Art. 8 
 
        Rappresentanza legale e responsabilita' dei promotori 
 
  1. Le CRO con sede al di fuori dell'Italia che  intendono  svolgere
attivita' nel territorio italiano devono avere legale  rappresentanza
in uno degli Stati Membri  dell'Unione  Europea  e  devono  possedere
requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al presente decreto. 
  2.  Il   presente   decreto   non   esonera   i   promotori   delle
sperimentazioni che affidano alle CRO una parte o  tutte  le  proprie
competenze in tema di sperimentazione clinica, dalle  responsabilita'
ad essi attribuite dalle norme vigenti in materia di sperimentazione.