
            Il  bilancio  deve  essere redatto   con chiarezza e deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  della societa' e il risultato
          economico dell'esercizio.
            Se le  informazioni richieste  da specifiche disposizioni
          di  legge  non    sono    sufficienti    a      dare    una
          rappresentazione   veritiera  e corretta, si devono fornire
          le informazioni complementari necessarie allo scopo.
            Se,  in    casi  eccezionali,  l'applicazione  di     una
          disposizione  degli articoli seguenti e' incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e  corretta,  la disposizione
          non  deve  essere applicata.  La   nota integrativa    deve
          motivare   la   deroga e  deve indicarne  l'influenza sulla
          rappresentazione       della    situazione    patrimoniale,
          finanziaria e del risultato  economico. Gli eventuali utili
          derivanti  dalla  deroga  devono,  essere   iscritti in una
          riserva non distribuibile se  non in misura  corrispondente
          al valore recuperato.
             Il bilancio deve essere redatto in lire".
            "Art.   2424  (Contenuto  dello  stato  patrimoniale).  -
          Lo  stato patrimoniale deve essere redatto  in  conformita'
          al seguente schema.
                                    Attivo:
            A)  Crediti    verso soci per   versamenti ancora dovuti,
          con separata indicazione della parte gia' richiamata.
              B) Immobilizzazioni:
              I - Immobilizzazioni immateriali:
               1) costi di impianto e di ampliamento;
               2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
            3)  diritti  di  brevetto  industriale   e   diritti   di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno;
               4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
               5) avviamento;
               6) immobilizzazioni in corso e acconti;
               7) altre.
               Totale.
              II - Immobilizzazioni materiali:
               1) terreni e fabbricati;
               2) impianti e macchinario;
               3) attrezzature industriali e commerciali;
               4) altri beni;
               5) immobilizzazioni in corso e acconti.
               Totale.
            III   -     Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata
          indicazione, per ciascuna voce dei crediti,  degli  importi
          esigibili entro l'esercizio successivo:
               1) partecipazioni in:
                 a) imprese controllate;
                 b) imprese collegate;
                 c) imprese controllanti;
                 d) altre imprese.
               2) crediti:
                 a) verso imprese controllate;
                 b) verso imprese collegate;
                 c) verso controllanti;
                 d) verso altri.
               3) altri titoli;
            4)  azioni  proprie,  con  indicazione anche  del  valore
          nominale complessivo.
               Totale.
              Totale immobilizzazioni (B).
              C) Attivo circolante:
              I - Rimanenze:
               1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
               2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
               3) lavori in corso su ordinazione;
               4) prodotti finiti e merci;
               5) acconti.
               Totale.
            II  -    Crediti, con separata  indicazione, per ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
               1) verso clienti;
               2) verso imprese controllate;
               3) verso imprese collegate;
               4) verso controllanti;
               5) verso altri.
               Totale.
            III   -   Attivita'  finanziarie  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni:
               1) partecipazioni in imprese controllate;
               2) partecipazioni in imprese collegate;
               3) partecipazioni in imprese controllanti;
               4) altre partecipazioni;
            5)  azioni  proprie,  con  indicazioni anche  del  valore
          nominale complessivo;
               6) altri titoli.
               Totale.
              IV - Disponibilita' liquide:
               1) depositi bancari e postali;
               2) assegni;
               3) danaro e valori in cassa.
               Totale.
              Totale attivo circolante (C).
            D)  Ratei e  risconti,  con separata   indicazione    del
          disaggio  su prestiti.
                                    Passivo:
              A) Patrimonio netto:
              I - capitale.
              II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
              III - Riserve di rivalutazione.
              IV - Riserva legale.
              V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
              VI - Riserve statutarie.
              VII - Altre riserve, distintamente indicate.
              VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
              IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
              Totale.
              B) Fondi per rischi e oneri:
              1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
              2) per imposte;
              3) altri.
              Totale.
              C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
            D)    Debiti,   con separata  indicazione,  per  ciascuna
          voce,     degli   importi   esigibili   oltre   l'esercizio
          successivo:
              1) obbligazioni;
              2) obbligazioni convertibili;
              3) debiti verso banche;
              4) debiti verso altri finanziatori;
              5) acconti;
              6) debiti verso fornitori.
              7) debiti rappresentati da titoli di credito;
              8) debiti verso imprese controllate;
              9) debiti verso imprese collegate;
              10) debiti verso controllanti;
              11) debiti tributari;
            12)  debiti  verso  istituti di previdenza e di sicurezza
          sociale;
              13) altri debiti.
              Totale.
            E)   Ratei   e   risconti,   con   separata   indicazione
          dell'aggio  su prestiti.
            Se  un  elemento dell'attivo  o del passivo  ricade sotto
          piu'  voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa   deve
          annotarsi,  qualora  cio' sia necessario  ai    fini  della
          comprensione  del  bilancio,   la  sua appartenenza anche a
          voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
            In  calce  allo stato  patrimoniale  devono  risultare le
          garanzie prestate    direttamente    o      indirettamente,
          distinguendosi    tra fidejussioni, avalli,  altre garanzie
          personali e  garanzie reali, ed indicando    separatamente,
          per    ciascun  tipo,    le garanzie   prestate a favore di
          imprese controllate e  collegate, nonche' di controllanti e
          di imprese sottoposte   al controllo  di  queste    ultime;
          devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".
            "Art. 2425  (Contenuto del conto  economico). - Il  conto
          economico  deve  essere  redatto in conformita' al seguente
          schema:
              A) Valore della produzione:
              1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
            2) variazioni delle rimanenze di   prodotti in  corso  di
          lavorazione, semilavorati e finiti;
              3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
              4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
            5)  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
          contributi in conto esercizio.
              Totale.
              B) Costi della produzione:
            6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
              7) per servizi;
              8) per godimento di beni di terzi;
              9) per il personale:
                a) salari e stipendi;
                b) oneri sociali;
                c) trattamento di fine rapporto;
                d) trattamento di quiescenza e simili;
                e) altri costi;
              10) ammortamenti e svalutazioni:
                a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
                b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
                c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
            d)  svalutazioni   dei   crediti   compresi   nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide;
            11)  variazioni    delle  rimanenze    di  materie prime,
          sussidiarie, di consumo e merci;
              12) accantonamenti per rischi;
              13) altri accantonamenti;
              14) oneri diversi di gestione.
              Totale.
            Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
              C) Proventi e oneri finanziari:
            15) proventi da partecipazioni,  con separata indicazione
          di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
              16) altri proventi finanziari:
            a)  da  crediti  iscritti   nelle  immobilizzazioni,  con
          separata  indicazione  di  quelli da imprese  controllate e
          collegate e di quelli da controllanti;
            b) da titoli iscritti   nelle  immobilizzazioni  che  non
          costituiscono partecipazioni;
            c)  da  titoli  iscritti   nell'attivo circolante che non
          costituiscono partecipazioni;
            d)   proventi diversi   dai  precedenti,    con  separata
          indicazione  di  quelli   da     imprese   controllate    e
          collegate   e  di   quelli  da controllanti;
            17) interessi e  altri  oneri  finanziari,  con  separata
          indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
          e verso controllanti.
              Totale (15 + 16 -- 17).
              D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
              18) rivalutazioni:
                a) di partecipazioni;
            b)     di     immobilizzazioni    finanziarie  che    non
          costituiscono partecipazioni;
            c) di   titoli iscritti all'attivo circolante    che  non
          costituiscono partecipazioni;
              19) svalutazioni:
                a) di partecipazioni;
            b)     di     immobilizzazioni    finanziarie  che    non
          costituiscono partecipazioni;
            c) di titoli iscritti   nell'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni.
               Totale delle rettifiche (18 -- 19).
              E) Proventi e oneri straordinari:
            20)    proventi,   con   separata     indicazione   delle
          plusvalenze    da  alienazioni  i  cui  ricavi   non   sono
          iscrivibili al n. 5);
            21)    oneri,      con   separata     indicazione   delle
          minusvalenze  da alienazioni, i cui effetti contabili   non
          sono  iscrivibili  al  n.  14),  e delle imposte relative a
          esercizi precedenti.
              Totale delle partite straordinarie (20-21).
             Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);
              22) imposte sul reddito dell'esercizio;
              23) risultato dell'esercizio;
            24) rettifiche  di  valore    operate  esclusivamente  in
          applicazione di norme tributarie;
            25)    accantonamenti    operati   esclusivamente      in
          applicazione di norme tributarie;
              26) utile (perdita) dell'esercizio".
            "Art.    2426  (Criteri    di  valutazione).    -   Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
            1)    le  immobilizzazioni   sono iscritte   al costo  di
          acquisto  o di produzione.  Nel  costo   di   acquisto   si
          computano   anche   i   costi accessori.    Il  costo    di
          produzione    comprende   tutti     i   costi  direttamente
          imputabili  al    prodotto. Puo'   comprendere anche  altri
          costi,  per  la  quota     ragionevolmente  imputabile   al
          prodotto,  relativi  al periodo di fabbricazione e fino  al
          momento dal quale il bene puo' essere utilizzato;  con  gli
          stessi  criteri  possono essere aggiunti gli oneri relativi
          al finanziamento  della  fabbricazione,  interna  o  presso
          terzi;
            2)   il   costo   delle   immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali, la cui utilizzazione  e' limitata  nel   tempo
          deve   essere    sistematicamente  ammortizzato    in  ogni
          esercizio  in relazione  con  la loro  residua possibilita'
          di utilizzazione.   Eventuali modifiche   dei criteri    di
          ammortamento  e dei  coefficienti  applicati  devono essere
          motivate nella nota integrativa;
            3)  l'immobilizzazione  che,  alla  data  della  chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta a  tale  minor  valore;  questo  non  puo'  essere
          mantenuto  nei  successivi   bilanci se sono venuti  meno i
          motivi della rettifica effettuata;
            Per le  immobilizzazioni consistenti   in  partecipazioni
          in  imprese  controllate   o   collegate   che    risultino
          iscritte  per  un  valore superiore  a   quello   derivante
          dall'applicazione   del   criterio  di valutazione previsto
          dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo  di  redigere
          il  bilancio  consolidato, al  valore  corrispondente  alla
          frazione   di  patrimonio   netto  risultante   dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata, la differenza   dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
            4)  le immobilizzazioni  consistenti in    partecipazioni
          in    imprese  controllate  o    collegate  possono  essere
          valutate,   con riferimento  ad  una  o  piu'    tra  dette
          imprese, anziche' secondo  il criterio indicato al  n.  1),
          per   un   importo  pari  alla corrispondente  razione  del
          patrimonio   netto   risultante     dall'ultimo    bilancio
          delle  imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le
          rettifiche  richieste  dai  principi   di   redazione   del
          bilancio  consolidato  nonche'   quelle necessarie  per  il
          rispetto  dei    principi  indicati  negli  articoli 2423 e
          2423-bis.
            Quando la partecipazione e' iscritta per  la prima  volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto  risultante     dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata    o    collegata    puo'    essere    iscritto
          nell'attivo,  purche'  ne  siano    indicate   le   ragioni
          nella   nota integrativa.  La  differenza,  per   la  parte
          attribuibile  a  beni ammortizzabili o all'avviamento, deve
          essere ammortizzata.
            Negli     esercizi     successivi      le    plusvalenze,
          derivanti  dall'applicazione  del  metodo  del   patrimonio
          netto,   rispetto   al   valore   indicato   nel   bilancio
          dell'esercizio  precedente sono iscritte in una riserva non
          distribuibile;
            5) i  costi di impianto  e di ampliamento,   i  costi  di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di pubblicita'   aventi utilita'
          pluriennale possono  essere  iscritti  nell'attivo  con  il
          consenso      del   collegio   sindacale  e  devono  essere
          ammortizzati  entro un  periodo non   superiore a    cinque
          anni.   Fino  a   che  l'ammortamento   non  e'  completato
          possono   essere distribuiti      dividendi    solo      se
          residuano    riserve      disponibili sufficienti a coprire
          l'ammontare dei costi non ammortizzati;
            6) l'avviamento  puo' essere   iscritto  nell'attivo  con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto  e    deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni. E'
          tuttavia    consentito    ammortizzare     sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche' esso non superi  la durata per l'utilizzazione   di
          questo  attivo  e    ne sia data adeguata motivazione nella
          nota integrativa;
            7)  il disaggio   su   prestiti deve   essere    iscritto
          nell'attivo    e  ammortizzato  in  ogni  esercizio  per il
          periodo di durata del prestito;
            8) i crediti  devono essere iscritti secondo   il  valore
          presumibile di realizzazione;
            9)    le  rimanenze,    i    titoli    e  le    attivita'
          finanziarie che  non costituiscono immobilizzazioni    sono
          iscritti  al costo  di acquisto o di  produzione, calcolato
          secondo  il  n. 1),  ovvero   al valore   di  realizzazione
          desumibile  dall'andamento  del    mercato, se minore; tale
          minor valore non   puo'  essere  mantenuto  nei  successivi
          bilanci  se  ne sono   venuti meno   i motivi.  I  costi di
          distribuzione non  possono essere computati  nel  costo  di
          produzione;
            10)  il   costo dei beni  fungibili puo' essere calcolato
          col metodo della media   ponderata o  con    quelli  "primo
          entrato,  primo    uscito"  o  "ultimo   entrato,     primo
          uscito";  se  il    valore  cosi'   ottenuto differisce  in
          misura  apprezzabile    dai  costi correnti   alla chiusura
          dell'esercizio, la differenza deve   essere  indicata,  per
          categoria di beni, nella nota integrativa;
            11)  i  lavori  in  corso   su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base    dei   corrispettivi     contrattuali
          maturati   con  ragionevole certezza;
            12)  le    attrezzature  industriali    e commerciali, le
          materie prime, sussidiarie e di   consumo,  possono  essere
          iscritte    nell'attivo ad un valore    costante    qualora
          siano   costantemente   rinnovate,   e complessivamente  di
          scarsa  importanza in  rapporto  all'attivo   di  bilancio,
          sempreche'  non si abbiano variazioni  sensibili nella loro
          entita', valore e composizione.
            E'    consentito  effettuare   rettifiche   di   valore e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie".
            "Art.   2427   (Contenuto  della   nota  integrativa).  -
          La  nota integrativa  deve  indicare,  oltre    a    quanto
          stabilito  da  altre disposizioni:
            1) i criteri  applicati nella valutazione delle  voci del
          bilancio,   nelle    rettifiche    di    valore    e  nella
          conversione   dei   valori   non  espressi  all'origine  in
          moneta avente corso legale nello Stato;
            2)  i    movimenti delle   immobilizzazioni, specificando
          per ciascuna  voce:    il      costo;    le      precedenti
          rivalutazioni,        ammortamenti     e  svalutazioni;  le
          acquisizioni, gli spostamenti   da una ad  altra  voce,  le
          alienazioni           avvenuti      nell'esercizio;      le
          rivalutazioni,    gli  ammortamenti  e    le   svalutazioni
          effettuati  nell'esercizio;  il totale delle  rivalutazioni
          riguardanti  le immobilizzazioni   esistenti alla  chiusura
          dell'esercizio;
            3)  la  composizione delle voci   "costi di impianto e di
          ampliamento" e  "costi di  ricerca,   di   sviluppo e    di
          pubblicita'",  nonche'    le  ragioni  dell'iscrizione ed i
          rispettivi criteri di ammortamento;
            4)  le variazioni  intervenute nella   consistenza  delle
          altre  voci  dell'attivo   e del  passivo; in  particolare,
          per  i fondi  e per  il trattamento di  fine  rapporto,  le
          utilizzazioni, e gli accantonamenti;
            5)      l'elenco  delle     partecipazioni,     possedute
          direttamente o  per tramite di societa'   fiduciaria o  per
          interposta    persona,  in imprese controllate e collegate,
          indicando   per ciascuna la denominazione,  la  sede,    il
          capitale,  l'importo  del patrimonio  netto,  l'utile o  la
          perdita   dell'ultimo   esercizio,  la  quota  posseduta  e
          il   valore attribuito  in  bilancio  o  il  corrispondente
          credito;
            6)  distintamente  per    ciascuna  voce, l'ammontare dei
          crediti e dei debiti   di durata   residua   superiore    a
          cinque    anni,   e dei   debiti assistiti   da    garanzie
          reali   su  beni   sociali,    con   specifica  indicazione
          della natura delle garanzie;
            7)  la composizione delle voci "ratei  e risconti attivi"
          e "ratei e risconti   passivi"  e    della    voce   "altri
          fondi"    dello      stato  patrimoniale,  quando   il loro
          ammontare sia  apprezzabile, nonche' la composizione  della
          voce "altre riserve";
            8)   l'ammontare     degli  oneri    finanziari  imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti  nell'attivo dello  stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce;
            9)  gli impegni non risultanti  dallo stato patrimoniale;
          le notizie sulla composizione e natura di tali   impegni  e
          dei  conti  d'ordine,  la  cui  conoscenza    sia utile per
          valutare la situazione   patrimoniale e  finanziaria  della
          societa',   specificando     quelli  relativi    a  imprese
          controllate,   collegate,   controllanti   e   a    imprese
          sottoposte  al controllo di queste ultime;
            10)  se  significativa, la ripartizione  dei ricavi delle
          vendite e  delle    prestazioni    secondo  categorie    di
          attivita'  e secondo  aree geografiche;
            11) l'ammontare dei proventi  da partecipazioni, indicati
          nell'art.  2425, n. 15), diversi dai dividendi;
            12)    la suddivisione   degli  interessi ed  altri oneri
          finanziari, indicati nell'art. 2425, n.   17),  relativi  a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
            13)  la composizione  delle voci  "proventi straordinari"
          e  "oneri straordinari"   del  conto economico,  quando  il
          loro ammontare  sia apprezzabile;
            14)   i motivi   delle rettifiche   di valore    e  degli
          accantonamenti  eseguiti   esclusivamente in   applicazione
          di norme  tributarie ed  i relativi  importi, appositamente
          evidenziati  rispetto    all'ammontare  complessivo   delle
          rettifiche   e     degli  accantonamenti  risultanti  dalle
          apposite voci del conto economico;
            15)  il  numero  medio  dei  dipendenti,  ripartito   per
          categoria;
            16)   l'ammontare      dei   compensi     spettanti  agli
          amministratori  ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
          categoria;
            17) il numero e il valore  nominale di ciascuna categoria
          di azioni della societa'  e il numero e  il valore nominale
          delle   nuove azioni della  societa'  sottoscritte  durante
          l'esercizio;
            18) le azioni di godimento,  le obbligazioni convertibili
          in  azioni  e  i    titoli o   valori simili emessi   dalla
          societa',  specificando il loro numero e i diritti che essi
          attribuiscono".
            "Art. 2428  (Relazione sulla gestione).   -  Il  bilancio
          deve   essere   corredato     da  una    relazione    degli
          amministratori  sulla     situazione   della   societa'   e
          sull'andamento  della  gestione,  nel   suo complesso e nei
          vari  settori in  cui essa ha  operato, anche    attraverso
          imprese  controllate, con  particolare, riguardo  ai costi,
          ai ricavi  e agli investimenti. Dalla relazione  devono  in
          ogni caso risultare:
              1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
            2)  i    rapporti  con    imprese controllate, collegate,
          controllanti e imprese sottoposte al  controllo  di  queste
          ultime;
            3)  il   numero e   il valore  nominale sia  delle azioni
          proprie sia delle    azioni    o    quote    di    societa'
          controllanti  possedute  dalla societa', anche per  tramite
          di  societa'  fiduciaria    o  per  interposta persona, con
          l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
            4) il  numero e  il valore   nominale sia   delle  azioni
          proprie  sia delle azioni o  quote di societa' controllanti
          acquistate  o  alienate  dalla    societa',    nel    corso
          dell'esercizio, anche  per  tramite  di societa' fiduciaria
          o   per   interposta   persona,   con  l'indicazione  della
          corrispondente  parte di  capitale,  dei corrispettivi    e
          dei  motivi degli acquisti e delle alienazioni;
            5)   i   fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  chiusura
          dell'esercizio;
              6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
            Entro  tre    mesi  dalla    fine  del    primo  semestre
          dell'esercizio  gli  amministratori    delle societa'   con
          azioni quotate  in borsa   devono trasmettere  al  collegio
          sindacale    una  relazione  sull'andamento della gestione,
          redatta  secondo  i criteri  stabiliti  dalla   Commissione
          nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  con regolamento
          pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   della    Repubblica
          italiana.  La  relazione  deve essere pubblicata nei modi e
          nei   termini  stabiliti  dalla  Commissione  stessa    con
          regolamento  anzidetto.  Dalla   relazione   deve   inoltre
          risultare l'elenco delle sedi secondarie della societa'".
            "Art.  2429    (Relazione  dei  sindaci    e deposito del
          bilancio).  - Il bilancio  deve essere   comunicato   dagli
          amministratori  al   collegio sindacale, con  la relazione,
          almeno  trenta    giorni  prima    di  quello  fissato  per
          l'assemblea che deve discuterlo.
            Il   collegio sindacale  deve riferire  all'assemblea sui
          risultati dell'esercizio sociale  e    sulla  tenuta  della
          contabilita',   e fare le osservazioni  e  le  proposte  in
          ordine   al   bilancio   e   alla   sua  approvazione,  con
          particolare   riferimento all'esercizio della deroga di cui
          all'art. 2423, comma 4.
            Il   bilancio, con   le   copie  integrali    dell'ultimo
          bilancio     delle  societa'  controllate  e  un  prospetto
          riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo      bilancio
          delle     societa'    collegate,  deve   restare depositato
          in  copia  nella  sede della  societa',  insieme   con   le
          relazioni  degli amministratori  e  dei sindaci,  durante i
          quindici giorni che  precedono l'assemblea,  e finche'  sia
          approvato.  I soci possono prenderne visione.
            Il  deposito  delle  copie   dell'ultimo  bilancio  delle
          societa'  controllate prescritto  dal comma precedente puo'
          essere sostituito, per quelle incluse  nel  consolidamento,
          dal  deposito    di un prospetto riepilogativo    dei  dati
          essenziali  dell'ultimo   bilancio  delle medesime".