Art. 8 Rappresentanza legale e responsabilita' dei promotori 1. Le CRO con sede al di fuori dell'Italia che intendono svolgere attivita' nel territorio italiano devono avere legale rappresentanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea e devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al presente decreto. 2. Il presente decreto non esonera i promotori delle sperimentazioni che affidano alle CRO una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, dalle responsabilita' ad essi attribuite dalle norme vigenti in materia di sperimentazione.