Art. 8 
 
 
          Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto 
 
  1. Al fine di incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici  per
migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto  pubblico
locale,  riducendone  i  costi  connessi,  le  aziende  di  trasporto
pubblico locale promuovono l'adozione di  sistemi  di  bigliettazione
elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale  e  di   biglietti
elettronici integrati nelle citta' metropolitane. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
del Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono  adottate,  in  coerenza
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  regole  tecniche
necessarie al fine di attuare quanto  disposto  dal  comma  1,  anche
gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. 
  3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio  ed
al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto
di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche  in  deroga
alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di  pagamento  in  mobilita',  anche
attraverso l'addebito diretto su credito telefonico  e  nel  rispetto
del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto  dalle
vigenti    disposizioni,    tramite    qualsiasi    dispositivo    di
telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul
dispositivo di comunicazione. 
  4.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva   2010/40/Ue   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  7  luglio  2010,  recante  «
Quadro  generale  per  la  diffusione  dei   sistemi   di   trasporto
intelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto  stradale  e  nelle
interfacce con altri modi di trasporto », e considerata la necessita'
di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati  dalla  direttiva
medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti  i  seguenti
settori  di  intervento  costituenti  obiettivi  prioritari  per   la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di
trasporto intelligenti sul territorio nazionale: 
  a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico  e  alla
mobilita'; 
  b) continuita' dei servizi ITS  di  gestione  del  traffico  e  del
trasporto merci; 
  c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e  la  sicurezza  del
trasporto; 
  d)  collegamento  telematico  tra  veicoli  e   infrastruttura   di
trasporto. 
  5. Nell'ambito dei settori di intervento  di  cui  al  comma  4,  i
sistemi  di  trasporto  intelligenti  garantiscono   sul   territorio
nazionale: 
  a) la predisposizione di servizi di  informazione  sulla  mobilita'
multimodale; 
  b) la predisposizione di servizi di informazione  sul  traffico  in
tempo reale; 
  c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,
ove  possibile,  di  informazioni  minime  universali  sul   traffico
connesse alla sicurezza stradale; 
  d) la predisposizione armonizzata di  un  servizio  elettronico  di
chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; 
  e)  la  predisposizione  di  servizi  d'informazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; 
  f) la predisposizione  di  servizi  di  prenotazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 
  5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  « 11. Sulle autostrade e strade  per  il  cui  uso  sia  dovuto  il
pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata  mediante
modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio
con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere  il  pedaggio
secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e  segnalato,
i conducenti  devono  arrestarsi  in  corrispondenza  delle  apposite
barriere  ed  incolonnarsi  secondo   le   indicazioni   date   dalle
segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di  polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  relativi  alla
prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento
del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame
di  qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  anche  dal
personale dei  concessionari  autostradali  e  stradali  e  dei  loro
affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni
commesse sulle autostrade oggetto della concessione  nonche',  previo
accordo con i  concessionari  competenti,  alle  violazioni  commesse
sulle altre autostrade ». 
  6. Il trattamento dei dati personali nel quadro  del  funzionamento
delle applicazioni e dei  servizi  ITS  avviene  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando,  se  del
caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo
di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in
cui tale  trattamento  sia  necessario  per  il  funzionamento  delle
applicazioni e dei servizi ITS. 
  7.  Le  questioni  relative  alla  responsabilita',  riguardo  alla
diffusione ed all'utilizzo delle  applicazioni  e  dei  servizi  ITS,
figuranti nelle specifiche  comunitarie  adottate  sono  trattate  in
conformita' a quanto previsto dal diritto  comunitario,  inclusa,  in
particolare,  la  direttiva  85/374/CEE  nonche'  alla   legislazione
nazionale di riferimento. 
  8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di  aree  di
sosta e di servizio e di nodi intermodali  sul  territorio  nazionale
devono   essere   in   possesso   di   una   banca   dati    relativa
all'infrastruttura e al servizio di  propria  competenza,  da  tenere
costantemente aggiornata e  consultabile,  nei  limiti  eventualmente
previsti, come dati di  tipo  aperto.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  9. In attuazione dei commi da 4 a  8,  al  fine  di  assicurare  la
massima  diffusione  di  sistemi  di   trasporto   intelligenti   sul
territorio     nazionale,     assicurandone     l'efficienza,      la
razionalizzazione e l'economicita'  di  impiego  e  in  funzione  del
quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti  per
la diffusione, la progettazione,  la  realizzazione  degli  ITS,  per
assicurare  disponibilita'  di  informazioni  gratuite  di   base   e
l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali  e  dei  dati  di
traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e
le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario. 
  9-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
proprio decreto, istituisce un comitato  tecnico  permanente  per  la
sicurezza dei sistemi di trasporto ad  impianti  fissi,  senza  oneri
aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze  attribuite
per legge alle Commissioni interministeriali  previste  dall'articolo
12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29  dicembre  1969,
n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni. 
  9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis,  le
previsioni normative di  cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto  2006,   n.   248,   non   si   applicano   alle   Commissioni
interministeriali previste dall'articolo 12  della  legge  14  giugno
1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto  1952,  n.  1221,
dall'articolo  2  della  legge  29  dicembre   1969,   n.   1042,   e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio  1992,  n.  211,  e
successive modificazioni. 
  9-quater. All'articolo 6,  comma  4,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  « f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in  previsione
di  manifestazioni  atmosferiche  nevose  di  rilevante   intensita',
l'utilizzo  esclusivo  di  pneumatici  invernali,  qualora  non   sia
possibile  garantire  adeguate  condizioni  di   sicurezza   per   la
circolazione stradale e per l'incolumita' delle persone  mediante  il
ricorso a soluzioni alternative ». 
  10.  Ai  fini  dell'attuazione  della  direttiva   2010/65/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  ottobre  2010,  relativa
alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o  in  partenza
da porti degli Stati membri e  che  abroga  la  direttiva  2002/6/CE,
considerata  la  necessita'  di  ottemperare   tempestivamente   agli
obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di  semplificare
le procedure amministrative  applicate  ai  trasporti  marittimi  con
l'inoltro  in   formato   elettronico   delle   informazioni   e   la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni  da  rendersi  dalle
navi, in arrivo o in  partenza  dai  porti  nazionali,  che  svolgono
traffico  di  cabotaggio  o  internazionale  nell'ambito  dell'Unione
europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo  ed  alla
partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: 
  a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio  di  dati
marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; 
  b) PMIS, Port management Information  System:  sistema  informative
per la  gestione  amministrativa  delle  attivita'  portuali  di  cui
all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e
successive  modificazioni.  Devono  comunque  essere  assicurati   la
semplificazione   delle   procedure   ed   appropriati   livelli   di
interoperativita'  tra  i  diversi  sistemi  pubblici   che   operano
nell'ambito logistico  trasportistico,  secondo  quanto  indicato  al
comma 13. Dall'applicazione del presente comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e'  sostituito  dal
seguente: 
  « Art. 179. - (Nota di informazioni all'autorita' marittima). - 
  All'arrivo  della  nave  in  porto  e  prima  della  partenza,   il
comandante  della  nave  o  il  raccomandatario  marittimo  o   altro
funzionario o persona autorizzata  dal  comandante  fanno  pervenire,
anche in formato elettronico, all'autorita' marittima i formulari  in
appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9
aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: 
  formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; 
  formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; 
  formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; 
  formulario  FAL  n.  4  dichiarazione   degli   effetti   personali
dell'equipaggio; 
  formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; 
  formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; 
  formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; 
  dichiarazione sanitaria marittima. 
  Il formulario  FAL  n.  6,  elenco  dei  passeggeri,  reca,  per  i
passeggeri che  non  siano  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione
europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso
nel territorio dello Stato. 
  La comunicazione delle informazioni di cui al primo  comma  avviene
con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al  momento  in  cui  la
nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata
inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza  della  nave,
non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,  il
comandante della nave invia le informazioni di  cui  al  primo  comma
senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. 
  All'arrivo  in   porto,   il   comandante   della   nave   comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti  in  base
alla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra  informazione  da
rendersi  in  ottemperanza  ad  altre  disposizioni   legislative   o
regolamentari di carattere speciale. 
  Prima  della   partenza,   il   comandante   della   nave   inoltra
all'autorita'  marittima  una  dichiarazione   integrativa   relativa
all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di  sicurezza,  di  polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. 
  Il comandante di una nave diretta in un porto  estero,  inoltra  le
informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare.  In  caso
di inesistenza di uffici consolari presso il porto  di  destinazione,
le  informazioni  vengono  rese  presso  l'autorita'  consolare  piu'
prossima al porto di arrivo. 
  Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  proprio
decreto, adotta le  modifiche  tecniche  ai  formulari  FAL  recepiti
dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le  navi
addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto  o
di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari. ». 
  12. L'inoltro delle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  179  del
codice  della  navigazione  non  esime  il  comandante   della   nave
dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare  ogni  altra  comunicazione
prescritta  dalla  normativa  dell'Unione  europea  o  nazionale   di
attuazione di strumenti giuridici internazionali. 
  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con i  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica  dei  dati  di  cui  ai  formulari  FAL  con
l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS,
assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con
il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto
riguarda  gli  aspetti   di   competenza   doganale,   e   la   piena
accessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
e successive modificazioni, oltre che agli Stati  membri  dell'Unione
europea. L'interoperativita' va  altresi'  assicurata  rispetto  alle
piattaforme realizzate  dalle  autorita'  portuali  per  il  migliore
espletamento delle funzioni di indirizzo  e  coordinamento  dei  nodi
logistici che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo  cessa  a  far
data dal 1o giugno 2015. Fino a tale  data  le  informazioni  di  cui
all'articolo 179  del  codice  della  navigazione,  limitatamente  ai
formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria  sono  direttamente
inoltrate dal comandante della  nave  anche  all'autorita'  doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza  di  frontiera  ed  all'autorita'
sanitaria competenti per il porto di arrivo. 
  15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del  formulario
FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive  modificazioni,  che
operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando
non provengono da  un  porto  situato  al  di  fuori  del  territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo
di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non  vi  fanno  scalo
ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo
di comunicazione dei dati e delle informazioni  di  cui  ai  restanti
formulari FAL e di ogni altro dato che  sia  necessario  acquisire  a
tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in  ottemperanza  della
normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente
o sanitaria. 
  16. Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni  commerciali
comunicati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre  2004,  n.  335,
recante attuazione della  direttiva  2002/6/CE  sulle  formalita'  di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri della Comunita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              La Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  7
          luglio 2010 n.  2010/40/UE,  sul  quadro  generale  per  la
          diffusione  dei  sistemi  di  trasporto  intelligenti   nel
          settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri
          modi di trasporto, e' pubblicata nella  G.U.U.E.  6  agosto
          2010, n. L 207. 
              Si riporta il testo degli articoli 176, comma  11,  11,
          12 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285( Nuovo
          codice della strada), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio
          1992, n. 114, S.O., come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 176. Comportamenti durante la circolazione  sulle
          autostrade e sulle strade extraurbane principali 
              1. (Omissis). 
              11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto
          il  pagamento  di  un  pedaggio,  l'esazione  puo'   essere
          effettuata  mediante  modalita'  manuale  o  automatizzata,
          anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere.  I
          conducenti devono  corrispondere  il  pedaggio  secondo  le
          modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
          conducenti  devono  arrestarsi  in   corrispondenza   delle
          apposite barriere ed incolonnarsi  secondo  le  indicazioni
          date dalle segnalazioni esistenti o dal personale  addetto.
          I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma
          1, lettera a), relativi  alla  prevenzione  e  accertamento
          delle violazioni dell'obbligo  di  pagamento  del  pedaggio
          possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di
          qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3,  anche  dal
          personale dei concessionari autostradali e stradali  e  dei
          loro affidatari del servizio di riscossione,  limitatamente
          alle violazioni commesse  sulle  autostrade  oggetto  della
          concessione nonche', previo  accordo  con  i  concessionari
          competenti,   alle   violazioni   commesse   sulle    altre
          autostrade." 
              "Art. 11. Servizi di polizia stradale 
              1. Costituiscono servizi di polizia stradale: 
              a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale; 
              b) la rilevazione degli incidenti stradali; 
              c)  la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei   servizi
          diretti a regolare il traffico; 
              d) la scorta per la sicurezza della circolazione; 
              e) la tutela e il controllo sull'uso della strada. 
              2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi',
          alle operazioni di soccorso automobilistico e  stradale  in
          genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione  di
          rilevazioni per studi sul traffico. 
              3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
          dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni  per  quanto
          concerne  i  centri  abitati.  Al  Ministero   dell'interno
          compete, altresi', il coordinamento dei servizi di  polizia
          stradale da chiunque espletati. 
              4. Gli interessati  possono  chiedere  agli  organi  di
          polizia  di  cui  all'art.  12  le  informazioni  acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          ed al domicilio delle parti,  alla  copertura  assicurativa
          dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. 
              "Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale 
              1. (Omissis). 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
              a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti , del Dipartimento per i trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
              b) dal personale degli uffici competenti in materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
              c) dai dipendenti dello Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
              d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie e tramvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
              e)  dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
              f) dai militari del Corpo delle capitanerie  di  porto,
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui  all'art.6,  comma
          7." 
              "Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori  dei
          centri abitati 
              1. (Omissis). 
              4.  L'ente  proprietario   della   strada   puo',   con
          l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: 
              a) disporre, per il tempo strettamente  necessario,  la
          sospensione  della  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie di utenti  per  motivi  di  incolumita'  pubblica
          ovvero per urgenti e improrogabili  motivi  attinenti  alla
          tutela del patrimonio stradale o ad esigenze  di  carattere
          tecnico; 
              b)  stabilire  obblighi,  divieti  e   limitazioni   di
          carattere temporaneo o permanente  per  ciascuna  strada  o
          tratto di essa, o per determinate categorie di  utenti,  in
          relazione  alle  esigenze   della   circolazione   o   alle
          caratteristiche strutturali delle strade; 
              c) riservare  corsie,  anche  protette,  a  determinate
          categorie di veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie,  o  a
          veicoli destinati a determinati usi; 
              d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
          somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; 
              e)  prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti  ovvero
          abbiano  a  bordo  mezzi  antisdrucciolevoli  o  pneumatici
          invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; 
              f) vietare temporaneamente la sosta su strade o  tratti
          di strade per esigenze di carattere tecnico o  di  pulizia,
          rendendo noto tale divieto con  i  prescritti  segnali  non
          meno di quarantotto ore prima ed  eventualmente  con  altri
          mezzi appropriati.". 
              La Direttiva del Consiglio Europeo 25  luglio  1985  n.
          85/374/CEE relativa al  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari ed  amministrative  degli  Stati
          membri in materia di responsabilita' per danno da  prodotti
          difettosi. e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 1985, n. L
          210. 
              Si riporta il testo dell'art. 12 della Legge 14  giugno
          1949,  n.410,  recante  "Concorso  dello   Stato   per   la
          riattivazione  dei  pubblici  servizi   di   trasporto   in
          concessione." Pubblicata nella Gazz. Uff. 20  luglio  1949,
          n. 164: 
              "Art. 12. Con  decorrenza  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  sono  abrogati  i   decreti
          legislativi Luogotenenziali 15 ottobre  1944,  n.  346,  12
          aprile 1946, n. 361, e 12 dicembre 1947 n. 1406. 
              Per l'applicazione delle  disposizioni  della  presente
          legge e' istituita presso il Ministero  dei  trasporti  una
          Commissione interministeriale cui sono anche  demandate  le
          attribuzioni  di   cui   all'art.   7   del   decreto-legge
          Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, ed all'art. 5 del
          regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668.". 
              Si riporta il testo dell'art. 10 della Legge  2  agosto
          1952, n. 1221 recante: "Provvedimenti per l'esercizio e per
          il potenziamento di ferrovie e di altre linee di  trasporto
          in regime di concessione." Pubblicata nella Gazz.  Uff.  25
          settembre 1952, n. 223.: 
              "Art. 10.  I  provvedimenti  per  l'applicazione  della
          presente  legge  saranno  adottati  dal  Ministro   per   i
          trasporti su  parere  della  Commissione  interministeriale
          istituita in applicazione dell'articolo 12 della  legge  14
          giugno 1949, n. 410  ,  sulla  riattivazione  dei  pubblici
          servizi di trasporto in concessione. 
              Ai  fini  della  presente  legge  e  qualora  ricorrano
          argomenti interessanti regioni del territorio nazionale  in
          cui gia' sia stato attuato  l'ordinamento  regionale  detta
          Commissione e' integrata da un rappresentante della Regione
          interessata, designato dalla Giunta regionale. 
              Sempre ai fini della presente legge,  nonche'  ai  fini
          della legge 14 giugno 1949,  n.  410  ,  nei  casi  in  cui
          ricorra l'applicazione dell'art. 4  della  legge  predetta,
          della Commissione, il parere  della  quale  tiene  luogo  a
          quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno
          parte anche altri due funzionari,  l'uno  amministrativo  e
          l'altro tecnico del Ministero  dei  trasporti,  Ispettorato
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in  materia
          di  trasporti  di  cui  due  scelti  fra  funzionari  della
          Direzione generale delle  ferrovie  dello  Stato,  piu'  un
          rappresentante degli autotrasportatori scelto dal  Ministro
          per  i  trasporti  e  due  rappresentanti   del   personale
          autoferrotramviario.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della Legge 29 dicembre
          1969, n. 1042 (Disposizioni concernenti  la  costruzione  e
          l'esercizio di ferrovie  metropolitane),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 15 gennaio 1970, n. 12: 
              "Art. 2. Approvazione del piano  dei  trasporti  e  dei
          progetti; procedure espropriative. 
              I comuni o i consorzi  di  cui  al  secondo  comma  del
          precedente articolo 1 presentano  un  piano  dei  trasporti
          pubblici del  comprensorio  per  il  miglior  coordinamento
          delle linee metropolitane con le ferrovie e con  gli  altri
          modi di trasporto. Il piano e' approvato dalla  Regione  o,
          qualora  essa  non  sia  costituita,   dai   provveditorati
          regionali alle opere pubbliche, previo parere dei  comitati
          regionali per la programmazione economica. 
              I  progetti  di  massima  e  i  progetti  esecutivi  di
          costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani
          finanziari e del piano di cui al precedente comma  -  e  le
          relative  varianti  sono  approvati  dal  Ministro  per   i
          trasporti e l'aviazione civile, sentita la  commissione  di
          cui all'articolo 10 della legge 2  agosto  1952,  n.  1221,
          integrata da un rappresentante della Associazione nazionale
          dei   comuni   d'Italia,   da   un   rappresentante   della
          Confederazione italiana dei  servizi  pubblici  degli  enti
          locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di
          cui al secondo comma dell'articolo 1  interessato,  nonche'
          da  un   esperto   in   costruzioni   di   impianti   fissi
          metropolitani,  da  un  esperto   di   materiale   rotabile
          metropolitano e da un esperto dell'esercizio  nominati  dal
          Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. 
              Il parere favorevole  della  commissione  indicata  nel
          comma  precedente   sostituisce   ogni   altro   intervento
          consultivo di qualsiasi altra autorita'. L'approvazione dei
          progetti di massima equivale a  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' e di urgenza e  di  indifferibilita'  delle  opere
          approvate. 
              Non appena sia intervenuta l'approvazione del  progetto
          di massima, il comune o il  consorzio  di  cui  al  secondo
          comma  dell'articolo  1,  ovvero  la  societa'   o   l'ente
          concessionario,  potra'  occupare  in  via  di  urgenza  ed
          espropriare le aree interessanti il progetto,  che  debbono
          comprendere anche quelle necessarie per la istituzione  dei
          parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi. 
              Per le espropriazioni e per la costituzione di servitu'
          si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del  testo
          unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie  concesse,
          approvato con regio decreto 9 maggio  1912,  n.  1447  ,  e
          dell'articolo 13, secondo,  terzo  e  quarto  comma,  della
          legge 15 gennaio 1885, n. 2892 . 
              I  fabbricati  comunque  interessati  dalle  opere   di
          costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a
          tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei
          singoli tronchi della ferrovia medesima, per la  esecuzione
          delle opere di sottomurazione e rinforzo.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della Legge 26 febbraio
          1992,  n.  211  (Interventi  nel  settore  dei  sistemi  di
          trasporto rapido di massa), pubblicata nella Gazz.  Uff.  6
          marzo 1992, n. 55.: 
              "Art. 5. 
              1. (Omissis). 
              2. Entro 270 giorni  dalla  data  di  approvazione  dei
          programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la
          progettazione  definitiva,  indicando  contestualmente   se
          intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4
          dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, delle
          opere e degli interventi ammessi a finanziamento  ai  sensi
          del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi  di  cui
          all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n.  1042  ,  e
          all'articolo 3 del D.P.R. 11  luglio  1980,  n.  753  .  La
          commissione di cui all'articolo 10  della  legge  2  agosto
          1952, n. 1221 , come integrata ai sensi del citato articolo
          2 della legge n. 1042 del 1969,  e',  nel  caso  specifico,
          ulteriormente  integrata   da   un   rappresentante   della
          Direzione generale della protezione civile  e  dei  servizi
          antincendi   del   Ministero   dell'interno   e    da    un
          rappresentante del  Ministro  per  i  problemi  delle  aree
          urbane.". 
              Si riporta il testo dell'art. 29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n.2238 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153: 
              "Art. 29. Contenimento spesa per  commissioni  comitati
          ed altri organismi. 
              1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18,
          comma 1, della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  la  spesa
          complessiva sostenuta dalle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per  organi
          collegiali e altri organismi, anche  monocratici,  comunque
          denominati, operanti  nelle  predette  amministrazioni,  e'
          ridotta del trenta per cento rispetto  a  quella  sostenuta
          nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini   le   amministrazioni
          adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   le
          necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di  spesa.
          Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall' articolo
          1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              2. Per realizzare le finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
              a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
              b) razionalizzazione delle competenze  delle  strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
              c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
          quelle strettamente indispensabili al  funzionamento  degli
          organismi; 
              d)  diminuzione  del  numero   dei   componenti   degli
          organismi; 
              e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
          organismi; 
              e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata,   non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; 
              e-ter) previsione di  una  relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri ; 
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso. 
              3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
              4. Ferma restando la realizzazione degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
              6. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.". 
              La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio  20
          ottobre 2010 n. 2010/65/UE,  relativa  alle  formalita'  di
          dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza  da  porti
          degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE , e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283. 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 14-bis  e  9  del
          Decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  196  (Attuazione
          della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul
          traffico navale), pubblicato nella Gazz. Uff. 23  settembre
          2005, n. 222: 
              "Art. 2. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) «strumenti  internazionali  pertinenti»  nella  loro
          versione aggiornata: 
              1) «MARPOL»: la convenzione  internazionale  di  Londra
          del 12 novembre 1973 per la  prevenzione  dell'inquinamento
          causato da navi e il relativo protocollo del 1978; 
              2) «SOLAS»: la convenzione internazionale di Londra del
          1° novembre 1974 per la salvaguardia della  vita  umana  in
          mare e i relativi protocolli e modifiche; 
              3) la  convenzione  internazionale  di  Londra  del  23
          giugno 1969 sulla stazzatura delle navi; 
              4) la convenzione internazionale di  Bruxelles  del  29
          novembre 1969 sull'intervento  in  alto  mare  in  caso  di
          sinistri che causino o possano  causare  l'inquinamento  da
          idrocarburi,   e   il   relativo   protocollo   del    1973
          sull'intervento  in  alto  mare  in  caso  di  inquinamento
          causato da sostanze diverse dagli idrocarburi; 
              5) «SAR»: la convenzione internazionale di Amburgo  del
          27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo; 
              6)  «Codice  ISM»:  il  codice  internazionale  per  la
          gestione della sicurezza; 
              7) «Codice IMDG»: il  codice  marittimo  internazionale
          per il trasporto di merci pericolose; 
              8) «Codice IBC»: il codice internazionale dell'IMO  per
          la  costruzione  e  le  dotazioni  delle  navi  adibite  al
          trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi; 
              9) «Codice IGC»: il codice internazionale dell'IMO  per
          la  costruzione  e  le  dotazioni  delle  navi  adibite  al
          trasporto alla rinfusa di gas liquefatti; 
              10)  «Codice  BC»:  il  Codice  dell'IMO  delle   norme
          pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi; 
              11) «Codice INF»:  il  Codice  dell'IMO  relativo  alle
          norme  di  sicurezza  per  il  trasporto  di   combustibile
          nucleare irradiato,  di  plutonio  e  di  scorie  altamente
          radioattive in fusti a bordo di navi; 
              12) «Risoluzione IMO A851  (20)»:  la  risoluzione  851
          (20) dell'Organizzazione Marittima  Internazionale,  avente
          per titolo «Principi generali dei sistemi di  rapportazione
          navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese
          le linee guida per la rapportazione  dei  sinistri  in  cui
          sono coinvolte  merci  pericolose  e  sostanze  nocive  e/o
          sostanze inquinanti per l'ambiente marino»; 
              13) «Risoluzione  IMO  A.861  (20)  dell'Organizzazione
          Marittima Internazionale avente per titolo VDR»; 
              13-bis) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la risoluzione
          917(22)   dell'Organizzazione   marittima    internazionale
          recante: «Linee guida per l'utilizzo a  bordo  del  sistema
          AIS»  quale  modificata  dalla   risoluzione   A.   956(23)
          dell'IMO; 
              13-ter) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la risoluzione
          949(23)   dell'Organizzazione   marittima    internazionale
          recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi  che
          necessitano di assistenza»; 
              13-quater)  risoluzione   A.   950(23)   dell'IMO:   la
          risoluzione    950(23)    dell'Organizzazione     marittima
          internazionale intitolata «Servizi di assistenza  marittima
          (MAS)»; 
              13-quinquies)   Linee   guida   dell'IMO   sul   giusto
          trattamento dei marittimi in caso di  incidente  marittimo:
          le linee guida allegate alla  risoluzione  LEG.  3(91)  del
          comitato  giuridico  dell'IMO  del  27  aprile  2006   come
          approvate dal Consiglio di amministrazione  dell'OIL  nella
          sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006; 
              b)  «armatore»:  la  persona  fisica  o  giuridica  che
          esercita l'attivita' di gestione della nave; 
              c) «agente»: la  persona  incaricata  o  autorizzata  a
          rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave; 
              d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha
          stipulato con un vettore un contratto per il  trasporto  di
          merci via mare o la persona nel cui nome o per conto  della
          quale e' stipulato il contratto; 
              e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della  regola  1,
          paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS; 
              f) «nave»: qualsiasi costruzione destinata al trasporto
          marittimo; 
              g) «merci pericolose»: 
              1) le merci classificate nel Codice IMDG; 
              2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17
          del Codice IBC; 
              3) i gas liquefatti di cui al capitolo  19  del  codice
          IGC; 
              4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice
          BC; 
              5) le merci per il cui trasporto sono state  prescritte
          condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del
          codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC; 
              h) «merci inquinanti»: 
              1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL,
          allegato I; 
              2) le sostanze liquide nocive, secondo  la  definizione
          della MARPOL, allegato II; 
              3) le sostanze dannose, secondo  la  definizione  della
          MARPOL, allegato III; 
              i) «unita' di carico»: un veicolo stradale  adibito  al
          trasporto di  merci,  un  veicolo  ferroviario  adibito  al
          trasporto di merci, un  contenitore,  un  veicolo  cisterna
          stradale, un veicolo cisterna ferroviario  o  una  cisterna
          mobile; 
              l) «indirizzo»: il nome e i canali di comunicazione che
          consentono di stabilire, in caso di necessita', un contatto
          con l'armatore,  l'agente,  l'amministrazione,  l'autorita'
          marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in
          possesso di informazioni dettagliate riguardanti il  carico
          della nave; 
              m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  -  Comando   generale   del   Corpo   delle
          capitanerie di porto - Guardia costiera; 
              n) autorita' competenti: le autorita' incaricate  delle
          funzioni   contemplate   dal   presente   decreto   ovvero,
          l'amministrazione di cui alla precedente lettera  m)  quale
          autorita'   nazionale   competente,   National    Competent
          Authority  NCA,  ed  inoltre,  a  livello   locale,   Local
          Competent Authority LCA: 
              1) le autorita' marittime ovvero gli  uffici  marittimi
          di cui all'articolo 16 del codice della navigazione; 
              2) i Centri  secondari  di  soccorso  marittimo,  MRSC,
          individuati nel decreto del Presidente della Repubblica  28
          settembre  1994,  n.  662,  quali  autorita'  preposte   al
          coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio; 
              3) le Autorita' VTS,  come  definite  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  in  data  28
          gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
          6 febbraio 2004,  di  cui  all'allegato  5  aggiornato  con
          decreto dirigenziale  del  Comandante  generale  del  Corpo
          delle capitanerie di porto - Guardia costiera; 
              o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso  o  altro
          luogo di  ancoraggio  o  ormeggio  protetto  o  altra  area
          riparata individuata per accogliere una nave che  necessita
          di assistenza; 
              p)  «servizio  di  assistenza  al  traffico   marittimo
          (VTS)»: il servizio finalizzato a migliorare  la  sicurezza
          della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a
          tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che
          transitano nell'area coperta dal VTS; 
              q) «sistema di identificazione  automatica  (AIS)»:  il
          sistema di  identificazione  delle  navi  rispondente  alle
          norme di funzionamento definite dall'IMO; 
              r) «sistema di rotte  navali»:  qualsiasi  sistema  che
          organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di
          organizzazione del traffico al fine di ridurre  il  rischio
          di sinistri;  esso  comprende  schemi  di  separazione  del
          traffico,  corsie  di  traffico  a  doppio   senso,   rotte
          raccomandate, zone da evitare, zone di  traffico  costiero,
          rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico  in  acque
          profonde; 
              s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave  storica
          e relative ricostruzioni,  comprese  quelle  finalizzate  a
          incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte  marinaresca
          tradizionali e nel contempo identificabili  come  monumenti
          viventi di cultura, il cui esercizio  rispetta  i  principi
          tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche; 
              t) «sinistro»: il sinistro quale  definito  dal  Codice
          dell'IMO in materia  di  inchieste  sui  sinistri  e  sugli
          incidenti marittimi; 
              t-bis)  SafeSeaNet:  il  sistema  comunitario  per   lo
          scambio di dati marittimi sviluppato dalla  Commissione  in
          cooperazione   con   gli   Stati   membri   per   garantire
          l'attuazione della normativa comunitaria; 
              t-ter)  servizio  di  linea:  serie   di   collegamenti
          effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
          due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso  lo
          stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti
          caratteristiche: 
              1) collegamenti  con  orario  pubblicato  oppure  tanto
          regolari o frequenti da costituire  una  serie  sistematica
          evidente; 
              2) collegamenti effettuati per un  minimo  di  un  mese
          continuativamente; 
              t-quater) unita' da pesca:  qualsiasi  nave  attrezzata
          per lo sfruttamento commerciale  delle  risorse  acquatiche
          vive; 
              t-quinquies) nave che necessita  di  assistenza:  fatte
          salve  le  disposizioni  della  Convenzione  internazionale
          sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che  si
          trova  in  una  situazione  che  potrebbe  comportarne   il
          naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione; 
              t-sexies)   LRIT:   sistema   di   identificazione    e
          tracciamento a grande  distanza  delle  navi  di  cui  alla
          regola V/19-1 della Convenzione SOLAS; 
              t-septies) direttiva: e' la  direttiva  2002/59/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002; 
              t-octies) Bonifacio traffic: sistema  di  rapportazione
          navale obbligatorio di cui  alla  risoluzione  MSC.73  (69)
          adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in  data  19
          maggio 1998, come recepito anche dal decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  in  data  2  ottobre
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  246  del  20
          ottobre 2008; 
              t-nonies) Adriatic Traffic:  sistema  di  rapportazione
          navale obbligatorio di cui alla  risoluzione  MSC.139  (76)
          adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO  in  data  5
          dicembre 2002; 
              t-decies) MARES, Mediterranean  AIS  Regional  Exchange
          System: sistema  internazionale  di  scambio  di  dati  sul
          traffico  marittimo  realizzato  e  gestito   dal   Comando
          generale del Corpo delle Capitanerie  di  porto  -  Guardia
          Costiera  per  ottemperare   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo  9,  comma  1,  e  che  contempla  l'invio  di
          informazioni al sistema SafeSeaNet; 
              t-undecies) PMIS, Port Management  Information  System:
          Sistema informativo per la gestione portuale  realizzato  e
          gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n); 
              t-duodecies)  monitoraggio  e  controllo  del  traffico
          marittimo:  funzione  di   raccolta   e   di   scambio   di
          informazioni  sul  traffico  marittimo,   svolta   in   via
          esclusiva dalle autorita'  competenti,  come  regolamentata
          dal presente  decreto  e  finalizzata  ad  incrementare  la
          sicurezza  e  l'efficienza  del  traffico,  migliorare   la
          capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso
          alla vita umana in mare, in caso  di  eventi,  incidenti  o
          situazioni potenzialmente pericolose, ed a  contribuire  ad
          una  piu'  efficace  prevenzione  e  localizzazione   degli
          inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio  e
          controllo delle attivita' legate  allo  sfruttamento  delle
          risorse ittiche; 
              t-terdecies)  VTMIS  nazionale:  sistema  integrato  di
          monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e
          delle  emergenze  in  mare  in  dotazione  alle   autorita'
          competenti, come definite alla lettera n); 
              t-quaterdecies)  regolamento   VTS:   il   regolamento,
          approvato  dall'amministrazione  che  reca   le   procedure
          operative adottate da ogni Autorita' VTS." 
              "Art. 14-bis. Portale per lo scambio telematico di dati
          tra  gli  armatori,  proprietari,  agenti   raccomandatari,
          compagnie o comandanti delle navi e  le  amministrazioni  -
          PMIS. 
              1.  Lo  scambio   delle   informazioni   di   interesse
          commerciale previste dal  presente  decreto  tra  armatori,
          proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o  comandanti
          delle navi e le autorita' marittime, l'agenzia delle dogane
          e  gli  altri  uffici  interessati,  finalizzato  al   piu'
          efficace esercizio delle attivita' amministrative correlate
          all'ingresso, all'operativita' portuale  ed  alla  partenza
          delle unita', si attua  attraverso  il  sistema  telematico
          PMIS. 
              2. L'Amministrazione assicura l'integrazione  del  PMIS
          con il SafeSeaNet." 
              "Art.  9.  Gestione  dei  sistemi  di  monitoraggio  ed
          informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale. 
              1.  L'amministrazione  realizza  e  gestisce   in   via
          esclusiva il VTMIS  nazionale,  nonche'  lo  scambio  delle
          informazioni acquisite con le altre  autorita'  competenti.
          L'amministrazione provvede allo scambio delle  informazioni
          acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri
          Stati dell'Unione europea e  piu'  in  generale  in  ambito
          internazionale. 
              2.  L'amministrazione  rende  disponibili  agli  organi
          preposti   alla   difesa   nazionale,   alla   sorveglianza
          marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa  civile  ed
          al soccorso pubblico i dati e le  informazioni  concernenti
          il traffico  navale,  quando  abbiano  attinenza  con  tali
          materie,   secondo   modalita'   tecniche,   esistenti    a
          legislazione   vigente,   fissate   in   appositi   decreti
          interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, di concerto  con
          i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali
          decreti  l'amministrazione  rende  comunque  disponibili  i
          predetti dati e informazioni agli organi suddetti. 
              3. Il personale impiegato nel sistema VTMIS  o  addetto
          ai  sistemi  di  rapportazione   navale   obbligatoria   e'
          qualificato  presso   il   Centro   di   formazione   VTMIS
          dell'amministrazione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
          L. n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ". 
              Il  Decreto  legislativo  24  dicembre  2004,  n.   335
          (Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle  formalita'  di
          dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza  da  porti
          degli Stati membri della  Comunita')  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.