Art. 8. 
 
 
                   Limiti di altezza degli edifici 
 
  Le altezze massime degli edifici per le diverse  zone  territoriali
omogenee sono stabilite come segue: 
  1) Zone A): 
  Per le operazioni di risanamento  conservativo  non  e'  consentito
superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener
conto di soprastrutture o di sopraelevazioni  aggiunte  alle  antiche
strutture; 
  per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni  che  risultino
ammissibili, l'altezza massima di ogni  edificio  non  puo'  superare
l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. 
  2) Zone B): 
  l'altezza massima dei nuovi edifici  non  puo'  superare  l'altezza
degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici
che  formino  oggetto  di  piani  particolareggiati  o  lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino
i limiti di densita' fondiaria di cui all'art. 7. 
  3) Zone C): contigue o in diretto rapporto  visuale  con  zone  del
tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici  non  possono  superare
altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette. 
  4) Edifici  ricadenti  in  altre  zone:  le  altezze  massime  sono
stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle  norme  sulle
distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.