Art. 8 Procedura per la liquidazione del contributo 1. I consorzi per l'internazionalizzazione ammessi al beneficio dovranno presentare la rendicontazione di spesa del progetto promozionale realizzato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, sulla base dei termini e dei modelli approvati con il decreto direttoriale di cui all'art. 5. 2. Sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del 70 per cento dell'importo approvato. 3. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato, raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate e chiede, ove necessario, eventuali elementi di approfondimento. 4. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono essere: a) previste nel piano finanziario presentato e approvato; b) identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi; le fatture devono essere intestate al Consorzio e regolarmente quietanzate. 5. E' ammesso per ciascuna voce di costo uno scostamento tra l'importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20 per cento, sempreche' trovi compensazione in altre voci, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo nonche' eventuali limiti previsti dal DDG di cui all'art. 5 per specifiche tipologie di spesa. 6. L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilita' generale dello Stato. Il contributo erogato alle imprese beneficiarie cosi' come previsto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e' soggetto a una ritenuta d'acconto del 4 per cento.