Art. 8 Relazioni sulle misure 1. Entro venticinque giorni dalla notifica di cui all'art. 6, comma 5, i SFR inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate o che si intendono adottare conformemente all'art. 7. 2. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione e agli Stati Membri la relazione di cui al precedente comma, entro e non oltre cinque giorni dal suo ricevimento. 3. Qualora sia stata definita una zona delimitata, la relazione contiene anche la descrizione di detta zona, nonche' informazioni circa la sua posizione, una mappa che ne mostra i confini, dettagli sull'attuale situazione degli organismi nocivi e le misure adottate per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione di cui all'art. 5. La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure. 4. Qualora i SFR decidano di non stabilire una zona delimitata a norma dell'art. 7, comma 2, la relazione deve specificare i dati e i motivi che giustificano tale decisione. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno i SFR trasmettono al Servizio fitosanitario centrale una relazione contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell'art. 7, nonche' la loro descrizione, le informazioni circa la loro posizione, le mappe che ne indicano i confini e le misure adottate o che si intendono adottare. 6. Entro il 30 aprile di ogni anno il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri la relazione di cui al precedente comma.