Art. 8 
 
 
              Modalita' di importazione ed esportazione 
 
  1. Il centro importatore e  il  centro  esportatore  effettuano  le
verifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo  e  conservano
l'inerente documentazione anche per  garantire  la  rintracciabilita'
dei  gameti  e  degli  embrioni.  Il  centro  esportatore  predispone
altresi' la documentazione necessaria. 
  2. Ai fini dell'importazione, il centro importatore verifica: 
    a) la provenienza dei  gameti  e  degli  embrioni  da  un  centro
estero, di cui all'articolo 7, comma 2; 
    b) la presenza  della  documentazione  e  dei  dati  relativi  al
singolo soggetto o alla coppia, del consenso e dei dati  relativi  ai
gameti e agli embrioni, inclusi i rispettivi  codici  identificativi,
in conformita' a quanto previsto dai decreti legislativi  6  novembre
2007, n. 191 e 25 gennaio 2010, n. 16; 
    c) la presenza della documentazione del centro estero comprovante
la provenienza e la  conformita'  dei  gameti  e  degli  embrioni  ai
requisiti di qualita' e sicurezza previsti dalla normativa europea. 
  3. Ai fini dell'esportazione, il centro esportatore: 
    a) verifica che i gameti e gli  embrioni  siano  destinati  a  un
centro estero di cui all'articolo 7, comma 2; 
    b) predispone  la  documentazione  recante  i  dati  relativi  al
singolo soggetto o alla coppia, il consenso  e  i  dati  relativi  ai
gameti e agli embrioni, inclusi i rispettivi  codici  identificativi,
in conformita' a quanto previsto dai decreti legislativi  6  novembre
2007, n. 191 e 25 gennaio 2010, n. 16, di recepimento delle direttive
2004/23/CE,  2006/17/CE  e   2006/86/CE   ovvero,   nell'ipotesi   di
esportazione verso Paesi terzi, in  conformita'  a  quanto  richiesto
dalle medesime direttive europee. 
  4. In caso  di  utilizzo  di  vettore  aereo,  il  centro  italiano
comunica i dati  relativi  all'importazione  o  all'esportazione,  in
tempo utile, all'USMAF territorialmente competente. 
  5. Ai sensi degli  articoli  8  e  10  del  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n. 191, il  centro  italiano  comunica,  di  volta  in
volta, entro  48  ore  dalla  ricezione  o  dall'invio  dei  campioni
biologici, al CNT e all'Istituto  superiore  di  sanita'  -  Registro
nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, istituito dall'art. 11  della
legge  19  febbraio  2004  n.  40  -   l'informazione   di   avvenuta
importazione o esportazione di gameti ed embrioni,  specificandone  i
codici identificativi, il centro di provenienza o di  destinazione  e
il destino finale.