Art. 8 
 
 
                       Relazioni sulle misure 
 
  1. Entro venticinque giorni dalla notifica di cui all'art. 6, comma
5, i SFR inviano al Servizio  fitosanitario  centrale  una  relazione
sulle misure adottate  o  che  si  intendono  adottare  conformemente
all'art. 7. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione  e
agli Stati Membri la relazione di cui al precedente  comma,  entro  e
non oltre cinque giorni dal suo ricevimento. 
  3. Qualora sia stata definita una  zona  delimitata,  la  relazione
contiene anche la descrizione di  detta  zona,  nonche'  informazioni
circa la sua posizione, una mappa che ne mostra i  confini,  dettagli
sull'attuale situazione degli organismi nocivi e le  misure  adottate
per conformarsi alle prescrizioni  relative  agli  spostamenti  delle
piante specificate all'interno dell'Unione  di  cui  all'art.  5.  La
relazione illustra inoltre le prove  e  i  criteri  alla  base  delle
misure. 
  4. Qualora i SFR decidano di non stabilire una  zona  delimitata  a
norma dell'art. 7, comma 2, la relazione deve specificare i dati e  i
motivi che giustificano tale decisione. 
  5. Entro il 31 marzo di ogni anno i  SFR  trasmettono  al  Servizio
fitosanitario centrale una relazione contenente un elenco  aggiornato
di tutte le zone delimitate istituite a norma dell'art. 7, nonche' la
loro descrizione, le informazioni circa la loro posizione,  le  mappe
che ne indicano i confini e le misure adottate  o  che  si  intendono
adottare. 
  6. Entro il 30  aprile  di  ogni  anno  il  Servizio  fitosanitario
centrale trasmette alla Commissione e  agli  altri  Stati  membri  la
relazione di cui al precedente comma.