Art. 8 Impianti di discarica per rifiuti pericolosi 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6; b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg; c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg; d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%; e) il TOC non deve essere superiore al 6%; f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere b) e c) si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento; 2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed f) possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti. 3. Le autorita' competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, purche' sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi. Tabella 6 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per rifiuti pericolosi ===================================================================== Parametro | L/S=10 1/kg | mg/l ===================================================================== As |2,5 Ba |30 Cd |0,5 Cr totale |7 Cu |10 Hg |0,2 Mo |3 Ni |4 Pb |5 Sb |0,5 Se |0,7 Zn |20 Cloruri |2.500 Fluoruri |50 Solfati |5.000 DOC (*) |100 TDS(**) |10.000 --------------------------------------------------------------------- (*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100mg/l. (**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.