Art. 8.


Disposizioni   transitorie   relative   alla  comunicazione  del  mix
                             energetico


  1.  Nell'anno  2010  le  imprese  di  vendita trasmettono ai propri
clienti finali, con frequenza almeno trimestrale nel corso dell'anno,
le  informazioni riguardanti il mix energetico medio nazionale di cui
all'art.  6,  comma  5,  utilizzato  per  la  produzione dell'energia
elettrica  immessa nel sistema elettrico nel 2008 e nel 2009, secondo
lo schema riportato all'allegato 1, lettera C).
  2. Nell'anno 2011 le imprese di vendita comunicano, con riferimento
all'anno  2009, il mix medio nazionale dell'energia elettrica immessa
nel  sistema  elettrico  di  cui  all'art.  6,  comma  5  mentre, con
riferimento    all'anno    2010,    il    mix   energetico   relativo
all'elettricita'   venduta  dall'impresa,  calcolato  secondo  quanto
previsto  all'art.  5,  unitamente al mix medio nazionale, secondo lo
schema riportato all'Allegato 1, lettera D).
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  a  decorrere  dal  giorno
successivo  alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 2009
                                                Il Ministro : Scajola