Art. 8 
 
 
              Adempimenti delle ditte imbottigliatrici 
 
  1. Le ditte imbottigliatrici annotano nei  registri  relativi  alle
operazioni  di  imbottigliamento   il   riferimento   alle   fascette
utilizzate o del riferimento del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,  assicurando,  in  ogni
caso, la rintracciabilita' di ciascuna delle partite di vino D.O.C.G.
e D.O.C.. 
  2. Per ciascuna partita di vino a D.O. certificata, e' ammesso  uno
scarto massimo dell'1,5 per cento tra quantita' di fascette  ritirate
e quantita' di confezioni realizzate. 
  3. Nel caso in cui,  per  ragioni  oggettive  e  documentabili,  lo
scarto   superi   il   predetto   limite    dell'1,5    per    cento,
l'imbottigliatore deve, entro 24  ore  dall'accertamento  del  fatto,
darne   comunicazione   scritta   al   Ufficio    periferico    ICQRF
territorialmente competente, alla Struttura di controllo autorizzata,
indicando la causa del deterioramento,  i  quantitativi  di  fascette
deteriorate, la  serie  e  la  numerazione.  In  tal  caso  l'Ufficio
periferico  dell'ICQRF,  esperiti  gli  accertamenti  occorrenti  per
verificare le cause dello scarto autorizza la Struttura di  controllo
a consegnare altre fascette in  sostituzione  di  quelle  oggetto  di
scarto. 
  4. In caso di furto delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve,
entro  24  ore  dall'accertamento  del   fatto,   sporgere   denuncia
all'Autorita' di pubblica sicurezza ed inviare copia  della  denuncia
all'Ufficio periferico competente per territorio dell'ICQRF e al MEF.
Il predetto Ufficio periferico  dell'ICQRF,  esperiti  gli  opportuni
accertamenti, autorizza la Struttura di controllo a consegnare  altre
fascette in sostituzione di quelle oggetto furto. 
  5. E' fatto divieto ai soggetti imbottigliatori di cui  all'art.  6
vendere, cedere o distribuire  i  contrassegni  di  cui  al  presente
decreto a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi  altra  transazione
allo stato sfuso di partite di vini, siano essi  a  D.O.  od  atti  a
divenire a D.O.. 
  6. Le fascette autoadesive devono essere stoccate ed utilizzate con
le modalita' di cui all'allegato 4.