Art. 8.


  Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale


  ((  1.  La  Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale  svolge  funzioni  e  compiti  nei settori della promozione
della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del
patrimonio  culturale,  in  conformita' a quanto disposto dall'art. 6
del  Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura
di  cui  all'art. 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di
pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.
  2. Inparticolare, il Direttore generale:
   a)  esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali,
sulla  base  dei  dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti
dalla  Direzione  generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale;
   b)  cura  la promozione della conoscenza del patrimonio culturale,
in   ambito  locale,  nazionale  ed  internazionale,  anche  mediante
apposite  campagne  integrate  di  informazione,  con  riferimento  a
realta'  territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la
cui  definizione  ed  i  cui contenuti sono elaborati d'intesa con le
direzioni  generali  competenti  e  gli  uffici ministeriali cui sono
affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti
nelle   iniziative  promozionali.  Le  campagne  informative  possono
riguardare  anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri
soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;
   c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati
e  comunque  sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni
dotate  di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla
organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'art. 67, comma
1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni
opportuna    iniziativa   intesa   ad   agevolare   la   circolazione
internazionale  delle  opere  d'arte interessate dalle manifestazioni
culturali  concordate,  ai  sensi del Capo V del Titolo I della Parte
Seconda del Codice;
   d)  cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato
dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);
   e)  stabilisce,  sentiti i competenti organi consultivi, criteri e
linee  guida  per  la  ricezione in comodato o in deposito, di cose o
beni  da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art.
44  del  Codice,  e  fornisce,  a  richiesta,  il necessario supporto
tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;
   f)  svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia  di
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  statale, individuando gli
strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed
alle  realta'  territoriali  in essi coinvolte; cura il coordinamento
con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed
offre    il    necessario    sostegno    tecnico-amministrativo   per
l'elaborazione  dei  criteri  di  gestione,  anche  integrata,  delle
attivita'  di  valorizzazione,  ai sensi degli articoli 112 e 115 del
Codice;
   g)  cura,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  valorizzazione, la
predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per
l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonche' di modelli di atti
per  la  costituzione  dei soggetti giuridici previsti dall'art. 112,
comma 5, del Codice;
   h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma
Stato-regioni  in materia di valorizzazione del patrimonio culturale,
degli  accordi  per  la  valorizzazione  integrata dei beni culturali
previsti  all'art.  112,  comma  4,  del Codice, e per la gestione di
servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo art. 112;
   i)  elabora  linee  guida  per  la  individuazione  delle forme di
gestione  delle  attivita'  di valorizzazione, ai sensi dell'art. 115
del  Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora
necessario  provvedere  all'affidamento  dei  servizi  di  assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico in forma non integrata, ai
sensi dell'art. 117 del medesimo Codice;
   l)  assicura  il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento
periodico  dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di
valorizzazione   ai   sensi  dell'art.  114  del  Codice  e  provvede
all'incremento   della   qualita'   degli   inerenti   servizi   resi
dall'amministrazione,  al  monitoraggio ed alla revisione della carta
dei  servizi,  anche  con riguardo ai servizi per il pubblico resi in
tutti   gli  istituti  ed  i  luoghi  della  cultura  dipendenti  dal
Ministero,  ai  sensi  dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, e successive modificazioni;
   m)  assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici,
che  le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze
della tutela, secondo i principi di cui all'art. 6 e i criteri di cui
all'art. 116 del Codice piu' volte richiamato;
   n)  svolge  attivita'  di assistenza tecnico-amministrativa, nelle
materie  di  competenza, per l'attivita' convenzionale o contrattuale
del  Ministero,  monitorandone  i  relativi  costi, gli standard ed i
livelli  di  qualita'  procedimentali  e  finanziari, con riferimento
anche ai servizi per il pubblico;
   o)  adotta  i  provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni
culturali,  secondo le modalita' di cui all'art. 21 del regio decreto
30  gennaio  1913,  n.  363,  e previo parere del competente Comitato
tecnico-scientifico;
   p)  delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti   i  beni  culturali  dei  quali  sia  stata  autorizzata  la
partecipazione  a  mostre  od esposizioni, sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
   q)  cura  il  coordinamento  del sistema dei servizi educativi, di
comunicazione,  di  divulgazione e promozione ai sensi degli articoli
118  e  119  del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi,
anche in relazione al pubblico con disabilita'.
  3.  L'attivita'  di  valorizzazione  di competenza del Ministero e'
svolta  nel  rispetto delle linee guida del Direttore generale per la
valorizzazione del patrimonio culturale.
  4.  La  Direzione  generale  per  la  valorizzazione del patrimonio
culturale  esercita  la  vigilanza  sulla  Fondazione  MAXXI  - Museo
nazionale  delle  arti  del  XXI  secolo  ed  esercita,  secondo  gli
indirizzi  impartiti  dal  Ministro,  i  diritti dell'azionista sulla
societa' Ales S.p.A..
  5.  La  Direzione  generale  per  la  valorizzazione del patrimonio
culturale  costituisce  centro  di  responsabilita' amministrativa ai
sensi  dell'art.  3  del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive  modificazioni,  ed  e'  responsabile per l'attuazione dei
piani gestionali di competenza della stessa.
  6.  La  Direzione  generale  per  la  valorizzazione del patrimonio
culturale  si  articola  in  due  uffici  dirigenziali di livello non
generale. ))