Art. 8. Disposizioni transitorie relative alla comunicazione del mix energetico 1. Nell'anno 2010 le imprese di vendita trasmettono ai propri clienti finali, con frequenza almeno trimestrale nel corso dell'anno, le informazioni riguardanti il mix energetico medio nazionale di cui all'art. 6, comma 5, utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2008 e nel 2009, secondo lo schema riportato all'allegato 1, lettera C). 2. Nell'anno 2011 le imprese di vendita comunicano, con riferimento all'anno 2009, il mix medio nazionale dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico di cui all'art. 6, comma 5 mentre, con riferimento all'anno 2010, il mix energetico relativo all'elettricita' venduta dall'impresa, calcolato secondo quanto previsto all'art. 5, unitamente al mix medio nazionale, secondo lo schema riportato all'Allegato 1, lettera D). Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2009 Il Ministro : Scajola