Art. 8 
 
  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,
designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a
denominazione di origine controllata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 settembre 2011 
 
                                         Il capo Dipartimento: Alonzo