Art. 8 Adempimenti delle ditte imbottigliatrici 1. Le ditte imbottigliatrici annotano nei registri relativi alle operazioni di imbottigliamento il riferimento alle fascette utilizzate o del riferimento del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, assicurando, in ogni caso, la rintracciabilita' di ciascuna delle partite di vino D.O.C.G. e D.O.C.. 2. Per ciascuna partita di vino a D.O. certificata, e' ammesso uno scarto massimo dell'1,5 per cento tra quantita' di fascette ritirate e quantita' di confezioni realizzate. 3. Nel caso in cui, per ragioni oggettive e documentabili, lo scarto superi il predetto limite dell'1,5 per cento, l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, darne comunicazione scritta al Ufficio periferico ICQRF territorialmente competente, alla Struttura di controllo autorizzata, indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso l'Ufficio periferico dell'ICQRF, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause dello scarto autorizza la Struttura di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto di scarto. 4. In caso di furto delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, sporgere denuncia all'Autorita' di pubblica sicurezza ed inviare copia della denuncia all'Ufficio periferico competente per territorio dell'ICQRF e al MEF. Il predetto Ufficio periferico dell'ICQRF, esperiti gli opportuni accertamenti, autorizza la Struttura di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto furto. 5. E' fatto divieto ai soggetti imbottigliatori di cui all'art. 6 vendere, cedere o distribuire i contrassegni di cui al presente decreto a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di vini, siano essi a D.O. od atti a divenire a D.O.. 6. Le fascette autoadesive devono essere stoccate ed utilizzate con le modalita' di cui all'allegato 4.