Art. 8 
 
 
       Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 
 
  1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   ((o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28
giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese  ((con  efficacia
nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo
alle predette rappresentanze  sindacali,))finalizzate  alla  maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,))alla  emersione  del  lavoro
irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
all'avvio di nuove attivita'. 
  2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la
regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e
della produzione ((con riferimento)): 
  a)  agli  impianti  audiovisivi  e  alla  introduzione   di   nuove
tecnologie; 
  b)  alle  mansioni   del   lavoratore,   alla   classificazione   e
inquadramento del personale; 
  c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,  modulato
o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro; 
  d) alla disciplina dell'orario di lavoro; 
  e) alle modalita'  di  assunzione  e  disciplina  del  rapporto  di
lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  a
progetto e le partite IVA,  alla  trasformazione  e  conversione  dei
contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso  dal  rapporto  di
lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio  ((,  il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza  del  matrimonio,  il
licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,  nonche'  fino
ad un anno di  eta'  del  bambino,  il  licenziamento  causato  dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del   lavoratore   ed   il
licenziamento in caso di adozione o affidamento.)) 
  ((2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche'  i
vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.)) 
  3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a
maggioranza dei lavoratori. 
  ((3-bis . All'articolo 36,  comma  1,  del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  ((  a)  all'alinea,  le  parole:  «e  la  normativa  regolamentare,
compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate»  sono
sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione
comunitaria, ed applicati»;)) 
  (( b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:)) 
  «((b-bis )condizioni di lavoro del personale))». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  36  del
          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della
          direttiva 2001/12/CE, della direttiva  2001/13/CE  e  della
          direttiva  2001/14/CE   in   materia   ferroviaria),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "36. Ulteriori obblighi  delle  imprese  ferroviarie  e
          delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie. 
              1.   Le   imprese   ferroviarie   e   le   associazioni
          internazionali  di  imprese   ferroviarie   che   espletano
          sull'infrastruttura  ferroviaria   nazionale   servizi   di
          trasporto  di  merci  o  di  persone  osservano,  oltre  ai
          requisiti  stabiliti  dal  presente   decreto,   anche   la
          legislazione    nazionale,    regionale,    la    normativa
          regolamentare  ed  i  contratti  collettivi  nazionali   di
          settore, compatibili con la  legislazione  comunitaria,  ed
          applicati in  modo  non  discriminatorio,  con  particolare
          riguardo agli standard  definiti  e  alle  prescrizioni  in
          materia di: 
                a) requisiti tecnici ed  operativi  specifici  per  i
          servizi ferroviari; 
                b) requisiti di sicurezza applicabili  al  personale,
          al materiale rotabile e  all'organizzazione  interna  delle
          imprese ferroviarie; 
              b-bis) condizioni di lavoro del personale; 
              c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti  dei
          lavoratori e degli utenti; 
                d) requisiti  applicabili  a  tutte  le  imprese  nel
          pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi
          o protezione agli utenti.".