Art. 8. Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (( 1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'art. 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. 2. Inparticolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati; c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V del Titolo I della Parte Seconda del Codice; d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c); e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti; f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonche' di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'art. 112, comma 5, del Codice; h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'art. 112, comma 4, del Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo art. 112; i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attivita' di valorizzazione, ai sensi dell'art. 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'art. 117 del medesimo Codice; l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione ai sensi dell'art. 114 del Codice e provvede all'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'art. 6 e i criteri di cui all'art. 116 del Codice piu' volte richiamato; n) svolge attivita' di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attivita' convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualita' procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalita' di cui all'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico; p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice; q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita'. 3. L'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero e' svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. 4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla societa' Ales S.p.A.. 5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. ))